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Laszlo Kovacs pierrotlefou a vene.ws
Gio 10 Feb 2011 23:22:46 CET


Il giorno 10 febbraio 2011 21:10, Tommaso "Sanata" Gagliardoni <
sanata at paranoici.org> ha scritto:

> Correggetemi se sbaglio, ma partendo dal presupposto che scaricare
> dietro Tor e' una gran boiata e il nodo dovrebbe essere configurato in
> maniera tale da evitarlo, in Italia non e' reato scaricare se non viene
> fatto a scopo di lucro, e se anche lo fosse non esistono precedenti ne'
> normativa che renda automatica l'associazione "IP di provenienza ->
> colpevole del reato", tutt'al piu' sono prove indiziarie (vedansi anche
> le motivazioni delle accuse decadute in Italia per il noto caso
> Peppermint).
>
> A questo punto faccio una mia riflessione, da operatore del diritto.
La legge sul diritto d'autore prevede come contravvenzione (cioé come forma
di reato meno grave del delitto) chi immette in internet opere dell'ingegno
(art. 171 c. 1, l. a-bis), punendola con una multa facilmente oblabile ai
sensi del quarto comma dello stesso articolo (l'oblazione è un istituto che
comporta l'estinzione del reato).
Si tratta di un'ipotesi di reato configurabile direttamente perché lasciando
passare l'opera dal nodo la si immette su rete informatica diffondendola al
pubblico, ma anche volendo limitare questo tipo di condotta al solo soggetto
che scambia passando dal nodo tor non si può escludere un'imputazione per lo
stesso reato a titolo di concorso (art. 110 c.p.).
Il lucro entrerebbe in gioco con le diverse ipotesi di reato di cui ai due
commi dell'art. 171-ter, ma si tratta di ipotesi distinte e separate (ed
anzi il 171 si applica quando non è possibile applicare il 171-ter).
Inoltre l'art. 172 della legge in questione prevede che la multa di cui si
tratta *in caso di colpa* è semplicemente limitata nel massimo (€ 1.032,00):
è logico concludere che si tratta di un delitto punibile non solo quando c'è
dolo ma anche quando c'è colpa.
E c'è di più perché l'art. 174-bis prevede un'ulteriore sanzione
amministrativa pari al doppio del valore del supporto o dell'opera e non
inferiore nel minimo a € 103. Ma se il valore (commerciale) non è facilmente
determinabile decide il giudice tra un minimo di € 103 ed un massimo di €
1.032.

Questo in teoria, in pratica si può aggiungere che la polizia postale non ha
molte risorse a disposizione e che la Procura non ha tempo da perdere,
quindi è raro che ci si attivi a perseguire simili reati (è meglio
concentrarsi su situazioni più gravi, come i gruppi di pedofili che si
scambiano foto), ma se accade è molto probabile che il gestore del nodo tor
riceva direttamente a casa il decreto penale di condanna (artt. 459 e ss.
c.p.p.).
Starà poi a lui decidere se proporre opposizione (e aprire il processo
penale vero e proprio) e oblare o difendersi.

Naturalmente si possono studiare delle strategie difensive, i margini ci
sono, ma non sono ampi come ci si aspetterebbe di primo acchitto.

Non vi tedio oltre ;-)

L.
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