<div dir="ltr"><div class="gmail_quote">Il giorno 10 febbraio 2011 21:10, Tommaso "Sanata" Gagliardoni <span dir="ltr"><<a href="mailto:sanata@paranoici.org">sanata@paranoici.org</a>></span> ha scritto:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"><div class="im">Correggetemi se sbaglio, ma partendo dal presupposto che scaricare</div>
dietro Tor e' una gran boiata e il nodo dovrebbe essere configurato in<br>
maniera tale da evitarlo, in Italia non e' reato scaricare se non viene<br>
fatto a scopo di lucro, e se anche lo fosse non esistono precedenti ne'<br>
normativa che renda automatica l'associazione "IP di provenienza -><br>
colpevole del reato", tutt'al piu' sono prove indiziarie (vedansi anche<br>
le motivazioni delle accuse decadute in Italia per il noto caso Peppermint).<br>
<br></blockquote><div>A questo punto faccio una mia riflessione, da operatore del diritto.</div><div>La legge sul diritto d'autore prevede come contravvenzione (cioé come forma di reato meno grave del delitto) chi immette in internet opere dell'ingegno (art. 171 c. 1, l. a-bis), punendola con una multa facilmente oblabile ai sensi del quarto comma dello stesso articolo (l'oblazione è un istituto che comporta l'estinzione del reato).</div>
<div>Si tratta di un'ipotesi di reato configurabile direttamente perché lasciando passare l'opera dal nodo la si immette su rete informatica diffondendola al pubblico, ma anche volendo limitare questo tipo di condotta al solo soggetto che scambia passando dal nodo tor non si può escludere un'imputazione per lo stesso reato a titolo di concorso (art. 110 c.p.).</div>
<div>Il lucro entrerebbe in gioco con le diverse ipotesi di reato di cui ai due commi dell'art. 171-ter, ma si tratta di ipotesi distinte e separate (ed anzi il 171 si applica quando non è possibile applicare il 171-ter).</div>
<div>Inoltre l'art. 172 della legge in questione prevede che la multa di cui si tratta *in caso di colpa* è semplicemente limitata nel massimo (€ 1.032,00): è logico concludere che si tratta di un delitto punibile non solo quando c'è dolo ma anche quando c'è colpa.</div>
<div>E c'è di più perché l'art. 174-bis prevede un'ulteriore sanzione amministrativa pari al doppio del valore del supporto o dell'opera e non inferiore nel minimo a € 103. Ma se il valore (commerciale) non è facilmente determinabile decide il giudice tra un minimo di € 103 ed un massimo di € 1.032.</div>
<div><br></div><div>Questo in teoria, in pratica si può aggiungere che la polizia postale non ha molte risorse a disposizione e che la Procura non ha tempo da perdere, quindi è raro che ci si attivi a perseguire simili reati (è meglio concentrarsi su situazioni più gravi, come i gruppi di pedofili che si scambiano foto), ma se accade è molto probabile che il gestore del nodo tor riceva direttamente a casa il decreto penale di condanna (artt. 459 e ss. c.p.p.).</div>
<div>Starà poi a lui decidere se proporre opposizione (e aprire il processo penale vero e proprio) e oblare o difendersi.</div><div><br></div><div>Naturalmente si possono studiare delle strategie difensive, i margini ci sono, ma non sono ampi come ci si aspetterebbe di primo acchitto.</div>
<div><br></div><div>Non vi tedio oltre ;-)</div><div><br></div><div>L.</div></div></div>