[e-privacy] Decreto milleproroghe
Avv. Barbara Gualtieri
mail at avvocatogualtieri.it
Thu Nov 11 14:59:26 CET 2004
Decreto milleproroghe: privacy, giudici onorari, infermieri, prevenzione
incendi
Decreto Legge 09.11.2004 n° 266 , G.U. 10.11.2004
Prorogati alcuni termini in scadenza previsti da leggi in vigore; in
particolare:
* al 30 giugno 2005 il termine per l'adozione delle nuove misure
minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza (art. 180,
1° co. Codice della Privacy);
* al 30 settembre 2005 il termine per l'adempimento all'obbligo
dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un
incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy);
* al 31 dicembre 2005 gli incarichi in scadenza per i giudici onorari;
* al 31 dicembre 2005 gli interventi previsti dal decreto-legge n.402
del 2001 per ovviare alle carenze organiche di infermieri e tecnici
sanitari;
* al 31 dicembre 2005 il termine stabilito dallarticolo 9bis del
decreto-legge n.200 del 2003 in materia di nulla osta provvisorio per le
attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma non
ancora disciplinate da una specifica regola tecnica;
* al 2005 la decorrenza della normativa che prevede la concessione di
un credito dimposta quinquennale ai giovani imprenditori agricoli che si
insediano ai sensi del regolamento comunitario n.125/99 (decreto legislativo
n.99 del 2004);
* al 1° aprile 2005 la previsione del codice della strada che dispone
per determinate categorie di veicoli di nuova immatricolazione (adibiti al
trasporto di cose o per uso speciale o per trasporto specifico)
lequipaggiamento con strisce posteriori e laterali retroriflettenti; per i
veicoli in circolazione il termine è il 31 dicembre 2005; dal 1° gennaio
2006 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose
devono essere equipaggiati con dispositivi omologati per ridurre la
nebulizzazione dellacqua;
* al 31 dicembre 2005 il termine per ladeguamento delle prescrizioni
antincendio riferite a strutture turistiche e ricettive;
* al 15 dicembre 2004 il termine previsto dallarticolo 5, comma
2quinquies, del decreto-legge n.168 del 2004 in materia di canoni demaniali
marittimi, in attesa della revisione della normativa.
Sono queste alcune delle novità previste dal decreto-legge n. 266 del 9
novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre
2004.
(Altalex, 11 novembre 2004)
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n. 264 del 10-11-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga o
al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti
adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una
piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per
corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici
di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e'
prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in
materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 2.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».
Art. 3.
Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il
31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2005».
Art. 4.
Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734
euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le
parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il
31 dicembre 2004»;
b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le
seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Art. 6.
Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2005»;
b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2005».
Art. 7.
Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e'
abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso
speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati
in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono
altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti
sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.
104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i
dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in
circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;
b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:
«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto
di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t.,
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere
equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».
Art. 8.
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2005».
Art. 9.
Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate
per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di
comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato
dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non
successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia
scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
Art. 10.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi
all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11.
Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.
258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale
utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel
corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Art. 12.
Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole:
«Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
Art. 13.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza
dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Art. 15.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre
2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto
legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione
strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 16.
Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.
Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti:
«per il periodo 2004-2006».
Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata
in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia
consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio
1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4,
della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31
dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui
mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta
dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia
consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive
funzioni fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19.
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avv. Barbara Gualtieri
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