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<BODY>
<DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Decreto milleproroghe: privacy,
giudici onorari, infermieri, prevenzione incendi </FONT>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>Decreto Legge 09.11.2004 n° 266
, G.U. 10.11.2004 </FONT></DIV></DIV>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>Prorogati alcuni termini in scadenza previsti da
leggi in vigore; in particolare: </FONT></P>
<UL>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 30 giugno 2005 il termine per l'adozione delle
nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza
(art. 180, 1° co. Codice della Privacy); </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 30 settembre 2005 il termine per l'adempimento
all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure
un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy); </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 31 dicembre 2005 gli incarichi in scadenza per
i giudici onorari; </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 31 dicembre 2005 gli interventi previsti dal
decreto-legge n.402 del 2001 per ovviare alle carenze organiche di infermieri
e tecnici sanitari; </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 31 dicembre 2005 il termine stabilito
dall’articolo 9bis del decreto-legge n.200 del 2003 in materia di nulla osta
provvisorio per le attività soggette al rilascio del certificato di
prevenzione incendi, ma non ancora disciplinate da una specifica regola
tecnica; </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 2005 la decorrenza della normativa che prevede
la concessione di un credito d’imposta quinquennale ai giovani imprenditori
agricoli che si insediano ai sensi del regolamento comunitario n.125/99
(decreto legislativo n.99 del 2004); </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 1° aprile 2005 la previsione del codice della
strada che dispone per determinate categorie di veicoli di nuova
immatricolazione (adibiti al trasporto di cose o per uso speciale o per
trasporto specifico) l’equipaggiamento con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti; per i veicoli in circolazione il termine è il 31 dicembre
2005; dal 1° gennaio 2006 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al
trasporto di cose devono essere equipaggiati con dispositivi omologati per
ridurre la nebulizzazione dell’acqua; </FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 31 dicembre 2005 il termine per l’adeguamento
delle prescrizioni antincendio riferite a strutture turistiche e ricettive;
</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>al 15 dicembre 2004 il termine previsto
dall’articolo 5, comma 2quinquies, del decreto-legge n.168 del 2004 in materia
di canoni demaniali marittimi, in attesa della revisione della
normativa.</FONT></LI></UL>
<P><FONT face=Arial size=2>Sono queste alcune delle novità previste dal
decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
264 del 10 novembre 2004. </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(Altalex, 11 novembre 2004)</FONT></P></DIV><BR><BR>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004,
n.266</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(GU n. 264 del 10-11-2004) </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;<BR>Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere
alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative,
concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire
una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per
corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;<BR>Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre
2004;<BR>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>E m a n a</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>il seguente decreto-legge:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 1.<BR>Prestazioni aggiuntive programmabili da
parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il termine di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto
delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza
pubblica.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 2.<BR>Servizio civile</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle
seguenti:<BR>«1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 3.<BR>Direttive per il superamento del regime di
nulla osta provvisorio di prevenzione incendi</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del
regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le
parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2005».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 4.<BR>Ente irriguo umbro-toscano</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».<BR>2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno
2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.<BR>3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 5.<BR>Credito d'imposta per i giovani
imprenditori agricoli</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:<BR>a) al comma 3, le parole:
«per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;<BR>b) al comma 5, dopo
le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 6.<BR>Trattamento di dati personali</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:<BR>a) al comma 1, le parole:
«31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;<BR>b) al
comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2005».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 7.<BR>Codice della strada</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214, e' abrogato.<BR>2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:<BR>a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:<BR>«2-bis. Durante
la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al
trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti
speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi' essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di
nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre
2005.»;<BR>b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:<BR>«2-ter. Gli
autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a
decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di
tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di
precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 8.<BR>Individuazione degli enti e organismi
pubblici ritenuti indispensabili</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti:<BR>«30 giugno 2005».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 9.<BR>Fornitura e manutenzione dei locali
scolastici</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Al fine di consentire la completa utilizzazione
delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le
regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del
termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265,
comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di
edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 10.<BR>Personale docente e non docente
universitario</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 11.<BR>Programma Socrates</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. L'istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo
determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del
programma Socrates.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 12.<BR>Consorzi agrari</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre
2005».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 13.<BR>Definizione transattiva delle
controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 14.<BR>Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive esistenti</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 15.<BR>Privatizzazione, trasformazione, fusione
di enti</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al
31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo
decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione
strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 16.<BR>Canoni demaniali marittimi</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il termine di cui all'articolo 5, comma
2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre
2004.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 17.<BR>Programma operativo assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle
seguenti:<BR>«per il periodo 2004-2006».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 18.<BR>Proroga dell'incarico di giudici onorari
in scadenza</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004,
per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo
4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni
fino al 31 dicembre 2005.<BR>2. I giudici onorari di tribunale e i vice
procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto
della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i
quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle
rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 19.<BR>Tutela della salute dei non
fumatori</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio
2005.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 20.<BR>Entrata in vigore</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>CIAMPI</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Giovanardi, Ministro per i rapporti con il
Parlamento</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Siniscalco, Ministro dell'economia e delle
finanze</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Visto, il Guardasigilli: Castelli </FONT></P><FONT
face=Arial size=2><SPAN class=135235513-11112004>Avv. Barbara
Gualtieri</SPAN><BR></FONT></DIV></BODY></HTML>