[e-privacy] Cina, il verdetto lo decide un software

stefanomaria at supereva.it stefanomaria at supereva.it
Sun Sep 17 18:32:04 CEST 2006


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 " Il ruolo del giudice e' proprio quello di essere una "macchina" in grado
di applicare esattamente la volonta' del legislatore" .

La norma ,una volta entrata in vigore , entra in una dimensione
impersonale e si stacca dalla logica del Legislatore storico ( fatto
salvo il caso dell' interpretazione resa dal Legislatore cd " autentica
") . Ricordando anche lo spazio di discrezionalità concessa dalla
singola norma al giudice ( discrezionalità che permette di mantenere  al
giudice il contatto con la realtà e permette allo stesso di
contestualizzare le fattispecie oggetto del suo giudizio) .
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La discrezionalita' del giudice entra in campo sia per la valutazione
delle prove (la prova e' ammissibile?) sia per la valutazione della 
norma, in assenza, come ricordavi, di una interpretazione autentica.

Nel primo caso il software non modifica nulla rispetto alla situazione
esistente. Infatti, se una prova e' ammissibile, il giudice l'ammette, 
diversamente la rifiuta, quindi, di conseguenza, se l'ammette la usa 
come "parametro" del software, diversamente no.

Circa l'interpretazione, come ricordavi, qualora la norma non sia 
precisa, tocca al giudice interpretarla. Proprio la legge italiana 
prevede un'interpretazione per "analogia", ovvero il giudice *deve* 
ricercare sentenze simili gia' emesse su quell'argomento. Ovvero, 
coincidenza, esattamente quello che fa il software in questione.

Ferme restando tutte le perplessita' sulla dittatura cinese.

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