[e-privacy] ..intercettazioni, calcio, casino' e varie
Avv. Barbara Gualtieri
mail at avvocatogualtieri.it
Mon Jun 26 13:44:11 CEST 2006
Intercettazioni e privacy: fatti di interesse pubblico e rispetto delle
persone
Garante Privacy , prescrizione 21.06.2006
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I titolari del trattamento in ambito giornalistico devoo conformare con
effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla
pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche Il Garante per
la protezione dei dati personali con il provvedimento del 21 giugno 2006 ha
posto in evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza
un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione
pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche,
intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o
che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso
diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente
lese dai fatti; laddove venga rilevato che alcuni brani di tali
conversazioni possono concernere comportamenti strettamente personali di
persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti
penalmente rilevanti;
Peralto, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo
riferito al processo penale, non risulta comprovato che le più recenti
pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute
violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare
atti del procedimento penale.
Il Garante in merito è intervenuto prescrivendo "ai titolari del
trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice
e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica".
Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le
persone - 21 giugno 2006
FONTE: ALTALEX.COM
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione
nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose
trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie
e che hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del
Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in
assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al
Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione,
con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità
personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati
personali;
RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso
presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento
denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è
legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un
interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di
assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei
diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di
innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi
estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato
indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o
familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che
alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti
strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non
direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro
normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che
le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni
siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto
di pubblicare atti del procedimento penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino
alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza
preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti
dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti
dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v.
anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le
operazioni di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per
acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il
procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno
dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a
volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto
materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto
di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a
non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione
pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e
relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che
contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di
deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e
puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di
interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante
interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata,
sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei
protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad
astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate
o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione
di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il
principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;
CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce
per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza
rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su
vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle
disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e
familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti
dell'uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei
provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già
adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario
prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione
più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva
essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita
sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche
non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti
disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche
alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone
e i diritti di terzi;
RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici,
all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da
parte di persone interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.
c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n.
196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in
ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di
prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi
alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai
principi richiamati nel presente provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del
presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di
protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in
ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di
dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice
e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica,
richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
I RELATORI
Chiaravalloti
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Avv. Barbara Gualtieri
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