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<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=142484311-26062006></SPAN><FONT face=Arial
color=#0000ff size=2> </FONT><BR></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN
class=646224011-26062006> </SPAN></FONT></DIV>
<DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Intercettazioni e privacy: fatti di
interesse pubblico e rispetto delle persone </FONT></DIV>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>Garante Privacy , prescrizione
21.06.2006</FONT></DIV>
<DIV align=right><A href="javascript:window.print()"><FONT face=Arial
color=#000000 size=2><SPAN
class=754333411-26062006></SPAN></FONT></A> </DIV><BR><BR>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>I titolari del trattamento in ambito giornalistico
devoo conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi
alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche </FONT><FONT
face=Arial size=2>Il Garante per la protezione dei dati personali con il
provvedimento del 21 giugno 2006 </FONT><SPAN
class=754333411-26062006><FONT face=Arial size=2> ha posto in evidenza
la necessità di assicurare, con immediatezza un'adeguata
tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale
di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi
estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato
indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o
familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; laddove venga
rilevato che alcuni brani di tali conversazioni possono concernere
comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle
indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN class=754333411-26062006>Peralto, dagli
</SPAN>atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al
processo penale, non risulta <SPAN class=754333411-26062006>
</SPAN> comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle
predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini
preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale<SPAN
class=754333411-26062006>.</SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><SPAN
class=754333411-26062006></SPAN></FONT></SPAN> </P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN class=754333411-26062006><EM>Il Garante
in merito è intervenuto prescrivendo </EM></SPAN> <EM>"ai titolari
del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e
dall'allegato codice di deontologia per l'attività
giornalistica".</EM></FONT></FONT></P>
<P><SPAN class=754333411-26062006></SPAN><FONT face=Arial size=2></FONT><FONT
face=Arial size=2></FONT><BR><BR> </P></DIV>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Intercettazioni: informazione su fatti
di interesse pubblico, rispettando le persone - 21 giugno 2006</STRONG><SPAN
class=646224011-26062006><FONT
color=#0000ff> </FONT></SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN class=646224011-26062006><STRONG>FONTE:
ALTALEX.COM</STRONG> </SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla
reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate
giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte
da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il
compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via
d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non
pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con
particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale,
nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati
personali;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini
preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di
accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale,
è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un
interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la
necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata
tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale
di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi
estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato
indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o
familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni
brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente
personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi
a fatti penalmente rilevanti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e
dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo
stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette
trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il
divieto di pubblicare atti del procedimento penale;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATO, infatti, che il codice di procedura
penale:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr>
<P><FONT face=Arial size=2>a) vieta la pubblicazione di atti <EM>coperti dal
segreto</EM> o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1,
c.p.p.);<BR><BR>b) vieta anche la pubblicazione di <EM>atti</EM> non più
coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al
termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);<BR><BR>c)
consente sempre, però, la pubblicazione del <EM>contenuto</EM> di atti non
coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più
coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329
c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti
concluse le operazioni di intercettazione);</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo
previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni
rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al
fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si
pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un
vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto
di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non
risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione
pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e
relazioni interpersonali;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione
dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il
diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n.
196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede
invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr>
<P><FONT face=Arial size=2>a) garantisce al giornalista il diritto
all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto
dell'essenzialità dell'informazione;<BR><BR>b) considera quindi legittima la
divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando
l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei
fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi
particolari in cui sono avvenuti;<BR><BR>c) prescrive che si evitino
riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai
fatti;<BR><BR>d) esige il pieno rispetto della dignità della
persona;<BR><BR>e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il
giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone
identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque
sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la
dignità;<BR></FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie
quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e
privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una
violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita
privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea
diritti dell'uomo);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi
affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati
personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta
necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una
valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa
l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che
l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni
pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti
disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla
luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i
diritti di terzi;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in
casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di persone interessate;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>VISTE le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott.
Mauro Paissan;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del
trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche
al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali
relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai
principi richiamati nel presente provvedimento;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RILEVATA, infine, la necessità di disporre la
trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;</FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:</FONT></STRONG></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr>
<P><FONT face=Arial size=2>a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del
Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del
trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e
dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati
nel presente provvedimento;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b) dispone l'invio di copia della presente
decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><EM><FONT face=Arial size=2>Roma, 21 giugno 2006</FONT></EM></P>
<P align=right><FONT face=Arial size=2>IL PRESIDENTE<BR>Pizzetti</FONT></P>
<P align=right><FONT face=Arial size=2>I
RELATORI<BR>Chiaravalloti<BR>Paissan</FONT></P>
<P align=right><FONT face=Arial size=2>IL SEGRETARIO
GENERALE<BR>Buttarelli</FONT></P><SPAN class=646224011-26062006><FONT face=Arial
color=#0000ff size=2> <FONT color=#000000>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT> </FONT></SPAN></DIV></BODY></HTML>