[e-privacy] Recupero crediti e privacy: le prescrizioni del Garante

Avv. Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Fri Jan 27 12:03:14 CET 2006


Mi preme segnlarvi questo articolo pubblicato su Altalex, che è rilevante
oltre che in punto di Privacy anche in punto di attività dei Concessionari
quali Cerit ETR Serit Gest Line e via dicendo in relazione all' attualissimo
fenomeno delle c.d. "cartelle pazze", delle iscrizioni di ipoteca folli e
dei fermi auto "a casaccio" che stanno imperversando da Dicembre.

Avv. Barbara Gualtieri.



Recupero crediti e privacy: le prescrizioni del Garante 
Garante Privacy , provvedimento 30.11.2005 (Alessandro Tognetti
<http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=32686> ) 

 

Il Garante per la privacy ha adottato un provvedimento a carattere generale
con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti ,finanziarie,
banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, le misure
alle quali attenersi per non incorrere in illeciti.

L’interesse primario del Garante è quello di tutelare i cittadini ed evitare
prassi invasive o lesive della dignità personale.

Queste in sintesi le indicazioni dell’Ufficio del Garante:

1.	Coloro che svolgono attività di recupero crediti devono evitare di
comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad
altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di
lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo. 
2.	Non si deve far ricorso a telefonate preregistrate perché con questa
modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua
eventuale condizione di inadempienza. 
3.	E’ illecita L'affissione da parte degli incaricati del recupero
crediti di avvisi di mora sulla porta di casa( questa modalità rende
possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie
indeterminata di soggetti) 
4.	Non si deverendere visibile a persone estranee il contenuto di una
comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con
l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o
formule simili. 
5.	Le sollecitazioni di pagamento devono essere portate a conoscenza
del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche. 
6.	Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non
quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici,
codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici). 
7.	Una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati dovranno
essere cancellati.

L’intervento del Garante si è reso necessario a seguito di accertamenti
avviati dall'Autorità dopo che numerosi cittadini e associazioni a tutela
dei consumatori avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali
nell'attività di recupero crediti. In particolare, veniva lamentato come
attraverso gli incaricati al recupero ponevano in essere comportamenti
particolarmente invasivi: visite a domicilio o sul posto di lavoro;
reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate
preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta
"recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di
avvisi di mora sulla porta di casa. In talune occasioni i dati personali di
intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o
delle società di recupero crediti.

Risulta evidente che le modalità di “recupero” sopra descritte sono lesive
della dignità dei cittadini pertanto il Garante ha provveduto nel
provvedimento al richiamo dei principi di liceità,di correttezza, pertinenza
e finalità di trattamento,principi fondamentali posti a fondamento nel
codice in materia di protezione dei dati personali.

(Altalex, 27 gennaio 2006. Nota di Alessandro Tognetti
<http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=32686> )



Garante per la Protezione dei dati personali

Provvedimento 30 novembre 2005

Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato
e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;

Esaminate le segnalazioni presentate da singoli ed associazioni di tutela
dei consumatori concernenti il trattamento di dati personali nell'ambito
dell'attività di recupero crediti;

Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lettere a) e b), del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento alcune
misure necessarie al fine di rendere detti trattamenti conformi alle
disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Il trattamento di dati personali nelle attività di recupero crediti
Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti
trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno di
debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti all'adempimento)
in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti. Tale
attività può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo
interesse, da terzi, di regola operanti in virtù di contratti di
collaborazione (in particolare, attraverso la figura del mandato o
dell'appalto di servizi). In quest'ultima ipotesi, l'attività di recupero
crediti è preceduta dalla messa a disposizione di dati personali relativi al
debitore. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili
per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre ai dati
relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale eventualmente
indicata, termini apposti all'obbligazione pecuniaria, oltre che titolo
della stessa).

Le risultanze hanno evidenziato l'esistenza di alcune prassi finalizzate al
recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e
di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della
dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o
altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle
forme più varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; sollecitazioni
su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi
sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere
sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un
operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a
conoscenza del contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi
all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni
individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante informazioni
idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi
recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o locuzioni simili)
relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre
il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione
a pagare (usuale è il ricorso a formule quali "preavviso esecuzione
notifica" o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura
attivazione di "ufficiali giudiziari"); affissioni di avvisi di mora sulla
porta del debitore.

Non di rado, inoltre, l'attività preordinata al recupero crediti, coinvolge
non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a
conoscenza di vicende personali riferite a quest'ultimo (ad esempio,
familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non
forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici
elenchi).

Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito
dell'attività di recupero crediti il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma
1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione
delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che
il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il
presente provvedimento siano rispettati nell'attività materiale di recupero
crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i
comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito
civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno
eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare
fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.


2. Principio di liceità nel trattamento
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività
di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento:
tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori
economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi
rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di
lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di
inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto
per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il
pagamento della somma dovuta).

Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte
comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento,
realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di
contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della
sua asserita condizione di inadempimento.

Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l'affissione ad
opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di
sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati
personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti
nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta
visibile.


3. Principio di correttezza nel trattamento
In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve
altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma
1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di
raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere
contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti
suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano
della disciplina di protezione dei dati personali.

Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel
sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il
contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di
cartoline postali o tramite l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta
"recupero crediti" (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi
l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del destinatario
della comunicazione).

Attesa la natura delle informazioni trattate e l'elevato rischio di
diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è
pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a
conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino
all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente,
prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della
comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un'inutile divulgazione
di dati personali, v. già in materia di notificazione degli atti giudiziari,
Provv. 22 ottobre 1998, in Boll. n. 6/1998, p. 13; v. altresì, con
riferimento ad una fattispecie particolare, Provv. 12 giugno 2000, in Boll.
n. 13/2000, p. 38, 41).

In tal senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di
procedura civile (cfr., in particolare, gli artt. 137, comma 3, 140, 250,
comma 2, c.p.c., come modificati dall'art. 174 del Codice), introdotte per
rendere tale disciplina compatibile con le finalità di protezione dei valori
personali menzionati all'art. 2, comma 1, del Codice, come pure alcune norme
(settoriali) che, disciplinando la modalità trasmissiva di intimazioni di
pagamento, ne prevedono la comunicazione in plico chiuso (cfr., ad esempio,
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione della cartella di
pagamento; art. 11, comma 1, d.m. 14 giugno 2004, Approvazione delle
modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui
al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4, comma 1, d.m. 9 marzo 2001 n. 124,
Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia
sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti").


4. Principi di pertinenza e finalità
Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle
attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei
principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice).

A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari
all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici
riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare
del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti
(anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione
del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere
conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione
prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i
medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento.

La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con
modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la
normale consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o
provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).

5. Informativa agli interessati
In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del
trattamento deve rendere edotti gli interessati (di norma in sede di
conclusione del contratto) delle informazioni previste all'art. 13 del
Codice, con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali
responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al
recupero crediti (se del caso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f), del
Codice, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso
riferimento nell'informativa resa).

Ove i dati vengano raccolti presso terzi trova applicazione l'art. 13, comma
4, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

	prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai
titolari di trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di
recupero crediti le misure necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a 5
del presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli






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