[e-privacy] Re: Controllo informatico dei lavoratori
Ivano Greco
i.greco at firenzetecnologia.it
Tue Jan 24 17:13:31 CET 2006
vi riporto una sintesi di un corso di formazione tenuto da Clusit ad
ottobre 2005 --> le slides sono disponibili sul sito www.clusit.it solo
ai soci :-(
fanno fede il codice civile libro V del lavoro, lo statuto dei
lavoratori, il D.Lgs 196/03, la situazione si puo' cosi' riassumere:
- il luogo di lavoro e' un luogo dove vengono prodotte informazioni di
proprieta' del Titolare del Trattamento
- il titolare deve predisporre sistemi per garantita la disponibilita'
delle informazioni anche in assenza dell'incaricato (Allegato B. art. 10)
- il prestatore di lavoro deve usare la dovuta diligenza ai sensi del
codice civile art. 2104
- il prestatore di lavoro deve garantire obbligo di fedelta' al datore
di lavoro ai sensi del codice civile art. 2104
- l'art. 4 dello statuto dei lavoratori - vieta l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
alla luce di quanto detto,
lo statuto dei lavorato vieta il controllo occulto, per cui e'
necessario informare i dipendenti che sono attivi sistemi di
registrazione (log) delle attivita' svolte con strumenti informatici; il
fatto che ci siano delle registrazioni non significa che queste
informazioni possono essere utilizzare liberamente (ad esempio per
sorvegliare il lavoro di questo o quello). l'azienda puo' invece
avvalersi delle registrazioni a seguito di un incidente per indagare
riguardo alla causa dell'incidente stesso; se a fronte di questa
indagine emerge che il dipendente ha svolto operazioni non compatibili
con qaunto disciplinato dal codice civile, questo sara' perseguibile.
spero di essere stato chiaro
Ivano Greco
putro ha scritto:
>[Thu 19/01/2006, ore 11:27] => caparossa scrive:
>
>
>
>>"il Tribunale di Milano ha ritenuto come il controllo della posta
>>elettronica del lavoratore, anche all'insaputa dello stesso, non
>>integra il reato di violazione della corrispondenza di cui all'art. 616
>>del codice penale, poiché il lavoratore non è titolare di un diritto
>>esclusivo alla posta elettronica aziendale e quindi si espone al
>>rischio che altri lavoratori o il datore di lavoro possano lecitamente
>>entrare nella sua casella e leggere i messaggi".
>>
>>E per quanto riguarda le nuove direttive sulla privacy?
>>
>>
>
>nella ditta dove lavoro da 4-5 anni a chi viene dato l'accesso a
>internet fanno firmare una carta che dice che
>potresti essere controllato o qualcosa del genere, non mi risulta sia
>mai stato fatto un accordo con l'RSU.
>(io mi son dimenticato di consegnare questa carta e loro si sono
>dimenticati di ricordarmelo).
>parlandone con uno dell'IT mi sembrava convinto che loro senza
>accordo/permesso o quant'altro non si potevano azzardare a controllare
>la posta (che tra l'altro tengono crittata sul server),
>pero' non e' una persona di cui mi fidi al 100%.
>(ad es. perche' so che lui sa che ci sono dirigenti che fanno gli
>straordinari per scaricarsi i porno, pero' in effetti lui si limita a
>dirgli di smettere ma non si azzarda a portare la cosa piu' in la di
>questo, lettere ufficiali etc, per quanto ne so io, ma essendo che la
>cosa riguarda i piani alti mi pare poco rilevante per i lavoratori veri).
>
>in rete ho trovato questo:
>http://dirittolavoro.altervista.org/art4statuto.html
>poche certezze come sempre.
>
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