[e-privacy] Nulla osta di sicurezza personale per il trattamento delle informazioni segrete
Avv. Barbara Gualtieri
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Thu Sep 15 17:04:33 CEST 2005
Nulla osta di sicurezza personale per il trattamento delle informazioni
segrete
D.P.C.M. 07.06.2005, G.U. 09.09.2005
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Emanate le disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza
personale (NOS), ovvero quella determinazione che autorizza l'Ente
richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la
trattazione di informazioni, documenti o materiali classificati come
«SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO» o «RISERVATO», con o senza una
qualifica di sicurezza internazionale.
E' quanto stabilito dal D.P.C.M. 22 luglio 2005 che subordina il rilascio
del NOS al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento
soggettivo, con l'esclusione di quei soggetti il cui comportamento nei
confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni
di sicurezza dello Stato, nonchè ai fini della conservazione del segreto.
(Altalex, 15 settembre 2005)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2005
Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale.
(GU n. 210 del 9-9-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di
Stato», in particolare l'art. 1, secondo comma;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161
«Norme relative al segreto militare»;
Visto l'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla
disciplina militare», come sostituito dall'art. 26 della legge 24 dicembre
1986, n. 958;
Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto
1949, n. 465, e i seguenti atti:
Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle
informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno
1996;
Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato
del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26
marzo 2002;
Visti il Trattato di Bruxelles modificato (TBM) istitutivo dell'Unione
dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n. 239 e
l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo
1995 e ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190;
Visti l'art. 24 del Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica (EURATOM), ratificato con legge 14 ottobre 1954, n.
1203, ed il Regolamento n. 3 di attuazione del suddetto articolo, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 406/58 del 6 ottobre
1958;
Vista la legge 9 giugno 1977, n. 358, recante «Ratifica ed esecuzione della
convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con
allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975» e l'accordo tra gli Stati
Parte della predetta Convenzione e l'Agenzia spaziale europea per la
protezione e lo scambio di informazioni classificate, fatto a Parigi il 19
agosto 2002;
Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto,
n. 5/2 1.6 - Ris. del 23 novembre 1979 e n. 5/2 1.6 - Ris. del 5 gennaio
1980;
Visti l'art. 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione basata sull'art. K3 del
Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia
(Convenzione EUROPOL), ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 93, e l'Atto
del Consiglio dell'Unione europea del 3 novembre 1998 che adotta le norme
sulla protezione del segreto delle informazioni dell'EUROPOL, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 26 del 30 gennaio
1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e
successive modificazioni, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10
della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici
militari», in particolare l'art. 12, comma l, lettera f);
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», in
particolare l'art. 8, comma 1;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 2, comma 9-bis;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive
modificazioni, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», in
particolare l'art. 8, comma l, lettera b);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002,
recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate
di attuazione della Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo
2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003,
recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE
classificate, di attuazione della Decisione della Commissione delle
Comunita' europee del 29 novembre 2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1999
recante «Criteri per il rilascio delle certificazioni di sicurezza ai fini
della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali
classificati»;
Viste le pubblicazioni PCM-ANS in materia di tutela delle informazioni
classificate;
Ravvisata l'esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato democratico
anche attraverso la tutela delle informazioni classificate e la previsione
di procedure di accertamento soggettivo che escludano dalla conoscenza,
conservazione, custodia o trasporto di informazioni classificate colui il
cui comportamento non dia sicuro affidamento in ordine alla fedelta' alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche'
alla conservazione del segreto;
Decreta:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA OSTA DI SICUREZZA
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Autorita' nazionale per la sicurezza» - in seguito A.N.S. - il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato
per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informazioni,
documenti e materiali classificati,
b) per «Ufficio centrale per la sicurezza» - in seguito U.C.Si. - il III
Reparto della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza (CESIS) di cui l'A.N.S. si avvale per
l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informazioni,
documenti e materiali classificati;
c) per «informazione classificata», ogni informazione, documento o materiale
cui sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una classifica di
segretezza «SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO»
o «RISERVATO», con o senza una qualifica di sicurezza internazionale;
d) per «qualifica di sicurezza internazionale», la sigla, o altro termine
convenzionale, che, premessa ad una classifica di segretezza, determina
l'appartenenza e l'ambito di circolazione dell'informazione classificata;
e) per «nulla osta di sicurezza» - in seguito NOS - la determinazione che
autorizza l'Ente richiedente ad avvalersi di una persona in attivita' che
comportano la trattazione di informazioni classificate;
f) per «abilitazione preventiva» - in seguito AP - la determinazione che
autorizza la ditta individuale, la societa', la persona giuridica di diritto
privato, l'ente privato, l'associazione o l'organismo a partecipare a gare
classificate. La materia e' disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS l/R,
Vol. III, Sicurezza industriale;
g) per «nulla osta di sicurezza complessivo» - in seguito NOSC -
la determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa', la
persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione o
l'organismo ad effettuare lavorazioni classificate. La materia e'
disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R, Vol. III, Sicurezza
industriale;
h) per «trattazione di informazioni classificate», qualunque operazione di
originazione, contabilizzazione, registrazione, preparazione per la
spedizione, distribuzione, trasmissione, diramazione, ricezione, visione,
consultazione, discussione, custodia, riproduzione, trasporto e distruzione
autorizzata di informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse e
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali.
Art. 2.
Funzione del NOS, dell'AP e del NOSC
1. Il rilascio del NOS consente alla Pubblica amministrazione, alla ditta
individuale, alla societa', alla persona giudirica di diritto privato,
all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati alla
trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona, in
attivita' che comportano la necessita' di trattare informazioni classificate
«SEGRETISSIMO», 'SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».
2. Il rilascio del NOS e' subordinato al favorevole esito di un preventivo
procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del quale deve
essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la
persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche
non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' ai valori della
Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche'
ai fini della conservazione del segreto.
3. La Pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa', le
persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli
organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate
definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze
funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS,
l'effettiva necessita' di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO»,
«SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».
4. Il rilascio dell'AP consente alla ditta individuale, alla societa', alla
persona giudirica di diritto privato, all'ente, all'associazione o
all'organismo di partecipare a gare classificate in ambito nazionale ed
internazionale o a trattative per l'esecuzione di studi o lavori
classificati a livello RISERVATO e superiore.
5. Il rilascio del NOSC consente alla ditta individuale, alla societa', alla
persona giudirica di diritto privato, all'ente, all'associazione o
all'organismo di condurre lavori, esperienze, studi e progettazioni
classificate in ambito nazionale e internazionale a livello RISERVATO e
superiore.
Art. 3.
Autorita' competenti al rilascio del NOS
1. L'A.N.S. rilascia i «NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o
piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche corrispondenti della
Pubblica amministrazione;
b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali generali e
gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;
c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea,
dell'Alleanza atlantica o di altra organizzazione internazionale di cui
l'Italia e' parte in virtu' di trattati, accordi, convenzioni o intese
comunque denominati, sempre che non sia diversamente disposto dalle
pertinenti norme di sicurezza che regolano la materia;
d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c), sempre che
sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini della salvaguardia
della difesa e sicurezza, interna ed esterna, dello Stato.
Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - U.C.Si. della
Segreteria generale del CESIS.
2. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del III Reparto U.C.Si.
della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a livello
«SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:
a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato, dirigenti di seconda fascia della Pubblica amministrazione e
vice prefetti aggiunti;
b) personale civile della Pubblica amministrazione, fatta eccezione per
quello di cui ai commi 3, 4 lettera b) e 5 lettera b), e fatto salvo quanto
previsto al comma 7;
c) cancellieri della giustizia militare;
d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte individuali,
societa', persone giuridiche di diritto privato, enti, associazioni od
organismi;
e) persone della Pubblica amministrazione o di ditta individuale, societa',
persona giuridica di diritto privato; ente, associazione od organismo,
designate a partecipare, in qualita' di esperti, a conferenze, commissioni,
comitati, gruppi di lavoro o riunioni; in Italia e all'estero, che
richiedono il NOS;
f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.
3. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo della Segreteria speciale
Cosmic-Focal-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a livello,
«SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi a:
a) personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno con
qualifica non dirigenziale;
b) personale della Polizia di Stato con qualifica non dirigenziale;
c) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non
dirigenziale.
4. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Vice Capo reparto impiego delle Forze
dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto per le
telecomunicazioni, comando, controllo, informatica e sicurezza (TEIS) dello
Stato maggiore della marina - III Reparto, il Capo reparto generale
sicurezza dell'aeronautica e il Capo del II Reparto del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o
senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado inferiore a
colonnello o corrispondente;
b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e B ovvero
inquadrato in livelli equivalenti;
c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta individuale, societa',
persona giuridica di diritto privato, ente privato, associazione od
organismo il cui controllo, sotto il profilo della sicurezza e della tutela
delle informazioni classificate, e' affidato all'Organo centrale di
sicurezza della Forza armata competente in base alle disposizioni contenute
nella pubblicazione PCM-A.N.S. 1/R, Volume III, Sicurezza industriale.
5. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Comandante e il Vice Comandante delle
Forze operative terrestri, il Comandante delle Truppe alpine, i Comandanti
delle Forze operative di difesa - 1° e 2°
FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento e le Forze di
completamento, il Comandante dell'aviazione dell'Esercito e il Comandante
della brigata artiglieria contraerea dell'Esercito rilasciano i NOS fino a
livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi al personale militare e civile in servizio presso i
comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:
a) con grado inferiore a maggiore;
b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti.
6. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del II Reparto del Comando
generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS fino a livello
«SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi al personale militare con grado inferiore a colonnello.
7. Su autorizzazione dell'A.N.S., i NOS a livello «SEGRETISSIMO», con o
senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al
personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati dal Capo del III
Reparto U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS.
8. Il rilascio del NOS e' comunicato all'ente richiedente, unitamente ai
livelli di classifica di segretezza e qualifiche di sicurezza internazionali
accordati.
Art. 4.
Autorita' competenti all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza
internazionali
L'attribuzione, ai NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 3, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza
esclusiva dell'A.N.S.
Art. 5.
Istruttoria per il rilascio dei NOS
1. Fatte salve le competenze del III Reparto - U.C.Si. della Segreteria
generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative all'adozione delle
decisioni di competenza dell'A.N.S., l'istruttoria per il rilascio, il
rinnovo o l'elevazione del NOS e' effettuata dall'Autorita' competente ad
adottare la decisione.
2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del NOS invia
la relativa richiesta all'Autorita' competente ad adottare la decisione. La
richiesta specifica i motivi per i quali la persona indicata ha necessita'
di trattare informazioni classificate e il livello di classifica di
segretezza ed eventuali qualifiche di sicurezza internazionali da accordare.
3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o
l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano determinato
la richiesta, il richiedente interrompe la procedura, dandone comunicazione
all'ente competente per l'istruttoria e la decisione.
4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS si
conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta da
parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica, prorogabile fino ad
un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.
5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di
finanza, forniscono alle Autorita' competenti ad adottare le decisioni gli
elementi informativi nei limiti di cui agli articoli 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
2, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e delle
disposizioni emanate dall'A.N.S.
Ai fini del rilascio dei NOS a livello «Segreto» e «Segretissimo», gli
organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
forniscono all'A.N.S., su richiesta del III reparto U.C.Si.
della segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione
eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.
Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha fatto
richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della
stessa. L'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza di elementi
di controindicazione.
Le informazioni pervenute oltre il termine di 120 giorni sono comunque
valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica
di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalifica del
NOS.
Art. 6.
Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e
riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS
1. Il NOS e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di segretezza,
di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato in tutti i casi in
cui emergano, nei confronti della persona in esso indicata, fondati elementi
che influiscono negativamente sulla sua affidabilita' sotto il profilo della
scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed alle
ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' della conservazione del segreto.
2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di esclusiva
competenza dell'A.N.S.
3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano anche le
decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della classifica di
segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza internazionale e la
dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive competenze.
Le Autorita' di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le decisioni
innanzi descritte all'A.N.S., per il tramite del Capo del III reparto
U.C.Si. della segreteria generale del CESIS.
4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita' che li hanno
rilasciati entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione
della decisione.
Art. 7.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela delle
informazioni classificate in contrasto con quelle contenute nel presente
decreto.
2. L'Organo delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), provvede,
nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, ad aggiornare le pubblicazioni PCM-A.N.S. ed ogni altra
disposizione in materia di tutela delle informazioni classificate,
adeguandole al presente decreto e ai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 aprile 2002 concernente
«Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza
delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni
classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato»; 11
aprile 2002 concernente «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni
UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione
europea del 19 marzo 2001» e 11 aprile 2003 concernente «Norme di sicurezza
per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della
decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001».
L'A.N.S., per il tramite del III reparto U.C.Si. della segreteria generale
del CESIS, verifica la corretta applicazione delle disposizioni in materia
di rilascio dei NOS.
3. E' in facolta' dell'A.N.S. emanare ogni necessaria disposizione di
dettaglio.
4. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi
___________________________
AVV. BARBARA GUALTIERI
Direttore Osservatorio Csig Firenze
www.csig.it
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