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<BODY>
<DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Nulla osta di sicurezza personale
per il trattamento delle informazioni segrete </FONT>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>D.P.C.M. 07.06.2005, G.U.
09.09.2005 </FONT></DIV></DIV>
<DIV align=right><A href="javascript:window.print()"><U><FONT face=Arial
size=2></FONT></U></A> </DIV><BR><BR>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>Emanate le disposizioni in materia di rilascio del
nulla osta di sicurezza personale (NOS), ovvero quella determinazione che
autorizza l'Ente richiedente ad avvalersi di una persona in attività che
comportano la trattazione di informazioni, documenti o materiali classificati
come «SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO» o «RISERVATO», con o senza una
qualifica di sicurezza internazionale.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>E' quanto stabilito dal D.P.C.M. 22 luglio 2005 che
subordina il rilascio del NOS al favorevole esito di un preventivo procedimento
di accertamento soggettivo, con l'esclusione di quei soggetti il cui
comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed
alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonchè ai fini della conservazione del
segreto.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(Altalex, 15 settembre 2005)</FONT></P></DIV><BR><BR>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 giugno 2005 </FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>Disposizioni in materia di rilascio del nulla
osta di sicurezza personale.</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(GU n. 210 del 9-9-2005) </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante
«Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art. 1, secondo
comma;<BR>Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n.
400;<BR>Visto l'art. 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;<BR>Visto l'art. 6
del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161<BR>«Norme relative al segreto
militare»;<BR>Visto l'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di
principio sulla disciplina militare», come sostituito dall'art. 26 della legge
24 dicembre 1986, n. 958;<BR>Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO)
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:<BR>Accordo tra
gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal
Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996;<BR>Documento C-M(2002)49
«La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico»,
approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;<BR>Visti il
Trattato di Bruxelles modificato (TBM) istitutivo dell'Unione dell'Europa
occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3
dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e
ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190;<BR>Visti l'art. 24 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM), ratificato con
legge 14 ottobre 1954, n. 1203, ed il Regolamento n. 3 di attuazione del
suddetto articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. 406/58 del 6 ottobre 1958;<BR>Vista la legge 9 giugno 1977, n. 358, recante
«Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale
europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975» e l'accordo
tra gli Stati Parte della predetta Convenzione e l'Agenzia spaziale europea per
la protezione e lo scambio di informazioni classificate, fatto a Parigi il 19
agosto 2002;<BR>Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Gabinetto, n. 5/2 1.6 - Ris. del 23 novembre 1979 e n. 5/2 1.6 - Ris. del 5
gennaio 1980;<BR>Visti l'art. 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione basata
sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo
di polizia (Convenzione EUROPOL), ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 93, e
l'Atto del Consiglio dell'Unione europea del 3 novembre 1998 che adotta le norme
sulla protezione del segreto delle informazioni dell'EUROPOL, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 26 del 30 gennaio 1999;<BR>Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive
modificazioni, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18
febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», in
particolare l'art. 12, comma l, lettera f);<BR>Visto il decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo
2000, n. 78», in particolare l'art. 8, comma 1;<BR>Visto il decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, recante «Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 2, comma
9-bis;<BR>Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive
modificazioni, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare
l'art. 8, comma l, lettera b);<BR>Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle
informazioni UE classificate di attuazione della Decisione del Consiglio
dell'Unione europea del 19 marzo 2001»;<BR>Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela
delle informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001»;<BR>Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1999 recante «Criteri per
il rilascio delle certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle
informazioni, dei documenti e dei materiali classificati»;<BR>Viste le
pubblicazioni PCM-ANS in materia di tutela delle informazioni
classificate;<BR>Ravvisata l'esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato
democratico anche attraverso la tutela delle informazioni classificate e la
previsione di procedure di accertamento soggettivo che escludano dalla
conoscenza, conservazione, custodia o trasporto di informazioni classificate
colui il cui comportamento non dia sicuro affidamento in ordine alla fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche'
alla conservazione del segreto;</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>Decreta:</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA
OSTA DI SICUREZZA </FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art.
1.<BR>Definizioni</STRONG><BR><BR>1. Ai fini del presente decreto si
intende:<BR>a) per «Autorita' nazionale per la sicurezza» - in seguito A.N.S. -
il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato
per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informazioni,
documenti e materiali classificati,<BR>b) per «Ufficio centrale per la
sicurezza» - in seguito U.C.Si. - il III Reparto della Segreteria generale del
Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) di cui
l'A.N.S. si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle
informazioni, documenti e materiali classificati;<BR>c) per «informazione
classificata», ogni informazione, documento o materiale cui sia stata
attribuita, da un'autorita' competente, una classifica di segretezza
«SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO»<BR>o «RISERVATO», con o senza una
qualifica di sicurezza internazionale;<BR>d) per «qualifica di sicurezza
internazionale», la sigla, o altro termine convenzionale, che, premessa ad una
classifica di segretezza, determina l'appartenenza e l'ambito di circolazione
dell'informazione classificata;<BR>e) per «nulla osta di sicurezza» - in seguito
NOS - la determinazione che autorizza l'Ente richiedente ad avvalersi di una
persona in attivita' che comportano la trattazione di informazioni
classificate;<BR>f) per «abilitazione preventiva» - in seguito AP - la
determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa', la persona
giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione o l'organismo a
partecipare a gare classificate. La materia e' disciplinata dalla pubblicazione
PCM-ANS l/R, Vol. III, Sicurezza industriale;<BR>g) per «nulla osta di sicurezza
complessivo» - in seguito NOSC -<BR>la determinazione che autorizza la ditta
individuale, la societa', la persona giuridica di diritto privato, l'ente
privato, l'associazione o l'organismo ad effettuare lavorazioni classificate. La
materia e' disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R, Vol. III, Sicurezza
industriale;<BR>h) per «trattazione di informazioni classificate», qualunque
operazione di originazione, contabilizzazione, registrazione, preparazione per
la spedizione, distribuzione, trasmissione, diramazione, ricezione, visione,
consultazione, discussione, custodia, riproduzione, trasporto e distruzione
autorizzata di informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse e con o
senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art. 2.<BR>Funzione del NOS, dell'AP e
del NOSC</STRONG><BR><BR>1. Il rilascio del NOS consente alla Pubblica
amministrazione, alla ditta individuale, alla societa', alla persona giudirica
di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati
alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona,
in attivita' che comportano la necessita' di trattare informazioni classificate
«SEGRETISSIMO», 'SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».<BR>2. Il rilascio del NOS e'
subordinato al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento
soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, a seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione
di informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle
istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' ai
valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato,
nonche' ai fini della conservazione del segreto.<BR>3. La Pubblica
amministrazione, le ditte individuali, le societa', le persone giuridiche di
diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla
trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi
ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai
fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni
classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».<BR>4. Il rilascio
dell'AP consente alla ditta individuale, alla societa', alla persona giudirica
di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo di partecipare a
gare classificate in ambito nazionale ed internazionale o a trattative per
l'esecuzione di studi o lavori classificati a livello RISERVATO e
superiore.<BR>5. Il rilascio del NOSC consente alla ditta individuale, alla
societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente, all'associazione
o all'organismo di condurre lavori, esperienze, studi e progettazioni
classificate in ambito nazionale e internazionale a livello RISERVATO e
superiore.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art. 3.<BR>Autorita' competenti al
rilascio del NOS</STRONG><BR><BR>1. L'A.N.S. rilascia i «NOS fino a livello
«SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi a:<BR>a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche
corrispondenti della Pubblica amministrazione;<BR>b) consiglieri di ambasciata,
prefetti, vice prefetti, ufficiali generali e gradi corrispondenti delle Forze
armate e dei Corpi armati dello Stato;<BR>c) cittadini stranieri appartenenti ad
uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica o di altra
organizzazione internazionale di cui l'Italia e' parte in virtu' di trattati,
accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre che non sia
diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza che regolano la
materia;<BR>d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c),
sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini della
salvaguardia della difesa e sicurezza, interna ed esterna, dello Stato.<BR>Agli
adempimenti istruttori provvede il III Reparto - U.C.Si. della Segreteria
generale del CESIS.<BR>2. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del III Reparto
U.C.Si.<BR>della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a
livello<BR>«SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:<BR>a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze
armate e dei Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della
Pubblica amministrazione e vice prefetti aggiunti;<BR>b) personale civile della
Pubblica amministrazione, fatta eccezione per quello di cui ai commi 3, 4
lettera b) e 5 lettera b), e fatto salvo quanto previsto al comma 7;<BR>c)
cancellieri della giustizia militare;<BR>d) legali rappresentanti, dirigenti ed
impiegati di ditte individuali, societa', persone giuridiche di diritto privato,
enti, associazioni od organismi;<BR>e) persone della Pubblica amministrazione o
di ditta individuale, societa', persona giuridica di diritto privato; ente,
associazione od organismo, designate a partecipare, in qualita' di esperti, a
conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni; in Italia e
all'estero, che richiedono il NOS;<BR>f) persone con incarichi riferiti a
specifiche esigenze.<BR>3. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo della
Segreteria speciale Cosmic-Focal-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS
fino a livello, «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:<BR>a) personale dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno con qualifica non dirigenziale;<BR>b) personale della
Polizia di Stato con qualifica non dirigenziale;<BR>c) personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non dirigenziale.<BR>4. Su
autorizzazione dell'A.N.S., il Vice Capo reparto impiego delle Forze dello Stato
maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto per le telecomunicazioni, comando,
controllo, informatica e sicurezza (TEIS) dello Stato maggiore della marina -
III Reparto, il Capo reparto generale sicurezza dell'aeronautica e il Capo del
II Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino
a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:<BR>a) personale militare della rispettiva Forza
armata con grado inferiore a colonnello o corrispondente;<BR>b) personale civile
dipendente appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli
equivalenti;<BR>c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta
individuale, societa', persona giuridica di diritto privato, ente privato,
associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo della sicurezza e
della tutela delle informazioni classificate, e' affidato all'Organo centrale di
sicurezza della Forza armata competente in base alle disposizioni contenute
nella pubblicazione PCM-A.N.S. 1/R, Volume III, Sicurezza industriale.<BR>5. Su
autorizzazione dell'A.N.S., il Comandante e il Vice Comandante delle Forze
operative terrestri, il Comandante delle Truppe alpine, i Comandanti delle Forze
operative di difesa - 1° e 2°<BR>FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per
il reclutamento e le Forze di completamento, il Comandante dell'aviazione
dell'Esercito e il Comandante della brigata artiglieria contraerea dell'Esercito
rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di
sicurezza internazionali, relativi al personale militare e civile in servizio
presso i comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:<BR>a) con grado
inferiore a maggiore;<BR>b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in
livelli equivalenti.<BR>6. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del II Reparto
del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS fino a
livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi al personale militare con grado inferiore a
colonnello.<BR>7. Su autorizzazione dell'A.N.S., i NOS a livello «SEGRETISSIMO»,
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al
personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati dal Capo del III Reparto
U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS.<BR>8. Il rilascio del NOS e'
comunicato all'ente richiedente, unitamente ai livelli di classifica di
segretezza e qualifiche di sicurezza internazionali accordati.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art. 4.<BR>Autorita' competenti
all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali</STRONG>
</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'attribuzione, ai NOS, di una o piu' qualifiche di
sicurezza internazionali, e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 3,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza
esclusiva dell'A.N.S.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art. 5.<BR>Istruttoria per il rilascio
dei NOS</STRONG><BR><BR>1. Fatte salve le competenze del III Reparto - U.C.Si.
della Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative
all'adozione delle decisioni di competenza dell'A.N.S., l'istruttoria per il
rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS e' effettuata dall'Autorita'
competente ad adottare la decisione.<BR>2. L'ente interessato al rilascio, al
rinnovo o all'elevazione del NOS invia la relativa richiesta all'Autorita'
competente ad adottare la decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali
la persona indicata ha necessita' di trattare informazioni classificate e il
livello di classifica di segretezza ed eventuali qualifiche di sicurezza
internazionali da accordare.<BR>3. Quando nel corso dell'istruttoria per il
rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne
avevano determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura,
dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria e la
decisione.<BR>4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del
NOS si conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta da
parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica, prorogabile fino ad un
massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.<BR>5.
L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di finanza,
forniscono alle Autorita' competenti ad adottare le decisioni gli elementi
informativi nei limiti di cui agli articoli 8, comma 1, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 297;<BR>2, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 e 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, e delle disposizioni emanate dall'A.N.S.<BR>Ai fini del rilascio dei NOS a
livello «Segreto» e «Segretissimo», gli organismi di cui agli articoli 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, forniscono all'A.N.S., su richiesta del III
reparto U.C.Si.<BR>della segreteria generale del CESIS, gli elementi di
informazione eventualmente acquisiti agli atti delle competenti
articolazioni.<BR>Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha
fatto richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della
stessa. L'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza di elementi di
controindicazione.<BR>Le informazioni pervenute oltre il termine di 120 giorni
sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di
classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalifica
del NOS.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art. 6.<BR>Diniego, revoca,
sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della
qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS<BR></STRONG><BR>1.
Il NOS e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di segretezza, di
qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato in tutti i casi in cui
emergano, nei confronti della persona in esso indicata, fondati elementi che
influiscono negativamente sulla sua affidabilita' sotto il profilo della
scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di
sicurezza dello Stato, nonche' della conservazione del segreto.<BR>2. Le
decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di esclusiva
competenza dell'A.N.S.<BR>3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS
adottano anche le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della
classifica di segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza
internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive
competenze.<BR>Le Autorita' di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le
decisioni innanzi descritte all'A.N.S., per il tramite del Capo del III reparto
U.C.Si. della segreteria generale del CESIS.<BR>4. I NOS revocati o sospesi sono
restituiti alle Autorita' che li hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data
di ricezione della comunicazione della decisione.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Art. 7.<BR>Abrogazioni e disposizioni
finali</STRONG><BR><BR>1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di
tutela delle informazioni classificate in contrasto con quelle contenute nel
presente decreto.<BR>2. L'Organo delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a), provvede, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, ad aggiornare le pubblicazioni PCM-A.N.S. ed ogni altra
disposizione in materia di tutela delle informazioni classificate, adeguandole
al presente decreto e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
aprile 2002 concernente<BR>«Schema nazionale per la valutazione e la
certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della
tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed
esterna dello Stato»; 11 aprile 2002 concernente «Norme di sicurezza per la
tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del
Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001» e 11 aprile 2003 concernente
«Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di
attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29
novembre 2001». L'A.N.S., per il tramite del III reparto U.C.Si. della
segreteria generale del CESIS, verifica la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di rilascio dei NOS.<BR>3. E' in facolta' dell'A.N.S.
emanare ogni necessaria disposizione di dettaglio.<BR>4. Il presente decreto
entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quella della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Roma, 7 giugno 2005</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il Presidente: Berlusconi</FONT></P>
<P><SPAN class=012295714-15092005><FONT face=Arial
size=2>___________________________</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN class=012295714-15092005><FONT face=Arial size=2>AVV. BARBARA
GUALTIERI</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN class=012295714-15092005><FONT face=Arial size=2>Direttore Osservatorio
Csig Firenze</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN class=012295714-15092005><FONT face=Arial
size=2>www.csig.it</FONT></SPAN></P><BR><BR></DIV></BODY></HTML>