[e-privacy] Due soli sms offensivi non integrano il reato di molestia, ma quello di ingiuria
Avv. Barbara Gualtieri
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Thu May 26 11:36:57 CEST 2005
Cassazione , sez. I penale 17.05.2005 n° 18449 (Fonte: Altalex)
Linvio di due soli messaggi sms di contenuto ingiurioso a breve distanza di
tempo l'uno dall'altro, da valutarsi alla stregua di una comunicazione
sostanzialmente unitaria, non vale a integrare la contravvenzione di
molestia di cui allarticolo 660, stante il difetto del requisito della
petulanza consistente nella protratta reiterazione e serialità della
condotta illecita.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 18449 del 17 maggio
2005, ravvisando invece nel suddetto comportamento il reato di ingiuria.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Sentenza 29 aprile-17 maggio 2005, n. 18449
(Presidente Gianvittore relatore Gironi)
Motivi della decisione
La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato S.C. colpevole della
contravvenzione di cui allarticolo 660 Cp per avere il 7 novembre 2001, o
sino a tale data, recato molestia a L.D. inviandole ripetuti Sms di
contenuto ingiurioso ed ha condannato la stessa, previa concessione di
attenuanti generiche, alla pena di 500 euro di ammenda.
Ricorre il difensore, deducendo:
- violazione di legge e vizio di motivazione, non valendo ad integrare il
reato in questione, posto a tutela della tranquillità privata e non
dellonore personale, linvio in rapida sequenza di due messaggi per difetto
dellelemento della petulanza, mentre di eventuali messaggi successivi,
rilevabili solo dai tabulati (risultanti, peraltro, inviati in ore
pomeridiane anziché notturne, come riferito dalloffesa) e non menzionati
nella informativa di polizia, non potrebbe, comunque, tenersi conto in
quanto successivi alla data del 7 novembre 2001, indicata nel capo
dimputazione come termine finale della condotta contestata;
- inammissibilità della costituzione di parte civile perché avvenuta
successivamente al compimento delle formalità di cui allarticolo 484 Cpp ed
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
- violazione di legge quanto alla determinazione della pena base in euro
750, superiore al massimo edittale pari a euro 516,00;
- carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del danno
morale, alla sua entità ed alla quantificazione della somma liquidata a
titolo di risarcimento, peraltro riferiti ad una richiesta fondata sulla
natura ingiuriosa dei messaggi pur procedendosi unicamente per il reato di
molesti e non per quello di ingiuria.
Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente motivo, dovendosi
nella fattispecie ritenere integrato il reato di ingiuria (per il quale non
risulta proposta querela) e non la contestata contravvenzione di molestia:
la condotta illecita che il giudicante ha considerato sorretta da valida
prova risulta, invero, essersi esaurita nellinvio, in rapida sequenza, di
due messaggi (sms) di contenuto ingiurioso che, anche per le modalità della
forma di comunicazione prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale)
e per lora diurna in cui limputata agì, non appaiono idonei a ledere il
bene giuridico della privata tranquillità ma soltanto quello dellonore
personale. Va, inoltre, considerato che la previsione incriminatrice,
formulata in epoca in cui limpiego del telefono era concepibile soltanto
mediante comunicazioni vocali, non può ritenersi estensibile anche
allipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia
utilizzato esclusivamente per linvio dei cosiddetti sms, pienamente
assimilabili agli scritti contemplati dallarticolo 594 piuttosto che alle
comunicazioni telefoniche di cui allarticolo 660 Cp.
Deve, infine, rilevarsi anche a prescindere dalle suesposte considerazioni,
come la sentenza abbia essenzialmente incentrato le proprie argomentazioni
sulla sola condotta del giorno 7 novembre 2001, che segna il termine finale
della contestazione, mai modificata od integrata in corso di giudizio, senza
minimamente precisare se gli ulteriori messaggi registrati sui tabulati si
riferiscano ad epoca antecedente od, invece, come sostenuto dal ricorrente,
esclusivamente a date posteriori e, quindi, estranee allambito
dellimputazione contestata e ritenuta in sentenza, con conseguente difetto
anche del requisito della petulanza, per sua natura integrato dalla
protratta reiterazione e serialità della condotta illecita, non certo
ravvisabile nellinvio di due soli messaggi, da valutarsi alla stregua di
una comunicazione sostanzialmente unitaria stante il brevissimo intervallo
che li divise.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ingiuria, annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché lazione penale non poteva essere esercitata per difetto di
querela.
Avv. Barbara Gualtieri
Direttore Osservatorio csig Firenze
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