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<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2></FONT> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV class=headernot>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial><FONT size=2>Cassazione , sez. I
penale 17.05.2005 n° 18449 <SPAN class=686193409-26052005>(Fonte:
Altalex)</SPAN></FONT></FONT></DIV></DIV>
<DIV><BR><BR></DIV>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>L’invio di due soli messaggi sms di contenuto
ingiurioso a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, da valutarsi alla stregua
di una comunicazione sostanzialmente unitaria, non vale a integrare la
contravvenzione di molestia di cui all’articolo 660, stante il difetto del
requisito della petulanza consistente nella protratta reiterazione e serialità
della condotta illecita.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la
sentenza 18449 del 17 maggio 2005, ravvisando invece nel suddetto comportamento
il reato di ingiuria.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P></DIV>
<DIV><BR><BR></DIV>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE</FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>SEZIONE PRIMA
PENALE</FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>Sentenza 29 aprile-17 maggio
2005, n. 18449</FONT></STRONG></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>(Presidente Gianvittore – relatore
Gironi)</FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>Motivi della
decisione</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato S.C.
colpevole della contravvenzione di cui all’articolo 660 Cp per avere il 7
novembre 2001, o sino a tale data, recato molestia a L.D. inviandole ripetuti
Sms di contenuto ingiurioso ed ha condannato la stessa, previa concessione di
attenuanti generiche, alla pena di 500 euro di ammenda.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ricorre il difensore, deducendo:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- violazione di legge e vizio di motivazione, non
valendo ad integrare il reato in questione, posto a tutela della tranquillità
privata e non dell’onore personale, l’invio in rapida sequenza di due messaggi
per difetto dell’elemento della petulanza, mentre di eventuali messaggi
successivi, rilevabili solo dai tabulati (risultanti, peraltro, inviati in ore
pomeridiane anziché notturne, come riferito dall’offesa) e non menzionati nella
informativa di polizia, non potrebbe, comunque, tenersi conto in quanto
successivi alla data del 7 novembre 2001, indicata nel capo d’imputazione come
termine finale della condotta contestata;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- inammissibilità della costituzione di parte civile
perché avvenuta successivamente al compimento delle formalità di cui
all’articolo 484 Cpp ed alla dichiarazione di apertura del
dibattimento;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- violazione di legge quanto alla determinazione
della pena base in euro 750, superiore al massimo edittale pari a euro
516,00;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- carenza assoluta di motivazione in ordine alla
sussistenza del danno morale, alla sua entità ed alla quantificazione della
somma liquidata a titolo di risarcimento, peraltro riferiti ad una richiesta
fondata sulla natura ingiuriosa dei messaggi pur procedendosi unicamente per il
reato di molesti e non per quello di ingiuria.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il ricorso è fondato in relazione al primo,
assorbente motivo, dovendosi nella fattispecie ritenere integrato il reato di
ingiuria (per il quale non risulta proposta querela) e non la contestata
contravvenzione di molestia: la condotta illecita che il giudicante ha
considerato sorretta da valida prova risulta, invero, essersi esaurita
nell’invio, in rapida sequenza, di due messaggi (sms) di contenuto ingiurioso
che, anche per le modalità della forma di comunicazione prescelta (realizzata in
forma scritta e non vocale) e per l’ora diurna in cui l’imputata agì, non
appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata tranquillità ma
soltanto quello dell’onore personale. Va, inoltre, considerato che la previsione
incriminatrice, formulata in epoca in cui l’impiego del telefono era concepibile
soltanto mediante comunicazioni vocali, non può ritenersi estensibile anche
all’ipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia utilizzato
esclusivamente per l’invio dei cosiddetti “sms”, pienamente assimilabili agli
scritti contemplati dall’articolo 594 piuttosto che alle comunicazioni
telefoniche di cui all’articolo 660 Cp.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Deve, infine, rilevarsi anche a prescindere dalle
suesposte considerazioni, come la sentenza abbia essenzialmente incentrato le
proprie argomentazioni sulla sola condotta del giorno 7 novembre 2001, che segna
il termine finale della contestazione, mai modificata od integrata in corso di
giudizio, senza minimamente precisare se gli ulteriori messaggi registrati sui
tabulati si riferiscano ad epoca antecedente od, invece, come sostenuto dal
ricorrente, esclusivamente a date posteriori e, quindi, estranee all’ambito
dell’imputazione contestata e ritenuta in sentenza, con conseguente difetto
anche del requisito della petulanza, per sua natura integrato dalla protratta
reiterazione e serialità della condotta illecita, non certo ravvisabile
nell’invio di due soli messaggi, da valutarsi alla stregua di una comunicazione
sostanzialmente unitaria stante il brevissimo intervallo che li
divise.</FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>P.Q.M.</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>Qualificato il fatto come ingiuria, annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere
esercitata per difetto di querela.</FONT></STRONG></P>
<DIV><SPAN class=734093609-26052005><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2> <FONT color=#000000>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT> </FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=734093609-26052005></SPAN><SPAN
class=734093609-26052005></SPAN><FONT face=Arial><FONT size=2>D<SPAN
class=734093609-26052005><FONT color=#0000ff><FONT color=#000000>irettore
Osservatorio csig
Firenze</FONT> </FONT></SPAN></FONT></FONT><BR><BR></DIV></BODY></HTML>