[e-privacy] Decreto Legge 27.07.2005 n° 144 , G.U. 27.07.2005 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
Avv. Barbara Gualtieri
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Fri Jul 29 17:52:00 CEST 2005
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
Decreto Legge 27.07.2005 n° 144 , G.U. 27.07.2005
(FONTE : ALTALEX.COM)
Approvato un pacchetto di misure per il contrasto del terrorismo
internazionale e della criminalità, a conferma dellimpegno assunto
dallItalia nella lotta al predetto fenomeno.
Le previsioni contenute nel decreto-legge n.144 del 27 luglio 2005 tendono a
potenziare, innanzi tutto, gli strumenti di indagine e di controllo mediante
circoscritti adattamenti delle norme vigenti, anche per quanto riguarda
laccertamento dellidentità e luso di documenti falsi. Si prevede, in
questo contesto, il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri che
collaborano con la giustizia, ma anche una procedura più agile e mirata per
le espulsioni di coloro che sono sospettati di agevolare cellule
terroristiche. Un ulteriore strumento per superare i gravi problemi di
identificazione di persone extracomunitarie, che spesso si attribuiscono una
o più diverse generalità, è costituito dalla introduzione del prelievo della
saliva che consentirà di utilizzare a tal fine il ricorso al profilo del
DNA, sempre e comunque, sotto il controllo dellautorità giudiziaria.
Altrettanto calibrati sono gli interventi previsti in materia di fermo e di
arresto, nei limiti propri di un provvedimento durgenza. Un intervento più
incisivo è stato previsto per laggiornamento delle misure di prevenzione,
anche patrimoniali, in funzione antiterrorismo, e per più appropriate misure
di controllo nei confronti delle persone sottoposte a misure di prevenzione.
Un secondo gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo
determinato, dei dati essenziali relativi al tracciamento delle
comunicazioni telefoniche e telematiche e, più in generale, alle misure
amministrative utili per controllare attività sensibili ai fini della
prevenzione del terrorismo (esercizi di internet point e simili, attività di
volo, attività inerenti agli esplosivi).
Il terzo, infine, è rappresentato dalle norme volte a circoscrivere gli
impegni della polizia giudiziaria in attività sussidiarie al processo
penale, ma estranee ai compiti istituzionali delle forze di polizia. Una
ulteriore previsione tende ad ampliare i servizi di vigilanza esperibili con
guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto
pubblici).
Altra vera novità del provvedimento è costituita dallintroduzione,
recependo i contenuti della decisione quadro n. 2002/475/GAI del Consiglio
dellUnione Europea del 13 giugno 2002 e della Convenzione del Consiglio di
Europa sulla prevenzione del terrorismo, di nuove fattispecie delittuose che
incriminano non solo le attività di addestramento per lacquisizione delle
c.d. tecniche del terrore, ma anche quelle di arruolamento di persone da
avviare alla perpetrazione di azioni terroristiche. Tali fattispecie
consentiranno di punire anche condotte commesse senza luso di violenza ed
al di fuori degli ordinari contesti associativi che connotano le attività
terroristiche.
(Altalex, 29 luglio 2005)
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
(GU n. 173 del 27-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti
di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale,
anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di
ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonche' di idonei dispositivi
operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili
di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato
o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in
materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli
stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza,
limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine
di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la
prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi
1 e 1-bis».
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi
e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello
straniero che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di
polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche
su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi
e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno,
di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo'
essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e'
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al
comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286
del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la
prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o
all'incolumita' delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze
dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero puo' essere
concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo' disporre, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente,
salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo
13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso
di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per
l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita'
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalita' di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al
tribunale amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di
cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la
decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando
l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati
al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un
termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi
per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato
degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre
2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma
3-sexies e' soppresso.
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le
attivita' di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute
indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione
dell'ordinamento costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al Procuratore generale
della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo
sostituto appositamente designato.
Art. 5.
Unita' antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti
ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il Ministro dell'interno
costituisce apposite unita' investigative interforze, formate da esperti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia,
individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale,
definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico
ministero si avvale di regola delle Unita' investigative interforze di cui
al medesimo comma.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2007, e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge,
di regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono o consentono
la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non
soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la
tracciabilita' degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino
al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte
salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione
ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono
essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente decreto,
salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
le parole: «dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette
imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita
l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita',
nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato
dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le
seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le
medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque
i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei
mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le
seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono
inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei
mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
preliminari, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su
richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, puo'
disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il
quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato
nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalita'
ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e
c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi,
con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui
esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati piu' di tre
apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non
e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza
deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi
III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei locali
adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di
un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai
relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita' concernenti
l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza
o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto,
speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media
intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte
anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o
di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla
osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo'
essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere
personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha rilasciato la
licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il
seguente:
«Art. 2-bis.
1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di
regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o
di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni
micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da uno a sei anni.».
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita' di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della
navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985,
n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le
attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo
dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero
licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo'
disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio
dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle
attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla
osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei
confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il nulla osta puo' essere altresi' richiesto per gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica a chiunque sia gia' in possesso di titoli abilitanti
all'esercizio delle attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o
internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono
svolgere attivita' di volo nel territorio dello Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello
stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio,
comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle
autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per
l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio
dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di
materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la
polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita'
personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente
e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti:
«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente
complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete».
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole:
«da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da
una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia
giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 497-bis.
Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio
e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi
fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei
casi di uso personale.».
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti,
per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12.
Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
«Art. 66-bis.
Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona
sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto
diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso
antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono
eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini
dell'applicazione della legge penale.».
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le
parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o
nel massimo a dieci anni».
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione
falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.».
2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto
commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico»;
b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle
seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che
rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione
della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si
applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del
medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal
luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.».
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma,
per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone
sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
Congelamento dei beni
1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1
sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni
delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte
per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali
definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002,
e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse
possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di
sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente
legge possono essere altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche
segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o
di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i
fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.».
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
«270-quater. (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche
internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza
con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
sette a quindici anni.
270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche
internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di
sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni
altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalita'
di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis
terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza
con finalita' di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale,
273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza
l'autorizzazione del Ministro della giustizia.».
2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto
il seguente:
«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti
di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma,
270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di
terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di
atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.».
Art. 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti
ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che,
in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia
penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza
delle norme del presente titolo.»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia
giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa
polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.».
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole:
«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i
compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni
di cui all'articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico
ministero o dall'assistente giudiziario.
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni
prima della data dell'udienza. Se l'imputato e' gia' assistito da un
difensore la notificazione e' eseguita per entrambi depositando le copie ad
essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati.»;
c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori
onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;».
5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori
onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;».
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si
applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze
di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica
sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente
competenti, e' consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad
istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria
nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il
Ministro dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita'
per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di
rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione
ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita'
di vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti e le
stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i
luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli
importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi
dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
__________________________
Avv. Barbara Gualtieri
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