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<BODY>
<DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale </FONT>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>Decreto Legge 27.07.2005 n° 144
, G.U. 27.07.2005 </FONT></DIV></DIV><SPAN class=248145015-29072005></SPAN><FONT
face=Arial><FONT size=2>(<SPAN class=248145015-29072005>FONTE :
ALTALEX.COM)</SPAN></FONT></FONT><BR><BR>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>Approvato un pacchetto di misure per il contrasto del
terrorismo internazionale e della criminalità, a conferma dell’impegno assunto
dall’Italia nella lotta al predetto fenomeno.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Le previsioni contenute nel decreto-legge n.144 del
27 luglio 2005 tendono a potenziare, innanzi tutto, gli strumenti di indagine e
di controllo mediante circoscritti adattamenti delle norme vigenti, anche per
quanto riguarda l’accertamento dell’identità e l’uso di documenti falsi. Si
prevede, in questo contesto, il rilascio del permesso di soggiorno per gli
stranieri che collaborano con la giustizia, ma anche una procedura più agile e
mirata per le espulsioni di coloro che sono sospettati di agevolare cellule
terroristiche. Un ulteriore strumento per superare i gravi problemi di
identificazione di persone extracomunitarie, che spesso si attribuiscono una o
più diverse generalità, è costituito dalla introduzione del prelievo della
saliva che consentirà di utilizzare a tal fine il ricorso al profilo del DNA,
sempre e comunque, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Altrettanto calibrati sono gli interventi previsti in
materia di fermo e di arresto, nei limiti propri di un provvedimento d’urgenza.
Un intervento più incisivo è stato previsto per l’aggiornamento delle misure di
prevenzione, anche patrimoniali, in funzione antiterrorismo, e per più
appropriate misure di controllo nei confronti delle persone sottoposte a misure
di prevenzione.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Un secondo gruppo di norme è rivolto alla
salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi al
tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche e, più in generale,
alle misure amministrative utili per controllare attività “sensibili” ai fini
della prevenzione del terrorismo (esercizi di internet point e simili, attività
di volo, attività inerenti agli esplosivi).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il terzo, infine, è rappresentato dalle norme volte a
circoscrivere gli impegni della polizia giudiziaria in attività sussidiarie al
processo penale, ma estranee ai compiti istituzionali delle forze di polizia.
Una ulteriore previsione tende ad ampliare i servizi di vigilanza esperibili con
guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto
pubblici).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Altra vera novità del provvedimento è costituita
dall’introduzione, recependo i contenuti della decisione quadro n. 2002/475/GAI
del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 e della Convenzione del
Consiglio di Europa sulla prevenzione del terrorismo, di nuove fattispecie
delittuose che incriminano non solo le attività di addestramento per
l’acquisizione delle c.d. “tecniche del terrore”, ma anche quelle di
arruolamento di persone da avviare alla perpetrazione di azioni terroristiche.
Tali fattispecie consentiranno di punire anche condotte commesse senza l’uso di
violenza ed al di fuori degli ordinari contesti associativi che connotano le
attività terroristiche.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(Altalex, 29 luglio 2005)</FONT></P></DIV><BR><BR>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144
</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale.</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(GU n. 173 del 27-7-2005) </FONT></P>
<P><BR><FONT face=Arial size=2>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;<BR>Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare
gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con
l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonche' di idonei
dispositivi operativi;<BR>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;<BR>Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni,
per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>E m a n a</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>il seguente decreto-legge:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 1.<BR>Colloqui a fini investigativi per il
contrasto del terrorismo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:<BR>a) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:<BR>«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della
Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di
indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria
dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza,
limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;<BR>b) al comma 2, le
parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 2.<BR>Permessi di soggiorno a fini
investigativi</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia,
di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e'
l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero
che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una
collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del
Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale
delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo
straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile
per eguali periodi.<BR>2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero.<BR>3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello
stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al
comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.<BR>4. Per quanto non previsto
dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.<BR>5. Quando la
collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel
territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumita'
delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose
degli attentati stessi, allo straniero puo' essere concessa la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 3.<BR>Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5,
e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo'
disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione
dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi
modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.<BR>2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13.
Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13
del decreto legislativo n. 286 del 1998.<BR>3. Il prefetto puo' altresi'
omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il
rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita'
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalita' di terrorismo.<BR>4. Contro i decreti di
espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
competente per territorio.<BR>5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui
al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo
n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali
sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso
fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere
comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per
un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un
termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per
la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.<BR>Decorso il predetto
termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.<BR>6. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.<BR>7.
All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e'
soppresso.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 4.<BR>Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per
svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili
per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento
costituzionale.<BR>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o
attraverso un suo sostituto appositamente designato.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 5.<BR>Unita' antiterrorismo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia
giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il
Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative interforze,
formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di
polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza
tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature
occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.<BR>2. Quando
procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si
avvale di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo
comma.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 6.<BR>Nuove norme sui dati del traffico
telefonico e telematico</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che
prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque
i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono
la tracciabilita' degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al
31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le
disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati
del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per
le finalita' del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i
reati comunque perseguibili.<BR>2. All'articolo 55, comma 7, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio»
sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento
della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche'
venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di
identita', nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti».<BR>3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:<BR>a) al comma 1, dopo le parole:
«al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;<BR>b) al comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi»;<BR>c) al comma 2, dopo le parole: «al
traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta,»;<BR>d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori
ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
per ulteriori sei mesi»;<BR>e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del
pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche
su istanza»;<BR>f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:<BR>«4-bis.
Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando
vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del
difensore dell'indagato e delle altre parti private, puo' disporre
l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i
dati acquisiti non possono essere utilizzati.».<BR>4. Con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati, sono definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della
previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla
determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di
oneri per il bilancio dello Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 7.<BR>Integrazione della disciplina
amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano
installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al
questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.<BR>2. Per
coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza deve
essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.<BR>3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei
locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.<BR>4. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il
titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al
comma 1 e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente
e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione
di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.<BR>5.
Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura
penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo
sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono
effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia
postale e delle comunicazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 8.<BR>Integrazione della disciplina
amministrativa e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica
sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio
decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media
intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.<BR>2. Le limitazioni o
condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di
deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali
cui l'Italia abbia aderito.<BR>3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato
risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di
carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi.».<BR>4. La revoca del nulla osta e' comunicata al
comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.<BR>5.
Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il
seguente:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>«Art. 2-bis.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni
di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi
chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni
micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da uno a sei anni.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 9.<BR>Integrazione della disciplina
amministrativa dell'attivita' di volo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731
del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25
marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento
concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il
conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di
certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro
dell'interno puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza,
il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione
alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta
preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli
interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.<BR>2. Il nulla osta puo'
essere altresi' richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a
chiunque sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attivita'
di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti
dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attivita' di volo nel
territorio dello Stato.<BR>3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il
mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno
consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia
nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri
Paesi.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 10.<BR>Nuove norme sull'identificazione
personale</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 349 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:<BR>«2-bis. Se gli accertamenti
indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo
orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al
prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del
pubblico ministero.».<BR>2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le
seguenti:<BR>«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre
le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente
complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete».<BR>3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo
le parole: «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla
polizia giudiziaria delegata alle indagini».<BR>4. Dopo l'articolo 497 del
codice penale e' inserito il seguente:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>«Art. 497-bis.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso
valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.<BR>La
pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica
o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso
personale.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 11.<BR>Permesso di soggiorno
elettronico</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:<BR>«8. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai
modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.».<BR>2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 12.<BR>Verifica delle identita' e dei precedenti
giudiziari dell'imputato</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>«Art. 66-bis.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Verifica dei procedimenti a carico
dell'imputato</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. In ogni stato e grado del procedimento, quando
risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato,
anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato
commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede,
sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini
dell'applicazione della legge penale.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 13.<BR>Nuove disposizioni in materia di arresto
e di fermo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice
di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo
a quattro anni o nel massimo a dieci anni».<BR>2. All'articolo 381, comma 2, del
codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:<BR>«m-bis)
fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale.».<BR>2. All'articolo 384 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<BR>a) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico»;<BR>b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano
fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite
dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che
rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 14.<BR>Nuove norme in materia di misure di
prevenzione</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:<BR>«2. Se
l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.».<BR>2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge
27 dicembre 1956, n.<BR>1423, e successive modificazioni, e' abrogato.<BR>3.
All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:<BR>«1-bis. Quando non vi e' stato il
preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto
non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre
all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo
periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».<BR>4. L'articolo 5 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>«Art. 5.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno,
la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».<BR>5. All'articolo 7 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e'
sostituito dal seguente:<BR>«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i
delitti di cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza,
sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di
flagranza.».<BR>6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>«Art. 1-bis.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Congelamento dei beni</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a
norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato
per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale
competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del
27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o
le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per
il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di
sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».<BR>7.
All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:<BR>«Le disposizioni di cui al primo
comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi' applicate
alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle
Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi
per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche,
anche internazionali.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 15.<BR>Nuove fattispecie di delitto in materia
di terrorismo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono
inseriti i seguenti:<BR>«270-quater. (Arruolamento con finalita' di terrorismo
anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
sette a quindici anni.<BR>270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con
finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi
di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di
ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalita'
di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.<BR>La stessa pena si applica nei confronti della persona
addestrata.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 16.<BR>Autorizzazione a procedere per i reati di
terrorismo</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale
e' sostituito dal seguente:<BR>«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245,
265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di
atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 270-quinquies,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza
l'autorizzazione del Ministro della giustizia.».<BR>2. Dopo l'articolo 343,
comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:<BR>«5-bis. I
commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai
seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza
con finalita' di terrorismo internazionale.».</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 17.<BR>Norme sull'impiego della polizia
giudiziaria</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. All'articolo 148 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:<BR>a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale
del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni
siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono
detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;<BR>b) il comma
2-ter e' abrogato.<BR>2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il
comma 1 e' sostituito dal seguente:<BR>«1. Le notificazioni di atti del pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine
o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e'
tenuta ad eseguire.».<BR>3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono
tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti:
«inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».<BR>4. Al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:<BR>a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla
seguente:<BR>«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal
seguente:<BR>«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di
pace.»;<BR>b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:<BR>«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.<BR>4. La citazione e'
notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e
alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se
l'imputato e' gia' assistito da un difensore la notificazione e' eseguita per
entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede
dell'ordine degli avvocati.»;<BR>c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita
dalla seguente:<BR>«Citazione a giudizio»;<BR>d) all'articolo 50, comma 1, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:<BR>«a) nell'udienza dibattimentale, da
uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da
personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti
abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».<BR>5. All'articolo 72, primo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:<BR>«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu'
di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale
di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».<BR>6.
Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano
le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 18.<BR>Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorita' eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie
giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.<BR>2. Ai
fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita' per
l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per
assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza.<BR>3. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie,
ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i
mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza
quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Art. 19.<BR>Entrata in vigore</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>CIAMPI</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Pisanu, Ministro dell'interno</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Castelli, Ministro della giustizia</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Fini, Ministro degli affari esteri</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Landolfi, Ministro delle comunicazioni</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle
finanze</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Visto, il Guardasigilli: Castelli</FONT></P>
<P><SPAN class=248145015-29072005><FONT face=Arial
size=2>__________________________</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN class=248145015-29072005><FONT face=Arial size=2>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT></SPAN></P></DIV></BODY></HTML>