[e-privacy] LEGGE 27 dicembre 2004, n.306
Avv. Barbara Gualtieri
mail at avvocatogualtieri.it
Mon Jan 3 19:17:36 CET 2005
Convertito definitivamente il decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004,
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative, c.d. "decreto milleproroghe".
Con la legge n. 306 del 27 dicembre 2004 il Parlamento ha apportato talune
modifiche al decreto. In particolare sono stati allungati i tempi per
l'esercizio da parte del Governo di deleghe legislative ed è stato prorogato
al 31 marzo 2005 il termine entro il quale le società cooperative dovranno
adeguare i propri statuti.
Confermati i differimenti dei termini in materia di privacy, giudici
onorari, infermieri e prevenzione incendi.
(Altalex, 30 dicembre 2004)
LEGGE 27 dicembre 2004, n.306
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266 <http://www.altalex.com/index.php?idnot=893> , recante proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni
di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
(G.U. n. 302 del 27-12-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento
di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28
febbraio 2005";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo'
adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".
Art. 3 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo
2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.
Art. 4.
1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n.
131, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono
compresi".
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2005".
Art. 6.
1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.
229, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
Art. 7.
1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole:
"diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
Art. 8.
1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della
legge 3 maggio 2004, n. 112, e' prorogato di tre mesi.
Art. 9.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio, 2004,
n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3196):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 10
novembre 2004;
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
l'11 novembre 2004 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª,
10ª, 12ª, 13ª, 14ª
e Parlamentare per le questioni regionali;
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 16 novembre 2004;
Esaminato dalla 1ª commissione il 16 e 17 novembre 2004;
Esaminato in aula il 18 e 23 novembre 2004 e approvato il 24 novembre.
Camera dei deputati (atto n. 5454):
Assegnato alla I commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il
25 novembre 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle
Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare
per le Questioni regionali;
Esaminato dalla I commissione il 1° e 2 dicembre 2004;
Esaminato in aula il 9, 13, 14 e 16 dicembre 2004 ed approvato con
modificazioni il 17 dicembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3196 B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
17 dicembre 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 21 dicembre 2004;
Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2004.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE
2004, N. 266
All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti:
"nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole:
"per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"".
All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola:
"semiarticolati" e' sostituita dalla seguente:
"semirimorchi"; al secondo periodo, le parole: "ECE/ONU n. 104" sono
sostituite dalle seguenti: "ONU/ECE 104"; alla lettera b), alinea, la
parola: "sostituto" e' sostituita dalla seguente: "sostituito".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del
casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). - 1. Il
termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n.
363, e prorogato al 31 marzo 2005.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di
normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco
protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN
1077".
All'articolo 8, al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita'
di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del
termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26
agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici
esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al
comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37".
All'articolo 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attivita'
produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la
sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della
soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo
svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore
prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa".
Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). -
1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto
dall'articolo 2, comma I,. lettera b), del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19
dell'Allegato previsto dall'articolo 2,, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "e' vietato l'uso
dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle
seguenti: "e' vietata'".
3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010";
b) al settimo capoverso, le parole: '" 1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2013".
Art. 12-ter. - (Proroga di termine in materia di pesca). - 1. Al comma 3-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio
2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"".
All'articolo 13, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione
delle attivita' connesse alla definizione delle controversie, di cui
all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso
alla stessa data".
All'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento
dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali
sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei
vigili del fuoco, il progetto di
-adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".
All'articolo 18, al comma 2, le parole: "del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modifica zioni".
Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210).
- 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210,
le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti
dall'articolo 1".
Dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed
alle emissioni in atmosfera). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie
imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e
nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i
mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da
pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro i1 30 giugno 2004,
un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il
31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si
applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano
presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di
adeguamento degli scarichi".
2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25
ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
Art. 19-ter. - (Societa' cooperative). - 1. Al settimo comma dell'articolo
223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole:
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle societa'
cooperative a mutualita' prevalente all'albo delle societa' cooperative di
cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito al 31 marzo 2005.
Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le
disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto
a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e grado.
Art. 19-quinquies. - (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di
programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). - 1.
All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e
all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 19-sexies. - (Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di
protezione civile). - 1. L'operativita' del Fondo regionale di protezione
civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di
fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie
al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
Art. 19-septies. - (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154).
- 1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e'
aggiunto il seguente:.
"Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina
mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7
marzo 1992".
Art. 19-octies. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma 6-bis,
del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30 giugno 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"..
Art. 19-nonies. - (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e
le industrie tecniche). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole:
"per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: fino al 30 settembre
2005".
Art. 19-decies. - (Consigli degli ordini professionali). - 1. Le
disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24
giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005".
Avv. Barbara Gualtieri
Direttore Osservatorio Csig Firenze
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