[e-privacy] Accesso ai dati telefonici in entrata solo se indispensabili in sede penale

Avv. Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Fri Dec 2 12:18:48 CET 2005


Accesso ai dati telefonici in entrata solo se indispensabili in sede penale 
Garante Privacy , provvedimento 03.11.2005
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L'abbonato o il titolare di una carta prepagata può conoscere i dati
personali relativi al traffico telefonico in entrata, sms e mms compresi,
solo se dimostra che queste informazioni sono indispensabili per tutelare i
propri diritti in sede penale in quanto la loro mancata conoscenza
determinerebbe un danno effettivo e concreto al diritto di difesa.

Lo ha chiarito il Garante della Privacy, con il provvedimento 3 novembre
2005, prescrivendo al fornitore l'obbligo di farsi rilasciare una
dichiarazione, scritta personalmente dall'interessato o dall'avvocato cui ha
conferito mandato, in cui si attesti la veridicità di quanto prospettato e
si manifesti l'impegno a non utilizzare i dati per altre finalità.

(Fonte Altalex, 2 dicembre 2005)



Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata - 3 novembre
2005


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei
dati personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE),

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);

VISTO il Libro V, titolo VI-bis ("Investigazioni difensive"), del Codice di
procedura penale, inserito dall'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Alcune segnalazioni pervenute a questa Autorità evidenziano questioni
applicative riguardo ai limiti entro i quali i fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono rispondere
positivamente ad una richiesta di accesso a dati personali relativi a
comunicazioni telefoniche in entrata (art. 8, comma 2, lett. f) del Codice).

Il Garante rileva la necessità di richiamare in proposito l'attenzione dei
predetti fornitori e di impartire loro alcune prescrizioni tenendo conto
della particolare delicatezza delle questioni esaminate.


1. Dati personali e cautele in caso di esercizio dei diritti
I dati relativi al traffico telefonico in entrata sono dati di carattere
personale.

Si tratta di informazioni che pongono delicate implicazioni per gli
interessati cui si riferiscono. I dati personali relativi alle comunicazioni
telefoniche in entrata possono, infatti, inerire non solo agli abbonati (o
ai titolari di schede prepagate: cfr. art. 4, comma 2, lett. f), del
Codice), ma anche ad altri soggetti (persone fisiche chiamanti o chiamate
diverse dall'abbonato, quali ad esempio familiari, amici, membri di una
comunità, dipendenti).

La delicatezza delle predette implicazioni ha riflessi anche sull'esercizio
dei diritti da parte degli interessati. Tale esercizio è infatti soggetto a
particolari cautele, simmetriche ad altre garanzie previste per legge con
riguardo alla diversa problematica delle chiamate di disturbo (art. 127).

Di regola, non è consentito rivolgersi al fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica per presentare ad esso, con riferimento ai dati
telefonici, una delle varie istanze ai sensi dell'art. 7. In particolare,
non è consentito ai dati identificativi di comunicazioni telefoniche in
entrata.

In via di eccezione, tuttavia, le richieste di esercizio dei diritti possono
essere presentate, ed evase positivamente, quando comprovano che la risposta
ad esse da parte del fornitore è necessaria per evitare "un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397" (art. 8, comma 2, lett. f)).

L'esistenza di questo presupposto è necessaria per l'esercizio di uno
qualunque dei diritti e per qualunque dato relativo al traffico telefonico
in entrata (intendendosi per dato relativo al traffico telefonico "qualsiasi
dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione": art. 4, comma 2, lett. h)).

Nel presente provvedimento viene peraltro presa in considerazione più
specificamente la condotta che il fornitore deve seguire correttamente in
caso di richiesta di accesso.


2. Garanzie rispetto al diritto di accesso
Il diritto di accesso a dati personali relativi a comunicazioni telefoniche
in entrata non è di regola previsto ed è esercitabile soltanto in relazione
a particolari esigenze probatorie nel contesto penale.

Poiché si configura come un'eccezione alla regola generale secondo cui
l'accesso non è consentito, la disposizione in esame (art. 8, comma 2, lett.
f)) deve essere applicata sulla base di una stretta interpretazione. La
richiesta al fornitore è quindi legittima solo se è corredata da una
motivazione che indichi l'intenzione di utilizzare i dati esclusivamente
nell'ambito del procedimento penale (è, ad esempio, esclusa per una
controversia civile o attinente alla volontaria giurisdizione).

Il richiedente deve altresì comprovare la necessità dell'accesso,
documentando con idonei elementi al fornitore che il mancato accesso
determinerebbe un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle
investigazioni difensive (l. 7 dicembre 2000, n. 397).

Il pregiudizio che il richiedente deve documentare deve essere non
semplicemente ipotetico o potenziale, ma reale e specifico.

Il fornitore non può fornire positivo riscontro ad una richiesta dalla quale
si desuma solo che la conoscenza dei dati di traffico telefonico in entrata
-che talvolta sono già acquisiti dall'autorità giudiziaria nel procedimento
penale- potrebbe essere semplicemente utile o funzionale al diritto di
difesa.

Il fornitore deve munirsi anche di una dichiarazione sottoscritta
personalmente dall'interessato richiedente (e/o dal difensore cui sia stato
conferito il mandato per le indagini difensive), nella quale il dichiarante
attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto
prospettato e manifesti l'impegno a non utilizzare i dati per finalità e in
ambiti non consentiti.


3. Le verifiche da parte del fornitore
Il fornitore del servizio deve esaminare la richiesta e accertare
l'esistenza dei presupposti per l'accesso.

Nell'accertare la rispondenza delle richieste di accesso al dettato
normativo, il fornitore del servizio deve verificare preliminarmente
l'identità e la legittimazione dell'interessato richiedente.

L'accertamento va condotto, in ogni caso, con particolare scrupolo.

Se la richiesta è avanzata da soggetti non abbonati, o da titolari di schede
pre-pagate di telefonia mobile occorrerà operare con una maggiore, specifica
diligenza, nel riscontrare la pertinenza dei dati al soggetto richiedente.
Analoga diligenza è necessaria nella considerazione del periodo temporale
oggetto della richiesta dei dati di traffico telefonico nei casi in cui
questa provenga da nuovi abbonati o da nuovi esclusivi utilizzatori di
schede prepagate.

Spetta all'interessato richiedente indicare al fornitore tutti gli elementi
utili per documentare la pertinenza dei dati al richiedente medesimo e per
consentire una riscontro positivo alla richiesta. Deve essere fornita una
descrizione anche sintetica, ma puntuale e concreta delle circostanze di
fatto cui la richiesta si riferisce, corredata da una documentazione non
generica.

Sebbene non sia indispensabile che il richiedente documenti anche il numero
di repertorio di un procedimento penale, stante anche il fatto che le
indagini difensive possono essere avviate lecitamente prima di tale
procedimento e per l'eventualità che esso sia instaurato (art. 391-nonies
c.p.p.), il fornitore deve essere posto in condizione di verificare che la
richiesta sia adeguatamente motivata in merito all'esistenza del pregiudizio
effettivo e concreto ad indagini difensive in corso.

Il fornitore non deve subordinare la risposta alla presentazione di una
autorizzazione -non prevista- dell'autorità giudiziaria (art. 132, comma 3),
né opporre un diniego indifferenziato ad ogni richiesta di accesso senza
avere effettuato prima i necessari riscontri.

Se ne ricorrono i presupposti, il diritto di accesso può essere esercitato
anche rispetto a dati personali comunque conservati ivi compresi quelli
detenuti per obbligo di legge (art. 132, comma 3, del Codice).

Possono essere richiesti anche dati di traffico relativi a comunicazioni
telefoniche diverse dalle chiamate, restando ovviamente esclusi i contenuti
(in particolare, concernenti messaggi di testo del tipo Sms e Mms: cfr. art.
4, comma 2, lett. a) e b)).

La risposta, anche negativa, deve essere fornita all'interessato richiedente
senza ritardo, e comunque non oltre il termine di legge di quindici giorni
dal ricevimento della richiesta.

Nei casi in cui le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di
particolare complessità, o ricorre altro giustificato motivo, va data
comunicazione all'interessato entro il medesimo termine di quindici giorni e
l'integrale riscontro va fornito entro trenta giorni dal predetto
ricevimento (art. 146, comma 3).

L'interessato al quale non sia fornito riscontro o che riceva un riscontro
ritenuto inidoneo può rivolgersi nei modi di legge, per l'esercizio del
diritto di accesso, all'autorità giudiziaria o al Garante (art. 145 ss.).

Stante la necessità, posta per legge, di limitare l'accesso solo ai dati la
cui mancata conoscenza comporta il predetto pregiudizio, è necessario che
l'eventuale risposta positiva alla richiesta riguardi, salvo casi
eccezionali che richiedono particolare prova e motivazione, solo i seguenti
dati relativi alle comunicazioni entranti (numero del chiamante; data, ora
d'inizio e tipologia della comunicazione; durata della chiamata).

I dati conosciuti in sede di accesso non possono essere utilizzati dal
richiedente in ambiti diversi dal penale. Ogni diversa utilizzazione fuori
del contesto dichiarato ne comporta l'insanabile inutilizzabilità (art. 11,
comma 2 del Codice).


4. Sicurezza dei dati e delle notizie fornite dall'interessato richiedente
I fornitori devono trattare i dati e le notizie fornite dagli interessati
richiedenti con l'adozione di particolari misure volte ad assicurare la loro
conoscenza e conservazione con modalità equivalenti a quelle previste per
legge per il trattamento dei dati di traffico (art. 123, comma 5).


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
in qualità di titolari del trattamento di dati personali, di adottare, nei
termini indicati in motivazione, le misure necessarie ed opportune per
rendere il trattamento di dati personali relativo a richieste di esercizio
dei diritti dell'interessato in riferimento a comunicazioni telefoniche in
entrata conforme alle disposizioni vigenti.

In particolare prescrive al fornitore di:

1.	
accertare preliminarmente l'identità e la legittimazione dell'interessato
richiedente;

2.	
effettuare, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, una verifica
tesa ad accertare che la richiesta sia adeguatamente motivata in merito
all'esistenza del pregiudizio effettivo e concreto ad indagini difensive in
corso e, quindi, solo in tale circostanza, procedere alla comunicazione dei
dati relativi al traffico telefonico entrante; 

3.	
munirsi di una dichiarazione sottoscritta personalmente dall'interessato
richiedente (e/o dal difensore cui sia stato conferito il mandato per le
indagini difensive), nella quale il dichiarante attesti, sotto la propria
responsabilità, la veridicità di quanto prospettato e manifesti l'impegno a
non utilizzare i dati per finalità e in ambiti non consentiti;

4.	
dare riscontro alle richieste dell'interessato senza ritardo, e comunque non
oltre il termine di legge di cui all'art. 146, commi 2 e 3 del Codice; 

5.	
trattare i dati e le notizie fornite dagli interessati richiedenti con
particolari modalità volte ad assicurare la loro conoscenza e conservazione
con modalità equivalenti a quelle previste per legge per il trattamento dei
dati di traffico (art. 123, comma 5).

Roma, 3 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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