[e-privacy] Raccolta differenziata: no controlli indiscriminati, no all'obbligo di usare sacchetti dei rifiuti trasparenti
Avv. Barbara Gualtieri
mail at avvocatogualtieri.it
Mon Aug 1 13:45:56 CEST 2005
Raccolta differenziata: no all'obbligo di usare sacchetti dei rifiuti
trasparenti
Garante Privacy , provvedimento 14.07.2005
Viola la privacy l'obbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai
cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive
nominative per la raccolta "porta a porta".
Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con il provvvedimento 14 luglio
2005, affermando invece la liceità della pratica di contrassegnare il
sacchetto con un codice a barre, un microchip o con etichette intelligenti
(Rfid).
Il Garante condanna i controlli indiscriminati, ammettendo l'ispezione dei
sacchetti solo nei casi in cui il cittadino, che non ha rispettato la
normativa sulla raccolta differenziata, non sia identificabile in nessun
altro modo.
( FONTE: Altalex, 1 agosto 2005)
Garante per la protezione
dei dati personali
PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE - 14 LUGLIO 2005
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: INDICAZIONI DEL GARANTE
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei
dati personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2,
10 e 11 della Costituzione;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);
Vista la disciplina sulla raccolta differenziata dei rifiuti;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
CONSIDERATO:
1. Premessa
Sono pervenuti a questa Autorità reclami e segnalazioni con i quali si
lamenta una violazione della riservatezza che deriverebbe dalle modalità
prescelte da alcuni comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e per accertare le violazioni amministrative in materia. Vari quesiti
sono giunti anche da enti locali.
La gestione dei rifiuti urbani è, secondo la normativa di riferimento,
un'attività di interesse pubblico svolta, in particolare, dai comuni che,
con propri regolamenti, stabiliscono le modalità della raccolta
differenziata, del conferimento e del trasporto delle diverse frazioni di
rifiuti, per favorirne la gestione separata e promuoverne il recupero, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (v., in
particolare, art. 2 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante "Attuazione della
direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio"; art. 21, comma 2, lett. b) e c) e art. 7 d.lg. 18 agosto 2000
n. 267).
Nel quadro di questa attività vengono impartite legittime prescrizioni
relative alle operazioni di raccolta, agli orari che gli utenti devono
osservare o ad altre modalità; sono a volte disposti controlli
amministrativi che possono comportare anche un trattamento di dati personali
relativi a cittadini o contravventori, rilevabili dai sacchetti stessi di
rifiuti o dall'ispezione del loro contenuto.
I reclami, le segnalazioni e i quesiti pongono problematiche comuni che
vanno opportunamente esaminate congiuntamente.
Nei casi rappresentati, in riferimento ai profili di competenza di questa
Autorità, viene prospettata l'esigenza di bilanciare il rispetto della
disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove necessario,
l'identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il
diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della
propria sfera di riservatezza.
Le modalità di raccolta differenziata, allo stato prospettate a questa
Autorità, appaiono correlate alle finalità cui sono preordinate, che mirano
ad una soluzione ecologicamente compatibile della gravosa questione dei
rifiuti solidi urbani. Esse potrebbero tuttavia comportare, in caso di
misure sproporzionate e di eventuali abusi, seri inconvenienti alle persone
interessate, le quali conferiscono i rifiuti nella fondata aspettativa che
gli effetti personali da esse inseriti nei sacchetti o negli altri, analoghi
contenitori (es., corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri
chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili concernenti
la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o
politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di eventuali controlli
proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche
di indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi.
Attesa la molteplicità delle questioni e l'ingente numero dei soggetti
interessati, il Garante ritiene di dover adottare un provvedimento generale
per individuare un quadro di garanzie che assicuri il rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione
dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice). Non sono presi in
considerazione in questa sede i controlli attraverso sistemi di
videosorveglianza di aree ove si depositano i rifiuti, sui quali l'Autorità
ha già impartito apposite prescrizioni (punto 5.5. del provvedimento
adottato dal Garante il 29 aprile 2004, consultabile sul sito
www.garanteprivacy.it, doc. n. 1003482).
2. Modelli operativi dei comuni e questioni sollevate
Le problematiche rappresentate al Garante riguardano differenti sistemi di
raccolta differenziata dei rifiuti che, allo stato degli elementi acquisiti,
consistono, in sintesi:
I) nella raccolta presso appositi contenitori dislocati sulla
strada;
II) nel conferimento presso apposite piattaforme di raccolta (c.d.
piattaforme ecologiche o "ecopiazzole");
III) nel ritiro da parte del gestore del servizio, anche su
chiamata, presso abitazioni, locali e uffici (c.d.
Le questioni prospettate a questa Autorità sono le seguenti:
a) se sia lecito imporre l'utilizzo di sacchetti trasparenti per la
raccolta differenziata a domicilio, stimolando l'utenza ad una selezione
responsabile dei materiali conferiti e favorendo il loro più efficace
recupero. Sono forniti e prescritti, talvolta, sacchetti di diverso colore
(a seconda della tipologia dei materiali da inserire) che consentono, in
quanto trasparenti, l'ispezione dall'esterno e la possibilità, per
l'operatore, di non ritirare il materiale nel caso in cui ritenga il rifiuto
non conforme alle prescrizioni (in alcuni comuni, è applicato un adesivo che
spiega le ragioni del mancato ritiro);
b) se sia consentito applicare sui contenitori dei rifiuti
distribuiti dal comune etichette adesive recanti il nominativo e l'indirizzo
del soggetto che risulta conferente;
c) se sia lecito contrassegnare il sacchetto dei rifiuti ritirato a
volte presso il domicilio dei conferenti- mediante un codice a barre
relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si
riferisce, collegato ad un database anagrafico, oppure obbligare gli utenti
ad utilizzare appositi sacchetti, destinati ad una determinata tipologia di
materiale, sui quali è stato installato un microchip o, eventualmente, una
Radio Frequency Identification ("RFID"), in grado di identificare il
"soggetto conferente";
d) se il personale incaricato (agenti di polizia municipale;
dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei
sacchetti per identificare, attraverso il materiale ispezionato, chi
trasgredisce le prescrizioni relative alla tipologia di materiale alla quale
il sacchetto è destinato, ovvero agli orari prefissati;
e) se i soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il
conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata (c.d.
piattaforme ecologiche o "ecopiazzole"), possano esigere l'esibizione di un
documento di identità annotando il conferimento del rifiuto in un registro
recante il nome e l'indirizzo dei conferenti, la quantità approssimativa,
nonché il tipo di materiale ricevuto.
3. Trattamento di dati personali
I soggetti preposti alla gestione della raccolta differenziata, nel caso in
cui si trovino a dover trattare dati personali, devono rispettare le
disposizione del Codice (d.lg. n. 196/2003) il quale prevede, in
particolare, una specifica disciplina per il trattamento da parte dei
soggetti pubblici stabilendo che:
a) va rispettato il principio di necessità secondo il quale è
escluso, o deve essere ridotto al minimo, l'eventuale utilizzo di dati
personali, qualora le finalità pubbliche possono essere perseguite anche
senza dati personali o identificativi (art. 3 del Codice);
b) i trattamenti di dati personali sono consentiti soltanto per
svolgere funzioni istituzionali dell'ente, osservando i presupposti e i
limiti stabiliti anche da leggi e regolamenti in relazione alla natura dei
dati (artt. 18-22). Tale presupposto appare ricorrente nei casi
rappresentati, rientrando la gestione dei rifiuti solidi urbani tra le
finalità istituzionali degli enti coinvolti;
c) qualora si ravvisi che deve procedersi ad un trattamento di dati,
deve essere rispettato il principio di proporzionalità in ogni singola fase
del trattamento, verificando se, e come, determinate operazioni di raccolta,
esame, annotazione ed eventuale registrazione dei dati siano effettivamente
pertinenti e non eccedenti rispetto alle diverse esigenze di assicurare
un'efficace raccolta differenziata ed identificare i trasgressori (art. 11,
comma 1, lett. d) del Codice);
d) con riferimento all'eventualità che le attività di raccolta
differenziata comportino un trattamento di dati sensibili, occorre
rispettare il principio di indispensabilità, secondo il quale i soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (art. 22, comma
3, del Codice). In tal caso i soggetti pubblici interessati devono integrare
la normativa che considera di rilevante interesse pubblico la finalità di
applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative (art. 71,
comma 1, lett. a) del Codice), indicando nell'atto di natura regolamentare
che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere
del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in
relazione alla problematica in esame (art. 20, comma 2, del Codice).
4. Prescrizioni da osservare
Con riferimento alle questioni sintetizzate nel precedente punto 2, va
rilevato che:
a) Sacchetti trasparenti. In caso di raccolta "porta a porta" della
spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve
considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione
contenente l'obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso,
infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello
spazio antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare
agevolmente il contenuto esteriore;
b) Etichette adesive nominative. Non risulta parimenti conforme al
principio di proporzionalità la prescritta applicazione sul contenitore dei
rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette adesive
riportanti il nominativo e l'indirizzo del soggetto cui il medesimo
contenitore si riferisce;
c) Codici a barre, microchip o "RFID". Deve ritenersi lecito sia
contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo
ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche
se collegato ad un database anagrafico presso il comune), sia fornire agli
utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una
determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di
dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID"). Le descritte procedure
consentono di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in
cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine
alla differenziazione. Al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti
preposti alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque
sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza
del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi
del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all'applicazione della
sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip,
acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo
in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto;
d) Ispezioni dei sacchetti. Agli organi addetti al controllo è
riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi
diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva
competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere
esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia
conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in
altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di
ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia
municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei
sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare,
presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di
microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi
necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La
modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni
giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza
lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione non costituisce, peraltro,
strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto
produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il
medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il
sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata
mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione
induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre
ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di
elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che
quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così
individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse
conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione
consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento;
e) Ecopiazzole. La richiamata procedura prevede una registrazione,
da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il
conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del
nome e dell'indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta
differenziata (previa esibizione di un documento di identità), nonché della
quantità approssimativa e del tipo di materiale ricevuto. Alcuni regolamenti
comunali prevedono che, nei limiti di una quantità massima giornaliera
indicata nel regolamento stesso, in relazione alle diverse tipologie di
materiali, i rifiuti siano conferiti senza oneri da parte dei produttori.
Nel caso in cui siano superate le quantità indicate per ogni tipologia di
rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a domicilio, contattando la
società di gestione del servizio, previo pagamento delle spese. In relazione
a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti dello svolgimento delle
finalità istituzionali sopra descritte e ove sia previsto da una
disposizione regolamentare (cfr. art. 21 del d.lg. n. 21/1997), il
trattamento dei dati personali (es.: nome e indirizzo dei conferenti), per
la sola finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel comune del
conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in
violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei
produttori. Deve essere comunque predisposta un'informativa contenente gli
elementi indicati nell'art. 13 del Codice e i dati personali acquisiti
devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i
quali essi sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. d)).
A garanzia degli interessati, il Garante prescrive a tutti i titolari del
trattamento interessati, e in particolare a quelli oggetto dei reclami,
quesiti e segnalazioni in atti, di conformare gli eventuali trattamenti di
dati personali utilizzati ai richiamati principi in materia di protezione
dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), tenendo
presenti anche gli obblighi che attengono:
a) alla predisposizione dell'informativa (art. 13);
b) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 e allegato B));
c) all'individuazione dei brevi periodi di eventuale conservazione
dei dati personali raccolti e alla selezione dei soggetti che, in qualità di
incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere
operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle
istruzioni impartite (artt. 29 e 30).
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari
di trattamenti di dati personali per finalità di gestione di servizi di
raccolta differenziata di rifiuti di adottare le misure necessarie al fine
di conformare gli eventuali trattamenti di dati ai principi richiamati nel
presente provvedimento.
Roma, 14 luglio 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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