<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2668" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2></FONT> </DIV>
<DIV class=OutlookMessageHeader lang=it dir=ltr align=left><FONT face=Arial
color=#0000ff size=2></FONT><BR> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Raccolta differenziata: no
all'obbligo di usare sacchetti dei rifiuti trasparenti </FONT>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>Garante Privacy , provvedimento
14.07.2005</FONT></DIV></DIV><BR>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>Viola la privacy l'obbligo previsto da alcuni comuni
di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette
adesive nominative per la raccolta "porta a porta". </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con il
provvvedimento 14 luglio 2005, affermando invece la liceità della pratica di
contrassegnare il sacchetto con un codice a barre, un microchip o con etichette
intelligenti (Rfid).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il Garante condanna i controlli indiscriminati,
ammettendo l'ispezione dei sacchetti solo nei casi in cui il cittadino, che non
ha rispettato la normativa sulla raccolta differenziata, non sia identificabile
in nessun altro modo.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(<SPAN class=597464411-01082005><FONT
color=#0000ff> FONTE: </FONT></SPAN>Altalex, 1 agosto
2005)</FONT></P></DIV><BR><BR>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>Garante per la protezione<BR>dei
dati personali<BR><BR></FONT></P></STRONG>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>PROVVEDIMENTI A CARATTERE
GENERALE - 14 LUGLIO 2005</FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI: INDICAZIONI DEL GARANTE </FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nella riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Vista la normativa internazionale e comunitaria in
materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in
relazione agli articoli 2, 10 e 11 della Costituzione;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Visto il Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Vista la disciplina sulla raccolta differenziata dei
rifiuti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Vista la documentazione in atti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n.
1/2000;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial><FONT
size=2><STRONG>CONSIDERATO</STRONG>:</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Premessa</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Sono pervenuti a questa Autorità reclami e
segnalazioni con i quali si lamenta una violazione della riservatezza che
deriverebbe dalle modalità prescelte da alcuni comuni per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e per accertare le violazioni
amministrative in materia. Vari quesiti sono giunti anche da enti
locali.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>La gestione dei rifiuti urbani è, secondo la
normativa di riferimento, un'attività di interesse pubblico svolta, in
particolare, dai comuni che, con propri regolamenti, stabiliscono le modalità
della raccolta differenziata, del conferimento e del trasporto delle diverse
frazioni di rifiuti, per favorirne la gestione separata e promuoverne il
recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (v.,
in particolare, art. 2 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante "Attuazione della
direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio"; art. 21, comma 2, lett. b) e c) e art. 7 d.lg. 18 agosto 2000 n.
267).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel quadro di questa attività vengono impartite
legittime prescrizioni relative alle operazioni di raccolta, agli orari che gli
utenti devono osservare o ad altre modalità; sono a volte disposti controlli
amministrativi che possono comportare anche un trattamento di dati personali
relativi a cittadini o contravventori, rilevabili dai sacchetti stessi di
rifiuti o dall'ispezione del loro contenuto.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>I reclami, le segnalazioni e i quesiti pongono
problematiche comuni che vanno opportunamente esaminate
congiuntamente.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nei casi rappresentati, in riferimento ai profili di
competenza di questa Autorità, viene prospettata l'esigenza di bilanciare il
rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove
necessario, l'identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative)
e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della
propria sfera di riservatezza.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Le modalità di raccolta differenziata, allo stato
prospettate a questa Autorità, appaiono correlate alle finalità cui sono
preordinate, che mirano ad una soluzione ecologicamente compatibile della
gravosa questione dei rifiuti solidi urbani. Esse potrebbero tuttavia
comportare, in caso di misure sproporzionate e di eventuali abusi, seri
inconvenienti alle persone interessate, le quali conferiscono i rifiuti nella
fondata aspettativa che gli effetti personali da esse inseriti nei sacchetti o
negli altri, analoghi contenitori (es., corrispondenza, fatture telefoniche con
i numeri chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili
concernenti la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o
politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di eventuali controlli
proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche di
indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Attesa la molteplicità delle questioni e l'ingente
numero dei soggetti interessati, il Garante ritiene di dover adottare un
provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che assicuri il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della
loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed
alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice). Non sono presi
in considerazione in questa sede i controlli attraverso sistemi di
videosorveglianza di aree ove si depositano i rifiuti, sui quali l'Autorità ha
già impartito apposite prescrizioni (punto 5.5. del provvedimento adottato dal
Garante il 29 aprile 2004, consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. n.
1003482).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2. Modelli operativi dei comuni e questioni
sollevate</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Le problematiche rappresentate al Garante riguardano
differenti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti che, allo stato degli
elementi acquisiti, consistono, in sintesi:</FONT></P>
<DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>I) nella raccolta presso appositi contenitori
dislocati sulla strada;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>II) nel conferimento presso apposite piattaforme di
raccolta (c.d. piattaforme ecologiche o "ecopiazzole");</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>III) nel ritiro da parte del gestore del servizio,
anche su chiamata, presso abitazioni, locali e uffici (c.d. </FONT></P></DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>Le questioni prospettate a questa Autorità sono le
seguenti:</FONT></P>
<DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>a) se sia lecito imporre l'utilizzo di sacchetti
trasparenti per la raccolta differenziata a domicilio, stimolando l'utenza ad
una selezione responsabile dei materiali conferiti e favorendo il loro più
efficace recupero. Sono forniti e prescritti, talvolta, sacchetti di diverso
colore (a seconda della tipologia dei materiali da inserire) che consentono, in
quanto trasparenti, l'ispezione dall'esterno e la possibilità, per l'operatore,
di non ritirare il materiale nel caso in cui ritenga il rifiuto non conforme
alle prescrizioni (in alcuni comuni, è applicato un adesivo che spiega le
ragioni del mancato ritiro);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b) se sia consentito applicare sui contenitori dei
rifiuti distribuiti dal comune etichette adesive recanti il nominativo e
l'indirizzo del soggetto che risulta conferente;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>c) se sia lecito contrassegnare il sacchetto dei
rifiuti —ritirato a volte presso il domicilio dei conferenti- mediante un codice
a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si
riferisce, collegato ad un database anagrafico, oppure obbligare gli utenti ad
utilizzare appositi sacchetti, destinati ad una determinata tipologia di
materiale, sui quali è stato installato un microchip o, eventualmente, una Radio
Frequency Identification ("RFID"), in grado di identificare il "soggetto
conferente";</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>d) se il personale incaricato (agenti di polizia
municipale; dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il
contenuto dei sacchetti per identificare, attraverso il materiale ispezionato,
chi trasgredisce le prescrizioni relative alla tipologia di materiale alla quale
il sacchetto è destinato, ovvero agli orari prefissati;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>e) se i soggetti preposti alla gestione di apposite
aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata
(c.d. piattaforme ecologiche o "ecopiazzole"), possano esigere l'esibizione di
un documento di identità annotando il conferimento del rifiuto in un registro
recante il nome e l'indirizzo dei conferenti, la quantità approssimativa, nonché
il tipo di materiale ricevuto.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P></DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>3. Trattamento di dati personali</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>I soggetti preposti alla gestione della raccolta
differenziata, nel caso in cui si trovino a dover trattare dati personali,
devono rispettare le disposizione del Codice (d.lg. n. 196/2003) il quale
prevede, in particolare, una specifica disciplina per il trattamento da parte
dei soggetti pubblici stabilendo che:</FONT></P>
<DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>a) va rispettato il principio di necessità secondo il
quale è escluso, o deve essere ridotto al minimo, l'eventuale utilizzo di dati
personali, qualora le finalità pubbliche possono essere perseguite anche senza
dati personali o identificativi (art. 3 del Codice);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b) i trattamenti di dati personali sono consentiti
soltanto per svolgere funzioni istituzionali dell'ente, osservando i presupposti
e i limiti stabiliti anche da leggi e regolamenti in relazione alla natura dei
dati (artt. 18-22). Tale presupposto appare ricorrente nei casi rappresentati,
rientrando la gestione dei rifiuti solidi urbani tra le finalità istituzionali
degli enti coinvolti;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>c) qualora si ravvisi che deve procedersi ad un
trattamento di dati, deve essere rispettato il principio di proporzionalità in
ogni singola fase del trattamento, verificando se, e come, determinate
operazioni di raccolta, esame, annotazione ed eventuale registrazione dei dati
siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle diverse esigenze
di assicurare un'efficace raccolta differenziata ed identificare i trasgressori
(art. 11, comma 1, lett. d) del Codice);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>d) con riferimento all'eventualità che le attività di
raccolta differenziata comportino un trattamento di dati sensibili, occorre
rispettare il principio di indispensabilità, secondo il quale i soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (art. 22, comma 3, del
Codice). In tal caso i soggetti pubblici interessati devono integrare la
normativa che considera di rilevante interesse pubblico la finalità di
applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative (art. 71, comma
1, lett. a) del Codice), indicando nell'atto di natura regolamentare che deve
essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante,
i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla
problematica in esame (art. 20, comma 2, del Codice).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT></P></DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>4. Prescrizioni da osservare</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Con riferimento alle questioni sintetizzate nel
precedente punto 2, va rilevato che:</FONT></P>
<DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>a) Sacchetti trasparenti. In caso di raccolta "porta
a porta" della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in
strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione
contenente l'obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso,
infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello
spazio antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente
il contenuto esteriore;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b) Etichette adesive nominative. Non risulta
parimenti conforme al principio di proporzionalità la prescritta applicazione
sul contenitore dei rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette
adesive riportanti il nominativo e l'indirizzo del soggetto cui il medesimo
contenitore si riferisce;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>c) Codici a barre, microchip o "RFID". Deve ritenersi
lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre
relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce
(anche se collegato ad un database anagrafico presso il comune), sia fornire
agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una
determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di
dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID"). Le descritte procedure
consentono di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui
sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla
differenziazione. Al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti
alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti
al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma
non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto
conferente. Invece, i soggetti preposti all'applicazione della sanzione,
mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il
nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla
non conformità del contenuto del sacchetto;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>d) Ispezioni dei sacchetti. Agli organi addetti al
controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e
luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva
competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere
esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito
i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo
identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni
generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale;
dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di
trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il
conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a
barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad
ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento
descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la
libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di
ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per
accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta
agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da
quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona
individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale
considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere
individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei
rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e
che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così
individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni
si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel
mancato rispetto dell'orario di conferimento;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>e) Ecopiazzole. La richiamata procedura prevede una
registrazione, da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per
il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del nome
e dell'indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta differenziata (previa
esibizione di un documento di identità), nonché della quantità approssimativa e
del tipo di materiale ricevuto. Alcuni regolamenti comunali prevedono che, nei
limiti di una quantità massima giornaliera indicata nel regolamento stesso, in
relazione alle diverse tipologie di materiali, i rifiuti siano conferiti senza
oneri da parte dei produttori. Nel caso in cui siano superate le quantità
indicate per ogni tipologia di rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a
domicilio, contattando la società di gestione del servizio, previo pagamento
delle spese. In relazione a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti
dello svolgimento delle finalità istituzionali sopra descritte e ove sia
previsto da una disposizione regolamentare (cfr. art. 21 del d.lg. n. 21/1997),
il trattamento dei dati personali (es.: nome e indirizzo dei conferenti), per la
sola finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel comune del conferente
e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei
limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori. Deve essere
comunque predisposta un'informativa contenente gli elementi indicati nell'art.
13 del Codice e i dati personali acquisiti devono essere conservati per il solo
periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti (art. 11,
comma 1, lett. d)).</FONT></P></DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>A garanzia degli interessati, il Garante prescrive a
tutti i titolari del trattamento interessati, e in particolare a quelli oggetto
dei reclami, quesiti e segnalazioni in atti, di conformare gli eventuali
trattamenti di dati personali utilizzati ai richiamati principi in materia di
protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), tenendo
presenti anche gli obblighi che attengono:</FONT></P>
<DIR>
<P><FONT face=Arial size=2>a) alla predisposizione dell'informativa (art.
13);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 e allegato
B));</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>c) all'individuazione dei brevi periodi di eventuale
conservazione dei dati personali raccolti e alla selezione dei soggetti che, in
qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a
compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle
istruzioni impartite (artt. 29 e 30).</FONT></P></DIR>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>TUTTO CIO' PREMESSO IL
GARANTE:</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali per finalità
di gestione di servizi di raccolta differenziata di rifiuti di adottare le
misure necessarie al fine di conformare gli eventuali trattamenti di dati ai
principi richiamati nel presente provvedimento.</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Roma, 14 luglio 2005</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>IL PRESIDENTE<BR>Pizzetti</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>IL RELATORE<BR>Fortunato</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>IL SEGRETARIO
GENERALE<BR>Buttarelli</FONT></P><BR><BR><BR></DIV></BODY></HTML>