[e-privacy] Accesso ai documenti amministrativi VS. esigenza di riservatezza dei dati sensibili

Avv.Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Mon Oct 4 14:51:32 CEST 2004


"Il diritto alla tutela giurisdizionale è prevalente  sull'esigenza di riservatezza dei dati sensibili"



Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 7 settembre 2004, n. 5873



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FATTO



Con la sentenza appellata il TAR della Campania ha respinto il ricorso (iscritto al nr. 5854/2003) con cui il dott. Aloj aveva richiesto al Giudice adito di ordinare alla Azienda appellata, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, l'esibizione della documentazione richiesta (registri operatori della chirurgia dal 1994 al 2000 inerenti le attività operatorie svolte dal dott. Perrotta), dopo aver ottenuto dall'amministrazione l'ostensione della certificazione attestante la casistica operatoria del dott. Perrotta.

La sentenza è stata appellata dal dott. Aloj che contrasta le argomentazioni del TAR Campania. 

L'Azienda sanitaria locale di Napoli 3 ed il Sig. Michele Perrotta, si sono costituiti per resistere all'appello.

Alla camera di consiglio del 4 maggio 2004, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.



DIRITTO



L'appello è fondato e conseguentemente va annullata la pronuncia gravata.

1. Deve essere presa in esame, in via preliminare, l'eccezione proposta dagli appellati in ordine alla carenza di interesse all'accesso in capo all'odierno appellante.

L'eccezione è infondata.

Merita di essere precisato che la disposizione di cui all'art. 22, comma 1, l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto d'accesso a «chiunque vi abbia interesse», non ha introdotto alcun tipo di azione popolare tant'è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all'esigenza di tutela di «situazioni giuridicamente rilevanti»: in particolare, l'accesso agli atti delle procedure concorsuali e di gara, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa. Orbene, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale. Tale limite, come si osservava sopra, è dato dalla necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poiché il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare", "esplorativo" e "di vigilanza" utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818). Alla luce di tali premesse, deve concludersi nel senso che ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, che il medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).

2. Il ragionamento sviluppato dal Giudice di prime cure (censurato dall'odierno appellante) in ordine ai rapporti fra diritto di accesso e tutela della riservatezza (nella fattispecie attinente ai cd. dati sensibili) è così sintetizzabile: in linea di principio, il trattamento di dati sensibili è consentito negli stretti limiti previsti da espresse e specifiche disposizioni di legge, mentre è, di norma, tassativamente vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone. Nondimeno l'art. 16 del d.lgs. n. 135 del 1999 considera come rilevante interesse pubblico, ai fini del trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici, il soddisfacimento delle esigenze volte a consentire l'esercizio dell'accesso, nell'ipotesi in cui se ne manifesti l'assoluta necessità al fine di far valere un diritto di difesa. Orbene, nella specie, è pacifico che il ricorrente ha avuto pieno accesso agli atti della procedura relativa alla nomina del dott. Perrotta ed ha già ottenuto, in particolare, copia del certificato relativo alla casistica operatoria degli interventi eseguiti dal vincitore della selezione. Sennonché non risulta che tale attestazione - destinata appunto a provare l'attività chirurgica svolta dal medico controinteressato - sia stata impugnata con querela di falso. Né può essere peraltro riconosciuto al ricorrente alcun titolo a sostituirsi agli organi competenti in una attività di indagine volta a ricercare e verificare la sussistenza di ipotetici illeciti.

Tale ragionamento non merita di essere condiviso.

L'art. 16 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (disposizione che dichiara di «rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati personali, ove necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione alla libertà personale»), recante disposizioni integrative della l. 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento «è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato», rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall'amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal Giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 4002).

Tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo.

La disposizione citata, in definitiva, deve essere interpretata nel senso che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell'interessato. Tale disciplina è volta, come correttamente osservato da questo Consesso, alla "massimizzazione della circolazione informativa", con consequenziale prevalenza del principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e nel rispetto del limite modale di cui si dirà fra breve (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882).

Nel caso che ci occupa, in disparte l'evidente esistenza di un interesse giuridicamente pregnante del dott. Aloj all'ostensione dei registri operatori ut supra rilevato, l'istanza ostensiva deve essere ritenuta prevalente ("in concreto") rispetto alla riservatezza dei cd. dati sensibili per l'esigenza di tutela del diritto di difesa dell'odierno appellante in sede amministrativa o giudiziaria, senza che, in contrario, possa essere invocato (dagli appellati, sulla scorta dell'erroneo convincimento del Giudice di prime cure) il rimedio della querela di falso in ordine alla certificazione rilasciata (previa richiesta ostensiva) al dott. Aloj, attesa l'insussistenza, nello stesso certificato, del nome del medico che eseguì gli interventi certificati (e, dunque, di un presupposto necessario per l'esperimento dello strumento descritto nell'art. 221 e ss. c.p.c.).

L'istanza di accesso, pertanto, merita di essere accolta; tuttavia, per esigenza di rispetto dei cd. dati sensibili, si impone la prescrizione del limite modale dell'oscuramento dei nominativi dei pazienti sottoposti ad intervento, sì come annotati nei registri operatori degli anni 1994-2000 (incluso) relativamente agli interventi eseguiti dal dott. Perrotta.

Per le ragioni esposte l'appello va accolto.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione in dispositivo.



P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza gravata e accoglie il ricorso di primo grado.

Ordina alla Azienda sanitaria locale di Napoli 3, di esibire all'appellante dott. Aloj i documenti in motivazione indicati, previo oscuramento del nome dei pazienti sottoposti ad intervento dal dott. Perrotta.

Condanna l'Azienda sanitaria locale di Napoli 3 al pagamento delle spese di giudizio in favore del dott. Aloj nella misura di Euro 1.500,00 (Euro Millecinquecento).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Avv. Barbara Gualtieri.
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