[e-privacy] Indagini e diritto di cronaca

Avv. Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Thu Nov 25 18:58:11 CET 2004


Garante per la protezione dei dati personali


Newsletter N. 233 del 8 - 11 novembre 2004

INDAGINI E DIRITTO DI CRONACA

Cautela nell'informare sulle prime fasi di indagine, anche per non
identificare eventuali minori coinvolti

I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il
giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei
primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le
generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in
fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestate
potrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti
nell’indagine giudiziaria.

Questi principi sono stati riaffermati dal Garante in occasione di un caso
recente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali del Veneto,
relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in
pubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una perquisizione,
di detenere materiale pedo-pornografico. Il Garante richiama, ancora una
volta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessità di
adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di
protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento
preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che
attengono al pudore e alla vita sessuale.

L’Autorità ha sottolineato come la diffusione dei nomi delle persone
indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono
i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza,
deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute
all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza
fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa
divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori
vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.

Particolare attenzione deve essere prestata nella divulgazione di
informazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a selezionare
preventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo a dati
personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei
minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto
dell’interessato.



(Altalex.it)
 
Avv. Barbara Gualtieri
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