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<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>Garante per la protezione dei
dati personali<BR></FONT></P></STRONG>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>Newsletter N. 233 del 8 - 11
novembre 2004</FONT></STRONG></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>INDAGINI E DIRITTO DI
CRONACA</FONT></P><I>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>Cautela nell'informare sulle prime fasi
di indagine, anche per non identificare eventuali minori
coinvolti</FONT></P></I>
<P><FONT face=Arial size=2>I nomi degli indagati e degli arrestati possono
essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle
persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di
divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una
indagine ancora in fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate
o arrestate potrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori
coinvolti nell’indagine giudiziaria.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Questi principi sono stati riaffermati dal Garante in
occasione di un caso recente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali
del Veneto, relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti
osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una
perquisizione, di detenere materiale pedo-pornografico. Il Garante richiama,
ancora una volta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessità
di adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di
protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento
preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che
attengono al pudore e alla vita sessuale.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L’Autorità ha sottolineato come la diffusione dei
nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni
casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di
segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute
all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino
a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione
di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato,
rendendoli indirettamente identificabili.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Particolare attenzione deve essere prestata nella
divulgazione di informazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a
selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo
a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei
minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto
dell’interessato.</FONT></P>
<DIV><BR><BR><SPAN class=351385617-25112004><FONT face=Arial
size=2>(Altalex.it)</FONT></SPAN></DIV>
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size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=351385617-25112004><FONT face=Arial size=2>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT></SPAN></DIV></BODY></HTML>