[e-privacy] Domande sul 495-bis

Fabrizio Tarizzo fabrizio-ml at fabriziotarizzo.org
Sun May 18 18:43:10 CEST 2008


Non scrivetemi ha scritto:
> 2) L'articolo parla di "certificatore di firma elettronica"
> senza precisare "firma qualificata". Ciò significa che il
> reato sussiste anche se si dichiara il falso ad un
> certificatore "non qualificato" (Thawte, CAcert e simili)?

IANAL, comunque Cammarata su Interlex concorda con questa tesi.

http://www.interlex.it/docdigit/reato.htm

 | Un punto deve essere valutato con attenzione: la norma parla
 | di "servizi di certificazione delle firme elettroniche", senza
 | aggiungere l'aggettivo "qualificate". Non è (speriamo!) una
 | svista. Infatti nell'ambito delle electronic signatures previste
 | dalla direttiva 1999/93/ ci sono anche le "segnature" che non
 | sono firme qualificate. Rientrano in questa categoria, per
 | esempio, i certificati digitali che sono alla base delle
 | transazioni telematiche "sicure". In questo settore una
 | falsa dichiarazione a un certificatore può essere il primo
 | passo verso una truffa telematica. Dunque, anche per questo
 | la qualifica di reato è opportuna.
 |
 | Peccato che, nel caos normativo che dovrebbe regolamentare
 | le segnature elettroniche nel nostro Paese, la fattispecie
 | appena descritta non esista. Anzi, non esiste nemmeno la
 | segnatura elettronica prevista dalla direttiva come metodo
 | di validazione dei dati (art. 2, 1).
 | Questo significa che il giudice penale potrebbe incontrare
 | qualche difficoltà nell'interpretazione della nuova norma:
 | un motivo in più per procedere, con la massima urgenza, alla
 | correzione delle disposizioni in materia di firme elettroniche.

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