[e-privacy] Domande sul 495-bis
Fabrizio Tarizzo
fabrizio-ml at fabriziotarizzo.org
Sun May 18 18:43:10 CEST 2008
Non scrivetemi ha scritto:
> 2) L'articolo parla di "certificatore di firma elettronica"
> senza precisare "firma qualificata". Ciò significa che il
> reato sussiste anche se si dichiara il falso ad un
> certificatore "non qualificato" (Thawte, CAcert e simili)?
IANAL, comunque Cammarata su Interlex concorda con questa tesi.
http://www.interlex.it/docdigit/reato.htm
| Un punto deve essere valutato con attenzione: la norma parla
| di "servizi di certificazione delle firme elettroniche", senza
| aggiungere l'aggettivo "qualificate". Non è (speriamo!) una
| svista. Infatti nell'ambito delle electronic signatures previste
| dalla direttiva 1999/93/ ci sono anche le "segnature" che non
| sono firme qualificate. Rientrano in questa categoria, per
| esempio, i certificati digitali che sono alla base delle
| transazioni telematiche "sicure". In questo settore una
| falsa dichiarazione a un certificatore può essere il primo
| passo verso una truffa telematica. Dunque, anche per questo
| la qualifica di reato è opportuna.
|
| Peccato che, nel caos normativo che dovrebbe regolamentare
| le segnature elettroniche nel nostro Paese, la fattispecie
| appena descritta non esista. Anzi, non esiste nemmeno la
| segnatura elettronica prevista dalla direttiva come metodo
| di validazione dei dati (art. 2, 1).
| Questo significa che il giudice penale potrebbe incontrare
| qualche difficoltà nell'interpretazione della nuova norma:
| un motivo in più per procedere, con la massima urgenza, alla
| correzione delle disposizioni in materia di firme elettroniche.
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