[e-privacy] Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito
Anonymous via Panta Rhei
anonymous at panta-rhei.eu.org
Tue May 6 19:24:18 CEST 2008
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1512177
Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito
Internet dell'Agenzia delle entrate
L'Autorità Garante per la privacy ha concluso l'istruttoria avviata
sulla diffusione, tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate,
dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti
italiani. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe
Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire
quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva
immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha
stabilito che la modalità utilizzata dall'Agenzia è illegittima.
L'Agenzia delle entrate dovrà quindi far cessare definitivamente
l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi
alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005.
La decisione dell'Agenzia contrasta con la normativa in materia. In
primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore
dell'Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare
annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle
dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione,
che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le
dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi, la legge prevede
unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici
territoriali dell'Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni
interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei
singoli ambiti territoriali.
L'inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non
proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi
dati.
L'uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose
garanzie a tutela dei cittadini. L'immissione in rete generalizzata
e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono
stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da parte
dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze:
la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha
consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia
ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di
estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati
stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente
dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza.
Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di
conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
L'Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il
parere preventivo prescritto per legge.
L'Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche
l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte
di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito
Internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a
conseguenze di carattere civile e penale.
Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere
noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto,
sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati
vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla
legge.
L'Autorità sottolinea, sin d'ora, che, qualora il Parlamento e il
Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa
alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l'esigenza di
individuare, sentita l'Autorità, soluzioni che consentano un giusto
equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei
contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.
Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all'Agenzia, con
separato provvedimento, l'assenza di un'idonea informativa ai
contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro
dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione
amministrativa.
Per dare la massima conoscibilità al provvedimento e anche per
consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore
messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere
anche rilevanza penale, l'Autorità ha disposto la pubblicazione del
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 maggio 2008
More information about the E-privacy
mailing list