[e-privacy] Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito

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Tue May 6 19:24:18 CEST 2008


http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1512177



Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito

Internet dell'Agenzia delle entrate



L'Autorità Garante per la privacy ha concluso l'istruttoria avviata

sulla diffusione, tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate,

dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

italiani. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe

Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire

quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva

immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha

stabilito che la modalità utilizzata dall'Agenzia è illegittima.



L'Agenzia delle entrate dovrà quindi far cessare definitivamente

l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi

alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005.



La decisione dell'Agenzia contrasta con la normativa in materia. In

primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore

dell'Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare

annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle

dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione,

che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le

dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi, la legge prevede

unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici

territoriali dell'Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni

interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei

singoli ambiti territoriali.



L'inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non

proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi

dati.



L'uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose

garanzie a tutela dei cittadini. L'immissione in rete generalizzata

e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono

stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da parte

dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze:

la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha

consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia

ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di

estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati

stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente

dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza.

Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di

conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.



L'Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il

parere preventivo prescritto per legge.



L'Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche

l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte

di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito

Internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a

conseguenze di carattere civile e penale.



Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere

noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto,

sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati

vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla

legge.



L'Autorità sottolinea, sin d'ora, che, qualora il Parlamento e il

Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa

alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l'esigenza di

individuare, sentita l'Autorità, soluzioni che consentano un giusto

equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei

contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.



Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all'Agenzia, con

separato provvedimento, l'assenza di un'idonea informativa ai

contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro

dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione

amministrativa.



Per dare la massima conoscibilità al provvedimento e anche per

consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore

messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere

anche rilevanza penale, l'Autorità ha disposto la pubblicazione del

provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.



Roma, 6 maggio 2008




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