[e-privacy] R: Carte di identita' elettronica
Fabrizio Tarizzo
fabrizio-ml at fabriziotarizzo.org
Tue Nov 20 09:24:15 CET 2007
On Mon 19/11/07 23:36 , 'Marco Cattaneo (markk0)' sent:
> Non vi è obbligo di deposito dell'impronta digitale e l'utente si può
> rifiutare, pur ottenendo ugualmente la carta elettronica;
La legge 222/2002 - art.2 comma 7 prevede l'obbligo di rilevare le impronte
digitali:
| All'atto della consegna della carta d'identita' elettronica,
| di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni
| legislative e regolamentari in materia di documentazione
| amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
| Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
| sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
| dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di
| cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
| modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della
| legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalita' stabilite,
| anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione
| dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il
| decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del
| citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
| 2000.
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