[e-privacy] R: Carte di identita' elettronica

Fabrizio Tarizzo fabrizio-ml at fabriziotarizzo.org
Tue Nov 20 09:24:15 CET 2007


On Mon 19/11/07 23:36 , 'Marco Cattaneo (markk0)'  sent:
> Non vi è obbligo di deposito dell'impronta digitale e l'utente si può
> rifiutare, pur ottenendo ugualmente la carta elettronica;

La legge 222/2002 - art.2 comma 7 prevede l'obbligo di rilevare le impronte
digitali:

  | All'atto della consegna della carta d'identita' elettronica,
  | di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni
  | legislative e regolamentari in materia di documentazione
  | amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
  | Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
  | sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
  | dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di
  | cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
  | modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere  b) e g), della
  | legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalita' stabilite,
  | anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione
  | dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il
  | decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del
  | citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
  | 2000.




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