[e-privacy] Decreto Mastella sulle intercettazioni
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Wed Jun 13 09:37:11 CEST 2007
Da http://www.aprileonline.info/3536/il-ddl-mastella-sulle-intercettazioni
I contenuti del ddl Mastella relativo alle intercettazioni in discussione in
Commissione Giustizia del Senato
-DIVIETO DI PUBBLICAZIONE: E' vietata, recita l'articolo 1 del Disegno di
legge, la pubblicazione, anche parziale, degli atti di indagine contenuti nel
fascicolo del Pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non
piu' coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Stesso divieto per quel che riguarda conversazioni telefoniche o flussi di
informazioni informatiche o telematiche e i dati riguardanti il traffico
telefonico, anche se non piu' coperti da segreto. Anche in questo caso fino
alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell'udienza
preliminare. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione,
anche parziale, degli atti del fascicolo del Pm, se non dopo la pronuncia della
sentenza in grado di appello.
-ARCHIVIO RISERVATO: I documenti che contengono dati relativi a conversazioni e
comunicazioni telefoniche o telematiche acquisiti in modo illecito e quei
documenti elaborati attraverso una raccolta illecita di informazioni non
possono essere in nessun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. E
vengono custoditi nell'archivio riservato per le intercettazioni istituito
presso ogni Procura e di cui e' responsabile il Procuratore o un suo delegato.
Nell'archivio finiscono anche gli atti relativi a conversazioni di cui e'
vietata l'utilizzazione e quelli privi di rilevanza perche' riguardano persone,
fatti o circostanze estranei alle indagini. Questi documenti vengono distrutti
con provvedimento del Procuratore dopo cinque anni.
Oltre agli ausiliari autorizzati dal Procuratore, all'archivio possono
accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori.
-VERBALE: Dei documenti conservati nell'archivio il Pubblico ministero richiede
entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di stilare un
'verbale di consistenza'.
-TRASCRIZIONE DELLE CONVERSAZIONI: Il giudice dispone perizia per la
trascrizione delle registrazioni. Al termine delle operazioni i verbali e le
registrazioni sono immediatamente restituiti al Pubblico ministero e custoditi
nell'archivio riservato. E' vietata la trascrizione delle parti di
conversazioni che riguardano esclusivamente persone, fatti o circostanze
estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti
indicativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni
delle registrazioni. A meno che questo non ostacoli l'accertamento dei fatti
esaminati dall'indagine.
-DURATA DELLE INTERCETTAZIONI: Il decreto del Pm che dispone l'intercettazione
indica la modalita' e la durata delle operazioni per un massimo di 15 giorni,
prorogabile per altri 15 giorni dal giudice con decreto motivato e per una
durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Il limite puo' essere
superato solo nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi investigativi.
In un apposito registro tenuto presso ogni ufficio del Pubblico ministero sono
annotati secondo un ordine cronologico i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni. Ridotto anche il numero dei centri
di ascolto, il cui limite e' fissato ad uno per ogni distretto di Corte
d'Appello.
-CONTROLLO CORTE DEI CONTI: Entro il 31 marzo di ogni anno, le singole Procure
trasmettono al ministro della Giustizia una relazione sulle spese sostenute
nell'anno precedente per l'attivita' di intercettazione. Il Guardasigilli, a
sua volta, trasmette le relazioni alla Corte dei Conti per un esame
amministrativo da parte della magistratura contabile.
- SANZIONI: Uno dei capitoli piu' lunghi e, in alcune sue parti, piu'
controversi, fino all'intesa finale sui giornalisti. Chiunque rivela notizie
sugli atti del procedimento coperti da segreto e ne agevola la consocenza e'
punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto e' commesso per colpa
o per 'agevolazione colposa', la pena e' della reclusione fino a un anno. Se a
commettere il fatto e' un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio, la pena e' aumentata, rispettivamente da 1 a 5 anni e da 6 mesi a 2
anni. Reclusione da 1 a 3 anni, invece, per chi in modo illecito viene a
conoscenza di atti del procedimento penale coperti da segreto.
E per chi, consapevole dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta,
detiene documenti che contengono atti relativi a conversazioni telefoniche, la
pena e' la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Chiunque rivela, attraverso qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto di
documenti elaborati per mezzo di una raccolta illecita di informazioni e'
punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se il fatto e' commesso da un
pubblico ufficiale, la reclusione e' aumentata da 1 a 5 anni.
Per i giornalisti che pubblicano atti del procedimento o intercettazioni
telefoniche coperte da segreto scatta l'ammenda da 10mila a 100mila euro, in
alternativa alla reclusione fino a 30 giorni, come previsto dall'articolo 684
del Codice penale. In caso di illeciti per finalita' giornalistiche, inoltre,
e' applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o piu'
giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito a spese dei responsabili della
violazione.
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