[e-privacy] Testo decreto "antipedofilia"
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Wed Jan 3 12:56:03 CET 2007
Versione "bozza" del decreto (presumo identica al testo approvato).
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù." ed in particolare lart. 14-quater inserito dallart. 19, comma 1,
della legge 6 febbraio 2006 n. 38; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176; Visto
il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004; Vista la legge 6 febbraio 2006
n. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;
Viste le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
relativo a Nuove misure di sicurezza presso i gestori per le
intercettazioni del 15 dicembre 2005;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori
di connettività alla rete Internet;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di
filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono
utilizzare al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi
dellart. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla
legge 6 febbraio 2006 n. 38.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che
consente allutente lallacciamento alla rete internet ovvero ad altre
reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad
esse forniscono servizi di comunicazione elettronica
b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
istituito ai sensi dellart. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269,
come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38;
c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi
protocolli che diffonde materiale concernente l'utilizzo sessuale dei
minori;
d) inibizione: lattività del fornitore di connettività alla rete
Internet, finalizzata allimpedimento dellaccesso ai siti segnalati dal
Centro;
Art. 2 Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di
connettività alla rete Internet
1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello
organizzativo che consenta la conoscibilità ed il trattamento delle
pertinenti informazioni solo al personale autorizzato, preventivamente
comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di presidio che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.
Art. 3 Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro
1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete
Internet di cui allelenco fornito dal Ministero delle comunicazioni la
lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da
garantire lintegrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato
trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a
procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la
comunicazione dellavvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di
cui al comma 1.
3. Il Centro provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete
Internet le modalità con cui effettuare in formato elettronico la
comunicazione di cui al comma 2.
Art. 4 Livelli di inibizione
1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di
nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via
esclusiva.
Art. 5 Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio
1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti
di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla
gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di
connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il
Ministero delle comunicazioni dellavvenuta attivazione degli strumenti di
filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i
termini indicati allart. 8.
2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco
delle richieste di accesso ai livelli indicati allart. 4.
3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro
e deve avere le seguenti caratteristiche:
a) garantire limpossibilità di accedere e di apportare modifiche
non autorizzate allelenco dei siti inibiti.
b) permettere linibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla
codifica dei caratteri utilizzata;
4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in
particolare:
a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse
impiegate dallutente;
b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei
file presenti;
c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate
dinamicamente;
Art. 6 Sanzioni amministrative
1. Ferma restando leventuale responsabilità penale dei fornitori di
connettività alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui
allart. 14 - quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata
dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 sono punite con lirrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte
degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che
hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, allIspettorato
territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Art. 7 Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro
1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con
le medesime forme di cui allart. 3, la cessazione delle esigenze che
impediscono laccesso ad un sito, in precedenza oggetto di blocco.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione
delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1.I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti
di filtraggio conformi ai requisiti previsti dallart. 5 ed attivano
rispettivamente:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto gli strumenti di filtraggio
necessari ad inibire laccesso ai siti identificati mediante il nome
a dominio così come previsto dallart. 4;
b) entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto gli strumenti di filtraggio
necessari ad inibire laccesso ai siti identificati anche mediante
lindirizzo IP così come previsto dallart. 4;
2. A sei mesi dallapprovazione del presente decreto, e poi con cadenza
semestrale, il Ministero delle Comunicazioni, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il
Ministero dellInterno Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia, procedono:
a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal
presente decreto;
b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con
gli scopi della legge 6 febbraio 2006 n. 38 Disposizioni in materia
di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet.
3. Allesito dei risultati delle verifiche, il Ministero delle
comunicazioni e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di
connettività alla rete Internet, a modifiche del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
Roma,
Il Ministro delle comunicazioni
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
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