[e-privacy] Fwd: [dataprotection.it] Passa alla Camera il DDL 1638 (iniziativagovernativa)

simone simone at cyberblackcat.net
Wed Apr 18 09:03:34 CEST 2007


giro.

-------- Original Message --------
Subject: [dataprotection.it] Passa alla Camera il DDL 1638 (iniziativagovernativa)
Date: Tue, 17 Apr 2007 16:50:57 -0700
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URL:
http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=1638

Sotto la firma la notizia riportata da Agi.

Alessandro Monteleone

 PUNTI SALIENTI DEL PROVVEDIMENTO

Sanzioni fino a 100 mila euro per chi pubblica, in tutto o in parte,
atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata la
pubblicazione, controllo della Corte dei Conti sulle spese sostenute
per le intercettazioni. Sono questi i punti salienti del disegno di
legge in materia di intercettazioni approvato oggi dalla Camera dei
deputati. Uno degli emendamenti qualificanti del provvedimento appena
approvato e' quello che modifica l'articolo 684 del codice penale, che
prevedeva, per i giornalisti che pubblicano materiale non
pubblicabile, o l'arresto fino a 30 giorni o un'ammenda fino a 258
euro (le pene sono alternative). Adesso, invece, il nuovo testo
prevede o l'arresto fino a 30 giorni (come prima) o un'ammenda che va
da 10mila a 100mila euro. Quindi il 'giro di vite' agisce non sulla
pena detentiva (che rimane invariata) ma su quella pecuniaria. Resta
pero' la possibilita' di oblazione, ovvero la possibilita' per il
giornalista di pagare una somma pari alla meta' del massimo
dell'ammenda (in questo caso pari a 50mila euro) per evitare il
processo. Il ddl approvato stasera vieta poi la "pubblicazione, anche
parziale o per riassunto" degli atti di indagine contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive,
anche se non piu' coperti da segreto, "fino alla conclusione delle
indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".
Stesso divieto e stesso termine si prevede anche per la pubblicazione,
anche solo nel contenuto, "della documentazione e degli atti relativi
a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico
telefonico e telematico, anche se non piu' coperti da segreto", mentre
quella dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari e'
consentita "nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini
ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza", fatta eccezione
per le parti che riproducono il contenuto di intercettazioni. Se si
procede al dibattimento, non possono essere pubblicati gli atti del
fascicolo del pm, se non dopo la pronuncia della sentenza d'appello.
E' sempre consentita, invece, la pubblicazione degli atti utilizzati
per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza.
Per quanto riguarda invece le intercettazioni e i dossier
illecitamente formati, questi "non possono essere acquisiti ne' in
alcun modo utilizzati tranne che come corpo di reato". Essi sono
custoditi in un archivio riservato e, tranne per quelli acquisiti in
procedimento, e' prevista la distruzione dopo 5 anni con provvedimento
adottato annualmente dal Procuratore della Repubblica. Di questa
operazione deve essere redatto un verbale, cosi' come per i documenti
acquisiti in procedimento, che dovranno essere vagliati dal gip in
camera di consiglio, per accertarne la tipologia e i soggetti
destinatari della captazione o della raccolta illecita di
informazioni. L'autorizzazione del Gip al pm di effettuare
intercettazioni deve essere data con decreto motivato, "che deve
contenere, a pena di inutilizzabilita' dei risultati delle
intercettazioni, l'autonoma valutazione della sussitenza di gravi
indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia
assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini".
(AGI) - Roma, 17 apr. -


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.....dietro il caos c'è in realtà un ordine nascosto, che dà origine a fenomeni estremamente complessi a partire da regole molto semplici.
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