[e-privacy] [Fwd: [Linuxtrent] semi-OT legge antiterrorismo e associazioni culturali]

pinna at autistici.org pinna at autistici.org
Thu Sep 28 13:38:29 CEST 2006


Quoting Emanuele Olivetti <olivetti at itc.it>:

> Ciao a tutti,
> vi giro una richiesta di informazioni riguardo al decreto Pisanu e l'accesso
> a internet gestito da associazioni culturali. Mi pare di ricordare   
> che qualche
> tempo fa se ne era parlato in lista e sono sicuro che alcuni di voi hanno le
> idee chiare in merito.

a suo tempo io avevo capito che il decreto si applicasse a tutti, associazioni
incluse, senza eccezioni. per un riferimento piu' preciso ti incollo  
piu' sotto
quello che mi ha risposto una persona sulla lista Digitalfreedomweek, che mi
pare confermi questa risposta.

io penso che una qualche forma di azione collettiva mossa dalle tante
associazioni che sono "vittima" di questo decreto potrebbe essere
significativa.

credo anche che non tutti stiano applicando la normativa e che
le poche notizie di infrazione siano dovute a poca attivita' di rilevazione
delle infrazioni (e il lavoro necessario sembra immane).

i danni causati a chi offre accesso a internet perche' ritiene l'accesso
all'informazione un diritto sono enormi, perche' la scelta e' tra applicare
con gran fatica disposizioni che fanno di te un controllore oppure
accollarti il rischio di lasciare che la gente acceda a internet liberamente,
cosi' come ti verrebbe naturale fare.

non mi sorprenderebbe se molte associazioni avessero continuato
a offrire accesso a internet ignorando il decreto, vuoi per inconsapevolezza,
vuoi come forma di disobbedienza civile.

ciao
pinna

Le disposizioni del decreto antiterrorismo si applicano in buona sostanza a
chiunque (tanto pubblico esercizio quanto circolo privato) metta a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per connettersi ad Interet.
Vi riporto qui di seguito il testo dell'artcolo 7 del D.L.144/2005
(convertito in L.155/2005)


*Art. 7. - Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi
pubblici di telefonia e Internet *

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione<http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3639673800000000>del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire
un
pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di
sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.
[1]<file:///C:/IPSOAWIN/LEGGE/TEMP/~vdk184563231.htm#hN1>

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza
deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi
III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773<http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0001837200000000>,
nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.
259<http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3279959900000000>,
nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di
un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122
<http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770132697875>e dal comma 3
dell'articolo
123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196<http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770132697876>,
nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su
un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche
non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
[3]<file:///C:/IPSOAWIN/LEGGE/TEMP/~vdk184563231.htm#hN3>

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196<http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770100000000>,
il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai
relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.



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