[e-privacy] Indagini finanziarie e poteri degli uffici
Avv. Barbara Gualtieri
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Wed Oct 25 13:46:13 CEST 2006
Indagini finanziarie e poteri degli uffici
Agenzia Entrate , circolare 19.10.2006 n° 32
Chiarite le nuove modalità investigative con le quali è possibile fare
accertamenti bancari e finanziari sui contribuenti.
E' quanto previsto dalla circolare n. 32 emanata dall'Agenzia delle Entrate
in data 19 ottobre 2006 con riferimento alle novità introdotte dai commi 402
e 403 dell'articolo 1 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=8525> ).
Le principali indicazioni riguardano l'anagrafe dei conti, le modalità di
comunicazione delle informazioni al contribuente, le disposizioni su società
fiduciarie e lavoro autonomo.
(Fonte: Altalex, 25 ottobre 2006)
Agenzia delle Entrate, CIRCOLARE N. 32 del 19.10.2006.
Oggetto: Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma,
numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo
comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificati dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311
INDICE
* Introduzione
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35163#introduzione>
* Capitolo I - Ambito soggettivo
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35171>
* Capitolo II - Ambito oggettivo
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35164>
* Capitolo III - Procedure di acquisizione
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35165>
* Capitolo IV - Garanzie a tutela del soggetto sottoposto a indagini
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35166>
* Capitolo V - Utilizzo dei dati e notizie acquisiti nel corso delle
indagini <http://www.altalex.com/index.php?idnot=35167>
* Capitolo VI - Sanzioni nei confronti degli operatori finanziari
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35168>
* Capitolo VII - Il potere di richiesta previsto dal numero 5) degli
artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35169>
* Capitolo VIII - Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605,
relative agli adempimenti degli intermediari finanziari
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=35170>
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INTRODUZIONE
Generalità
Tra le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, Finanziaria
2005, nell'ottica del rafforzamento dei poteri di controllo, particolarmente
significative, per gli effetti diretti nei confronti degli Uffici e della
Guardia di finanza, ma immediati anche nei confronti dell'aumentato numero
degli intermediari, risultano le regole concernenti l'attività istruttoria
che nel lessico comune, sotto la previgente disciplina, si è consolidata
come quella delle "indagini bancarie" e, talvolta, ancor più impropriamente,
degli "accertamenti" bancari.
Definizione che ora, per un doveroso adeguamento al nuovo dato normativo,
deve invece registrare, quantomeno, anche l'aggettivazione di "finanziarie",
in aderenza alla dimensione e alla destinazione assunte dal più incisivo e
penetrante degli strumenti d'indagine, su richiesta e non, in quanto
deputato ad operare ben oltre il ristretto piano dei conti correnti bancari
e postali, per intercettare, invece, anche il più vasto e articolato ambito
generale del mercato finanziario.
In sostanza, al predetto settore d'indagini i commi 402 e 403 dell'art. 1
della legge, nell'ambito dei rispettivi comparti impositivi delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, hanno apportato un forte e
importante potenziamento attraverso interventi di varia natura che
attengono, da un lato, al problema della chiarezza e della leggibilità dei
testi legislativi e, dall'altro lato, rimuovendo anche le non poche "scorie"
di segretezza opponibili all'Amministrazione, hanno reso possibile l'accesso
a una molteplicità di nuovi rapporti: di natura soggettiva, nei confronti di
qualsiasi operatore creditizio o finanziario (comprese, con rinnovata
attenzione, le società fiduciarie, comunque denominate), e oggettiva,
rispetto a ogni tipologia di rapporto, operazione (intesa in senso
omnicomprensivo) anche isolata o servizio, indipendentemente da qualsivoglia
collegamento funzionale, anche solamente "connesso", ad un "conto" la cui
nozione, peraltro, si identifica pur'essa in un rapporto, sia pure di natura
del tutto speciale, tra intermediario e cliente.
Si tratta di un naturale approdo della lunga evoluzione che si è mossa nel
solco dell'indirizzo segnato dalla stessa Corte Costituzionale (Sentenza n.
51 del 18 febbraio 1992), in cui gli interventi operati, a più riprese, dal
legislatore hanno condotto a un totale superamento del c.d. segreto bancario
e a un rafforzamento dei poteri conoscitivi dell'Amministrazione
finanziaria, anche nel caso di inottemperanza o di reticenza in fatto di
informazioni irrinunciabili per l'attività di controllo e di accertamento. E
ciò, anche in armonia con la posizione assunta dall'OCSE - nel quadro degli
strumenti concernenti lo scambio di informazioni recentemente approvati o
aggiornati - il cui Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni
(versione 2005), all'art. 26, paragrafo 5, stabilisce ora il principio che
uno Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire dette informazioni
adducendo la previsione del "segreto bancario" all'interno del proprio
ordinamento.
In ogni caso, il risultato complessivo è quello di un equo contemperamento
tra l'interesse privato alla riservatezza, derivante dal predetto riserbo
"bancario", e quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla
repressione dell'evasione. E ciò nel ragionevole apprezzamento, da parte del
legislatore, dei fini di utilità e di giustizia sociale di cui agli articoli
41, secondo comma, e 42, secondo comma, della stessa Costituzione, nella
considerazione che il legislatore non potrebbe spingersi fino a fare di tale
riserbo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà,
primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della
individuale capacità contributiva.
In particolare, per quanto riguarda l'eventuale "censura di violazione
dell'art. 24 della Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il
contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle
copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede
amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire
documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze
dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse
non riguardano operazioni imponibili" (Ordinanza della Corte Costituzionale
n. 260 del 7 luglio 2000). Di analogo tenore - circa i parametri
costituzionali riaffermati in ordine all'utilizzo delle risultanze bancarie
acquisite in sede di indagini penali - l'ordinanza n. 33 del 26 marzo 2002.
In sostanza, conformemente ai suddetti parametri si è consolidata la ratio
che - a far data dalla legge n. 413 del 1991 - ha ispirato l'intera
procedura in predicato, ma che, pur revocando l'obbligo della preventiva
dimostrazione di una evasione rilevante per giustificare una ricostruzione,
su base presuntiva, di ricavi e compensi, non era finora riuscita a
esprimere un forte e chiaro dato giuridico.
Posto che gli esiti delle indagini in questione costituiscono, per espressa
volontà di legge, una componente essenziale delle varie forme di
accertamento, il legislatore si è dato cura di rivitalizzarne la metodologia
acquisitiva, recependo anche l'intento di espandere la tendenza a
capovolgerne l'onere della prova, atteso che anche il giudice delle leggi ha
statuito che la ricostruzione della capacità contributiva attraverso lo
strumento presuntivo non viola l'articolo 53 della Costituzione. Come dire
che in materia di indagini creditizie e finanziarie il legislatore della
Finanziaria 2005 ha sbloccato non solo la politica di efficienza ma anche
quella dell'equità e della neutralità del "rischio indagini" - rispetto alle
diverse forme di investimento e di diversificazione degli impieghi -,
cancellando anche ogni residuo di complicanza interpretativa delle norme
relative e di sperequazione soggettiva e oggettiva di riferimento.
In tale contesto, infatti, la legge ha anche ovviato a una palese disparità
di trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori
autonomi, stabilendo che ai fini della valenza presuntiva i prelevamenti e
gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o
effettuate con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza
dell'indicazione del beneficiario, sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti - ricorrendone i presupposti - sia come ricavi che come
compensi. Fermo restando che, seppure in base alla vigente disciplina il
valore probatorio di dati, notizie e documenti, regolarmente acquisiti, non
è rigorosamente condizionato dal preventivo esperimento del c.d.
contraddittorio, la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente asserito che
tale esperimento, pur non rappresentando un obbligo ma una mera facoltà, si
raccomanda per principio di economicità amministrativa.
In ogni caso, l'essenza innovativa della legge ha significato l'affinamento
delle regole per tutti, non solo per quanti sono destinati a misurarne le
conseguenze, ma anche per i soggetti tenuti, in maggior numero, ad applicare
tali regole, compresi gli organi chiamati a interpretarle e a darvi
esecuzione.
Per l'intento, l'ottica del legislatore è stata quella di contenere
all'essenziale le modificazioni, sia formali che sostanziali, preferendo
ampliare i poteri e le operatività già esistenti e numeralmente tuttora
individuati ai numeri 2), 5) e 7) dell'art. 32, primo comma, del D.P.R. n.
600 del 1973 e 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (numeri che,
successivamente, saranno citati anche senza i riferimenti normativi) senza
indulgere alle sollecitazioni di crearne di nuovi.
In sintesi, le modificazioni apportate dalla legge hanno inteso porre
rimedio a effettivi scoordinamenti dell'impianto legislativo esistente non
agevolmente risolvibili sul piano interpretativo, neppure giurisprudenziale.
Tali scoordinamenti, infatti, erano venuti inevitabilmente a determinarsi a
seguito della profonda evoluzione della normativa di settore, della
insorgenza di nuove funzioni o di nuove figure di intermediari e delle
conseguenti opzioni consentite agli utenti.
Si è trattato, pertanto, di correzioni assolutamente indispensabili e
comunque di significato meramente strumentale, nel contenuto espansivo e
nelle modalità e nei termini di operatività delle norme già abbondantemente
in vigore ma i cui poteri non avevano potuto essere adeguatamente
esercitati.
In sostanza, si è dato corso a un nuovo modello di gestione dei poteri
preesistenti, sviluppato nel modo più corretto ed equilibrato, poiché
chiaramente improntato al rispetto dei canoni amministrativi, come quello
autorizzatorio, e dei diritti, come quello dell'informazione del
contribuente ai fini e per gli effetti della sua tutela, soprattutto
nell'ambito di un libero confronto, in sede di contraddittorio, con
l'ufficio competente all'accertamento.
Tale modello, oltre a consentire - grazie ai suaccennati ampliamenti di
natura soggettiva e oggettiva - una più incisiva azione di contrasto
all'evasione, specialmente in quei settori che presentano maggiori
difficoltà di controllo, si adegua al generale processo di semplificazione
dei procedimenti amministrativi e di accelerazione degli stessi anche in
chiave tecnologica, come - nel presente iter procedimentale - la prevista
obbligatorietà dei flussi "esclusivamente in via telematica".
Sotto quest'ultimo profilo, è appena il caso di precisare che per il
combinato disposto del comma 404 della legge e dei numeri 7) - come
novellati, rispettivamente, dai precedenti commi 402 e 403 ai commi terzo
dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quarto dell'art. 51 del D.P.R. n.
633 del 1972 - resta chiaramente stabilito che la decorrenza operativa della
procedura telematica dei flussi di richieste e relative risposte, per ovvie
ragioni di ordine tecnico, non poteva essere anteriore ad una certa data
(originariamente del 1 luglio 2005, successivamente prorogata al 1 gennaio
2006 dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 luglio
2005) essendo essa condizionata alla emanazione dell'apposito provvedimento
che ha fissato le specifiche modalità; laddove la operatività della nuova
disciplina è quella stessa della generale entrata in vigore della legge, ma
pur essa successivamente prorogata, per taluni aspetti, alla predetta ultima
data, ad opera del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Sotto altro profilo, va altresì precisato che per ambedue le procedure,
cartacea e telematica in successione di tempo (quest'ultima solo a partire
dal 1 settembre 2006, come stabilito dal provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 28 aprile 2006), la decorrenza di taluni
degli effetti delle modifiche strutturali, nei confronti sia degli
intermediari richiesti che dei contribuenti controllati, non può non
interessare anche i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni (1 gennaio 2005). E ciò, per
l'indubbia natura procedimentale delle stesse, che non hanno mutato né il
profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi né, tanto meno, quello
sanzionatorio, laddove l'espansione della valenza probatoria degli esiti
acquisiti trova una naturale e concreta sterilizzazione nelle prerogative
che la stessa legge conferma per quanto riguarda la effettiva tutela e
garanzia del contribuente (autorizzazione, informazione).
Sarebbe pertanto improprio invocare l'irretroattività delle nuove
disposizioni sol perché sul piano della tecnica legislativa non è stata
espressa, almeno immediatamente, un'esplicita volontà in senso contrario,
considerato che siffatto opposto principio si è abbondantemente consolidato
nel nostro sistema, avendo trovato applicazione ripetuta in analoghe
occasioni, remote e anche recenti. Principio, peraltro, non contraddetto
dallo Statuto dei diritti del contribuente, in quanto non disgiunto da
quello della certezza del diritto e anzi correlato in senso assoluto a
quello dell'affidamento per il contribuente a non vedersi ribaltare le
regole "in corsa" ma solo quando è venuto a mutare, anche in via
interpretativa, il profilo sostanziale del rapporto giuridico d'imposta.
Peraltro, le recenti disposizioni correttive di cui alla citata legge di
conversione n. 248 del 2005 hanno - anche sotto l'aspetto più strettamente
operativo e per tutte le categorie di contribuenti - risolto le eventuali e
obiettive difficoltà organizzative accusate dagli intermediari, al momento
dell'introduzione del nuovo assetto istruttorio, a causa del riversamento
all'indietro nel tempo - in cui le proprie procedure difettavano di
sistematicità - della nuova disciplina oggettiva, tenuto conto che questa
risulta ora assolutamente compatibile con le disponibilità pregresse e
attuali degli intermediari stessi. Infatti, questi ultimi erano e sono in
possesso della strumentazione di cui all'archivio unico informatico (AUI),
imposto dal 1993 con la legge n. 197 del 1991 per prevenire l'attività di
riciclaggio di denaro avente provenienza illecita, con il limite delle
operazioni superiori, da ultimo, all'importo di euro 12.500; sulla predetta
strumentazione si fondano le richiamate disposizioni correttive al fine di
circoscrivere la base informativa - consistente in una gran mole di
transazioni, oltre quelle annotate nei conti - sulla quale, per i periodi di
imposta anteriori al 1 gennaio 2006, potranno fare affidamento gli uffici
procedenti nella formulazione delle richieste allo scopo di acquisire tutte
quelle operazioni non transitate in un conto.
A maggior ragione, per i periodi di imposta dal 2006 in poi, i medesimi
intermediari potranno operare, ai fini delle risposte, basandosi sulle
rilevazioni ed evidenziazioni imposte dalle integrazioni apportate, con
effetto dal 1 gennaio 2006, dal nuovo assetto informativo di cui al sesto
comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, come modificato dalla citata
legge di conversione n. 248 del 2005.
La base informativa delle indagini finanziarie si è ulteriormente arricchita
con l'implementazione del sistema dell'Anagrafe tributaria, concernente gli
adempimenti degli intermediari finanziari. Infatti, l'art. 37, comma 4, del
decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto - nella stessa logica
dell'Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto interministeriale 4
agosto 2000, n. 269, per cui ora la stessa risulta rivisitata e
rivitalizzata, non avendo tuttora trovato concreta attuazione -
l'istituzione della "anagrafe dei rapporti" tra intermediari finanziari e
contribuenti. Quest'ultima sarà archiviata in apposita sezione dell'Anagrafe
tributaria e alimentata da comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza
dei rapporti, nonché la natura degli stessi, con indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. La banca dati, la cui
operatività è demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sarà aggiornata a partire dai rapporti intrattenuti con gli
intermediari ancora in essere al 1 gennaio 2005 e non cessati prima della
predetta data.
Resta a dire, sempre in via anticipatoria, che lo specifico assetto delle
sanzioni amministrative in materia, salvo l'ampliamento degli ambiti
soggettivo e oggettivo di applicazione a opera della legge, non ha
minimamente risentito di alcun inasprimento con riguardo alle nuove
condotte, rispetto alle previsioni punitive formulate dal D.lgs. n. 471 del
1997, che aveva peraltro già eliminato il sovradimensionamento delle
precedenti fattispecie punitive rispetto non solo all'effetto deterrenza ma
anche alla stessa gravità degli inadempimenti.
Premesso tutto quanto sopra, si precisa che l'intento delle presenti
istruzioni non è quello soltanto di aggiornare operativamente la precedente
prassi in materia e, in particolare, il contenuto della circolare n. 116/E
del 1996, ma anche quello di dare soluzione a problematiche venutesi a
determinare alla luce della esperienza successivamente maturata.
Definizioni
Sotto un profilo squisitamente formale, tra le "definizioni" che saranno
successivamente utilizzate, si segnala che non pochi termini risultano
aggiornati e altri ne sono stati coniati, in funzione della evoluzione della
legislazione di riferimento sia tributaria che settoriale, e in particolare:
- "legge" oppure "novella" in luogo di legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- "indagini creditizie e finanziarie" in luogo di indagini bancarie e
postali;
- "conto", non più inteso come rapporto speciale, condizionante
l'acquisizione degli elementi bancari e postali, ma includente anche
rapporti diversi, operazioni e servizi;
- nuove denominazioni delle autorità sovraordinate in funzione
autorizzatoria come il Direttore regionale, il Comandante regionale della
Guardia di finanza e il Direttore centrale dell'accertamento, in luogo -
rispettivamente dei primi due organi - dell'Ispettore compartimentale delle
imposte dirette e quello delle imposte indirette e del Comandante di zona
della Guardia di finanza;
- "banche" in luogo delle aziende e istituti di credito;
- "Poste italiane spa", o anche semplicemente "poste", in luogo di
Amministrazione postale;
- "intermediario finanziario" od "operatore finanziario", per intendere
comprensivamente "le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società
fiduciarie"; di cui alla elencazione contenuta nei novellati numeri 6-bis e
7) degli artt. 32 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 51 del D.P.R. 26.10.1972,
n. 633 (vedi Capitolo Primo);
- "responsabile della struttura accentrata" per intendere una ulteriore
categoria di possibili destinatari delle richieste delle indagini oltre i
tradizionali responsabili delle strutture locali e delle rispettive
direzioni generali dei soggetti terzi, effettivi detentori - normalmente
essi soltanto - delle informazioni sul contribuente; tale implementazione
estende a tutti gli intermediari finanziari la prassi già consentita dalla
circolare 116/E - all'epoca limitata a banche e poste - in materia di
adempimenti procedurali intesi a superare la competenza territoriale delle
singole dipendenze, a prescindere da quelle in cui il cliente-contribuente
intrattiene i propri rapporti o abbia effettuato singole operazioni (vedi
paragrafo 3.1.1 del Capitolo Terzo);
- "contribuente", quale soggetto destinatario sostanziale delle indagini
(vedi paragrafo 4.1 del Capitolo Quarto);
- "cliente", soggetto - di solito coincidente con il contribuente - che
intrattiene un rapporto negoziale continuativo e/o effettua singole
operazioni occasionali presso l'intermediario finanziario;
- "soggetti terzi", quali soggetti nei cui confronti vengono estese le
indagini attivate nei confronti del cliente o contribuente nelle ipotesi di
rapporti cointestati e/o in disponibilità per delega e/o per interposizione
fittizia (vedi paragrafo 5.2 del Capitolo Quinto);
- "Anagrafe" in luogo di Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al D.I. n.
269 del 4 agosto 2000;
- "Tuir", in luogo di Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(Segue>>
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35163
Avv. Barbara Gualtieri
Direttore Osservatorio Csig Firenze
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