[e-privacy] Elezioni politiche: voto domiciliare per gli elettori malati e scrutini informatizzati
Avv. Barbara Gualtieri
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Tue Jan 31 18:58:07 CET 2006
Elezioni politiche: voto domiciliare per gli elettori malati e scrutini
informatizzati
Decreto Legge , testo coordinato 03.01.2006 n° 1 , G.U. 03.01.2006
In occasione delle prossime elezioni politiche gli elettori affetti da gravi
infermità, tali da impedirne l'allontanamento dalla propria abitazione, che
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali protanno votare dal proprio domicilio.
E' quanto stabilito dal decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006 convertito
dalla legge n. 22 del 27 gennaio 2006
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=10294> .
Il provvedimento inoltre introduce una parziale rilevazione informatizzata
dello scrutinio dei voti, che si affiancherà a quella tradizionale, e la
possibilità dell'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori
elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE), in attuazione di impegni internazionali assunti dallItalia.
(Altalex, 30 gennaio 2006)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n.1
Testo del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, coordinato con la legge di
conversione 27 gennaio 2006, n. 22 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 8), recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per
l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime
elezioni politiche».
(G.U. n. 23 del 28-1-2006)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale son riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermita', tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle
elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni
referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali,
dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare
dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della
provincia per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il
quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione
attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono
essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico
rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi
dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermita'
fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia gia'
inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui
al comma 3 attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore per
l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa
verifica della sua regolarita' e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in
appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle
ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di
ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio,
provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione
negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il
supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione
per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in
un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco
del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove
avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a
predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del
giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di
sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori
ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e'
ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella
dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori
del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di
raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista
che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo
idoneo, che siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto nel
rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio
elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel caso di piu'
consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio
elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate
alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori
che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il
cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio
elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in
calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
Art. 2.
Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006
1. In occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la rilevazione dei
risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in
una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni
e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
e' effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi
tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la
rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e' effettuata da un
operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.
3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno
dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello
scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico,
secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal
Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente
dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di
spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dai
deputati, di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, ((e successive modificazioni,)) tiene anche conto delle esigenze
connesse alle modalita' operative della rilevazione informatizzata.
In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di
difficolta' tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il
presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di
scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente
dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della
rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti
dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza
tra i risultati, il presidente, senza ((per questo)) procedere ad ulteriori
verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei
risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici
elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro
della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, e'
avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informalizzata dei
risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla
convalida degli eletti.
Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso,
determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione
dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti.
Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente
sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di
proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione
riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli uffici elettorali
di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed e' svolta sulla base
delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero
dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei
servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si
procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E'
applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con
riferimento alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente
utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
((a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 7 dicembre
2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre
2005, n. 266;))
((e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.))
Art. 3.
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli
impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza,
presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali
internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono
preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno
venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero
dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti
di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo
interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di
sezione.
Art. 3-bis.
Disposizioni transitorie
((1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui
lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne
anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le
seguenti disposizioni:))
((a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e
candidature e' ridotto alla meta'.;))
((b) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.))
Art. 3-ter.
Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati
((1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) il comma 1 e' sostituito dal seguente))
((«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono
superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente nelle
circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta».))
((b) il comma 2 e' sostituito dal seguente))
((«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente
riferibili a un candidato o a un gruppo candidati, sono computate, ai fini
del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le
ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di
appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere
quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ».))
((c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;))
((d) al comma 6, terzo periodo le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 20.000».))
Art. 3-quater.
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
((1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e'
sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o
lista che partecipa all'elezioni, escluse quelle sostenute dal singoli
candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero
complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera
dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o
collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o
candidati».))
Art. 3-quinquies.
Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale
((1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo 1989, n.
95, e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono sostituite dalle
seguenti: «un nome».
2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».))
Art. 3-sexies.
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o
missioni internazionali
((1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni
referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48
della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni
internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero
per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza
all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza,
sia superiore a dodici mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i
professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4
novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti
universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno
sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi
elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero
di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto devono necessariamente registrarsi negli schedari
predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste
elettorali.
4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma
2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico
ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti
di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono
esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in
cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto dell'esercizio del diritto di
opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.
459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello
svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma 1,
lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e
consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella
circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le
intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al
medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il
Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione
delle particolari situazioni locali, le modalita' tecnico-organizzative per
il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il
successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un
ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio
nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici
e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di
garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalita' e della
segretezza del voto».))
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Avv. Barbara Gualtieri
Direttore Osservatorio Csig Firenze
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