[e-privacy] Carta d'identità elettronica NEI COMUNI DAL 1° GENNAIO: piani di sicurezza per le postazioni di emissione

Avv. Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Mon Sep 26 13:43:48 CEST 2005



Carta d'identità elettronica: piani di sicurezza per le postazioni di
emissione 
 
(GU n. 218 del 19-9-2005- Suppl. Ordinario n.155)
Decreto Ministero Interno 02.08.2005

 

A decorrere dal 1° gennaio 2006 i comuni dovranno rilasciare ai cittadini,
all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, la
Carta d'Identità Elettronica (CIE), in attuazione del comma 2 dell'art.
7-vicies ter della legge 43/2005
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=3712> .

A tal fine le amministrazioni comunali dovranno predisporre entro il 31
ottobre 2005 i necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi
(INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) e redigere
il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.

Con il decreto del 2 agosto 2005 il Ministero dell'Interno ha dettato le
regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza,
individuando le singole responsabilità, in relazione all'attuazione dei
processi di emissione delle carte e di gestione delle informazioni
anagrafiche all'interno degli uffici comunali, e definendo altresì gli
standard minimi per la sicurezza, nonchè le modalità di attivazione del
collegamento all'INA e la procedura per l'attivazione delle postazioni di
emissione CIE.

(FONTE:Altalex, 26 settembre 2005)



MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 2 agosto 2005 

Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza
comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione
del comma 2 dell'articolo 7-vicies ter della legge 31 marzo 2005, n. 43.

(GU n. 218 del 19-9-2005- Suppl. Ordinario n.155)


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999,
n. 437;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000
concernente regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e
al documento d'identita' elettronici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 31 maggio 2005, n. 88;
Visto il comma 2, art. 7-vicies ter della legge 31 marzo 2005, n. 43, che
stabilisce che i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedano
entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti
all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)
presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (C.N.S.D.) ed alla
redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di
emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'Interno;
Considerato che il Piano di sicurezza comunale per la carta di identita'
elettronica «Piano di sicurezza comunale per la carta di identita'
elettronica: linee guida e metodologia per la redazione del piano», e' stato
sperimentato sul campo presso 3 comuni rappresentativi delle tipologie di
grande, di medio e di piccolo Comune;
Decreta:

Capo I

Principi generali

Art. 1.
D e f i n i z i o n i

1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «D.P.C.M.»: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre 1999, n. 437;
b) per «documento»: la carta d'identita' elettronica e/o il documento
d'identita' elettronico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri costituito dall'insieme del supporto fisico e dei
supporti informatici;
c) per «dati»: i dati identificativi della persona di cui all'art. 1, comma
1, lettera d) e gli altri elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b)
ad h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) per «S.S.C.E.»: il Sistema di sicurezza del circuito di emissione dei
documenti di identita' elettronica;
e) per «C.N.S.D.»: il Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero
dell'Interno costituito con il decreto del Ministro dell'interno del 23
aprile 2002;
f) per «I.N.A.»: l'Indice Nazionale delle Anagrafi istituito con legge 28
febbraio 2001, n. 26, sostituita dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, per la
fornitura dei servizi di convalida anagrafica durante l'emissione e l'uso
del documento;
g) per Backbone C.N.S.D.: la dorsale di sicurezza e certificazione del
C.N.S.D. per l'accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D.;
h) per «Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.»: la Porta di
accesso, attraverso il Backbone C.N.S.D., ai servizi del C.N.S.D. secondo
standard «busta di e-gov» di SPC;
i) per «Porta di accesso»: una «Porta di accesso ai domini applicativi del
C.N.S.D.»;
l) per «Porta di accesso del Comune»: la «Porta di accesso ai domini
applicativi del C.N.S.D.» situata presso il comune;
m) per «Porta di accesso della Prefettura-UTG»: la «Porta di accesso ai
domini applicativi del C.N.S.D.» situata presso la prefettura-UTG;
n) per «Porta di accesso del centro di allestimento periferico»:
la «Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.» situata presso un
centro di allestimento periferico;
o) per «Busta di e-gov»: il formato comune di interscambio tra porte di
dominio di enti diversi;
p) per «sito»: il sito Web della Direzione Centrale per i Servizi
Demografici, accedibile all'indirizzo internet
www.servizidemografici.interno.it
<http://www.servizidemografici.interno.it/> ;
q) per «quantita' di sicurezza, certificazione ed attivazione»:
le credenziali digitali e i software di sicurezza, monitoraggio e allarmi
forniti dal Ministero dell'interno;
r) per SPC: il Sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto
legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005;
s) per «domini applicativi»: i domini applicativi del C.N.S.D., ovvero
l'insieme dei servizi applicativi riferiti ad un'area (INA, AIRE, Stato
civile ...);
t) per «servizi applicativi»: i servizi applicativi dei singoli domini
applicativi del C.N.S.D.;
u) per «Protocollo XML-Soap»: il protocollo di trasporto della
«busta di e-gov del C.N.S.D.» che uniforma i messaggi scambiati con la Porta
di accesso;
v) per busta di e-gov del C.N.S.D.: la busta di e-gov relativa ai domini
applicativi del C.N.S.D.;
aa) per «Protocollo post http XML»: la trasmissione di un evento in formato
XML alla Porta di accesso;
ab) per «C.I.E.»: Carta di identita' elettronica;
ac) per «AIRE»: Anagrafe italiani residenti all'estero;
ad) per allegato A si intende il «Piano di sicurezza comunale per la carta
di identita' elettronica: linee guida e metodologia per la redazione del
piano». Per allegato B «Regole tecniche e di sicurezza per l'accesso ai
domini applicativi del C.N.S.D.».

Art. 2.
A d e m p i m e n t i

1. I Comuni devono, entro il 31 ottobre 2005, provvedere a redigere il piano
di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole
tecniche fornite dal Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art.
7-vicies ter, comma 2, della legge n. 43 del 31 marzo 2005.

Art. 3.
A l l e g a t i

1. L'allegato A «Piano di sicurezza comunale per la carta di identita'
elettronica: linee guida e metodologia per la redazione del piano» e
l'allegato B «Regole tecniche e di sicurezza per l'accesso ai domini
applicativi del C.N.S.D.» formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto.

Art. 4.
Funzioni dei comuni

1. I Comuni, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui
all'allegato A, devono redigere il Piano di sicurezza comunale per la carta
di identita' elettronica.
2. I Comuni, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui
all'allegato B, devono predisporre i necessari collegamenti all'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale per i Servizi
Demografici tramite porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.,
entro il 31 ottobre 2005.

Art. 5.
Redazione del piano di sicurezza comunale

1. I Comuni, ai fini della redazione del piano di sicurezza per la gestione
delle postazioni di emissione della carta di identita' elettronica, attuano
la seguente procedura operativa:
a) nomina del responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al
C.N.S.D.;
b) redazione del Piano di sicurezza comunale per la C.I.E.;
c) il Piano di sicurezza comunale per la C.I.E. deve essere sottoposto
all'approvazione della Prefettura-UTG.

Art. 6.
Collegamento al C.N.S.D.

1. Le amministrazioni e gli enti che, ai sensi della normativa vigente,
esercitano funzioni e svolgono compiti nell'ambito delle procedure di
produzione, trasmissione, formazione, rilascio, rinnovo, aggiornamento e
relativa verifica della C.I.E. si connettono al Centro Nazionale per i
Servizi Demografici tramite apposita porta di accesso, secondo le regole
tecniche e di sicurezza di cui all'allegato B al presente decreto. Per
l'attivazione del collegamento al C.N.S.D., le amministrazioni di cui al
presente comma attuano la seguente procedura operativa:
a) attivazione e gestione delle «quantita' di sicurezza, certificazione ed
attivazione» fornite dal Ministero dell'Interno;
b) predisposizione ed attivazione della porta di accesso;
c) predisposizione ed attivazione dei sistemi comunali per l'accesso ai
servizi applicativi del C.N.S.D.;
d) attivazione del collegamento all'INA tramite porta di accesso;
e) attivazione del collegamento tramite porta di accesso per l'emissione
C.I.E.


Capo II

Norme procedimentali

Art. 7.
Nomina del responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D.

1. Il Sindaco e' il Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al
C.N.S.D. e puo' delegare formalmente tale incarico ad un funzionario
comunale ritenuto idoneo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L'atto di nomina e' trasmesso al
Ministero dell'Interno e alla Prefettura-UTG, secondo le modalita' indicate
sul sito, entro il 31 agosto 2005.
2. Per i comuni che hanno provveduto alla nomina del «responsabile del
comune autorizzato all'attivazione del servizio di connessione al backbone
applicativo Indice Nazionale Anagrafi» si intende che lo stesso assume anche
il ruolo di responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D.
a meno che non venga comunicato dal Sindaco un diverso nominativo entro il
31 agosto 2005.
3. All'atto della nomina il responsabile comunale per la sicurezza degli
accessi al C.N.S.D. firma l'impegno alla riservatezza.
4. Il sindaco vigila sull'attivita' del delegato inviando semestralmente una
relazione sull'operato del responsabile comunale per la sicurezza alla
Prefettura-UTG.
5. Il Ministero dell'Interno provvede ad inviare al Sindaco le
«quantita' di sicurezza, certificazione ed attivazione» necessarie a:
a) abilitare la porta di accesso del Comune;
b) predisporre ed attivare i sistemi comunali per l'accesso ai servizi
applicativi del C.N.S.D.;
c) attivare il collegamento all'INA tramite porta di accesso del Comune;
d) attivare il collegamento per l'emissione C.I.E. tramite porta di accesso
del Comune.
6. Il Sindaco consegna al responsabile comunale per la sicurezza degli
accessi al C.N.S.D. le «quantita' di sicurezza, certificazione ed
attivazione» per gli adempimenti di competenza.
7. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D.,
ricevute le «quantita' di sicurezza, certificazione ed attivazione», e'
responsabile della corretta attivazione della porta di accesso del Comune e
di tutti i sistemi comunali che accedono ai servizi applicativi del C.N.S.D.
(sistemi per i servizi INA, sistemi per emissione C.I.E., etc.).

Art. 8.
Redazione piano di sicurezza comunale

1. Il piano di sicurezza comunale deve essere redatto, in conformita' alle
regole tecniche e di sicurezza di cui all'allegato A, ed inviato, in formato
digitale e cartaceo, ai fini della approvazione, alla Prefettura-UTG entro
il 31 ottobre 2005.
Successivamente il piano di sicurezza comunale deve essere aggiornato con
cadenza semestrale.

Art. 9.
Approvazione piano di sicurezza comunale

1. Il piano di sicurezza comunale e' emanato dal Sindaco che e' responsabile
della sua applicazione e della sua custodia in sicurezza presso la propria
«segreteria atti riservati». Il piano di sicurezza viene trasmesso alla
Prefettura-UTG, tramite CD-ROM, recante la firma indelebile del Sindaco e
creato secondo le modalita' previste dalla
«quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione», in busta sigillata
tramite ceralacca del Comune e consegnato per mezzo di messo comunale.
2. La Prefettura-UTG valuta, entro trenta giorni dalla consegna, il Piano di
sicurezza comunale per la C.I.E. secondo i criteri forniti dal Ministero,
con apposita verifica, ed esprime un parere, che puo' essere:
a) di approvazione totale;
b) di approvazione parziale: la Prefettura-UTG indica le modifiche da
apportare al piano della sicurezza;
c) di non approvazione.
3. In caso di approvazione parziale, il Comune e' tenuto a rivedere il piano
di sicurezza in base alle osservazioni effettuate dalla Prefettura-UTG. Il
piano di sicurezza con le modifiche effettuate deve essere quindi nuovamente
sottoposto alla Prefettura-UTG, con allegata la lista di verifica delle
modifiche effettuate, per l'approvazione.
4. In caso di mancata approvazione il Comune e' tenuto a rivedere il piano
di sicurezza in base alle osservazioni effettuate dalla Prefettura-UTG e
completare le eventuali parti mancanti. Il piano di sicurezza con le
modifiche effettuate deve essere quindi nuovamente sottoposto alla
Prefettura-UTG per l'approvazione.
5. Qualora il piano di sicurezza comunale non venga redatto nei termini
stabiliti dal presente decreto o non sia riveduto in caso di approvazione
parziale, il prefetto, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi
previsti dalla normativa vigente.
6. La Prefettura-UTG custodisce i piani di sicurezza comunali e ne trasmette
una copia al C.N.S.D., in formato digitale, tramite la porta di accesso
della prefettura-UTG.
7. la Prefettura-UTG svolge funzioni di vigilanza sulla corretta
applicazione del piano di sicurezza. A tal fine devono essere pianificate
apposite visite ispettive.
8. Il Comune, ai fini dell'emissione C.I.E., deve rendere operativo il Piano
di sicurezza comunale per la carta di identita' elettronica approvato dalla
Prefettura-UTG entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
9. Il Comune aggiorna, ogni sei mesi, il piano di sicurezza comunale e invia
le variazioni alla Prefettura-UTG unitamente alla lista di verifica delle
modifiche effettuate per l'approvazione. La Prefettura-UTG trasmette gli
aggiornamenti al C.N.S.D. tramite la porta di accesso della Prefettura-UTG.
10. Al fine di verificare la piena corrispondenza con le dotazioni
autorizzate dal Ministero dell'Interno, prima della attivazione del piano di
sicurezza il sindaco fa l'inventario delle «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione», della porta di accesso comunale e delle
postazioni C.I.E. con i relativi software, redigendo apposito verbale che,
costituendo parte integrante del piano di sicurezza, verra' trasmesso
unitamente allo stesso alla Prefettura-UTG.
11. Eventuali interventi modificativi o integrativi delle componenti
software e hardware di cui al precedente comma, dovranno essere
preventivamente autorizzati dal Ministero.
12. Le richieste di modifica o integrazione e le relative autorizzazioni
devono essere conservate in originale secondo le modalita' del successivo
art. 10.

Art. 10.
Quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione

1. Le «quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione» sono fornite
dal Ministero dell'Interno, protette da opportune credenziali, al Sindaco su
supporto tecnologico-informatico di archiviazione che contiene i seguenti
elementi:
a) credenziali digitali per l'identificazione univoca del Comune;
b) strumenti di sicurezza (agenti di controllo monitoraggio e allarme,
certificati digitali, dotazioni di servizio) richiesti per l'attivazione
della porta di accesso;
c) strumenti di sicurezza (certificati digitali, dotazioni di servizio)
richiesti per l'attivazione delle postazioni comunali autorizzate
all'accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D. tramite porta di accesso;
d) strumenti di sicurezza (agenti di controllo monitoraggio e allarme,
certificati digitali, dotazioni di servizio) richiesti per l'attivazione
delle postazioni C.I.E.
2. Il Comune, prese in carico le «quantita' di sicurezza, attivazione e
certificazione», deve provvedere alla loro custodia in sicurezza, in
coerenza con il Piano di sicurezza comunale per la C.I.E.
3. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D., dopo
apposita denuncia alle competenti autorita' di polizia, deve immediatamente
comunicare alla Prefettura-UTG ed al Ministero dell'Interno qualsiasi
avvenimento che comprometta la sicurezza delle «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione», quali smarrimento, furto o manomissione del
relativo supporto tecnologico-informatico di archiviazione, tramite
immediata comunicazione al call center del C.N.S.D.

Art. 11.
Attivazione della porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.

1. La porta di accesso del Comune ai domini applicativi del C.N.S.D.
identifica il punto di accesso autorizzato, presente presso la struttura
comunale, che consente la fruizione in sicurezza dei servizi erogati dal
C.N.S.D. stesso. La porta di accesso certifica quindi il punto di origine
delle comunicazioni, individuando univocamente il Comune che, tramite la
porta di accesso, si collega al C.N.S.D. Nessuna altra modalita' di
comunicazione e' quindi possibile tra Comune e C.N.S.D. Ciascun Comune deve
dichiarare la porta di accesso che utilizza per le comunicazioni con il
C.N.S.D., con modalita' telematiche che saranno pubblicate sul sito del
Ministero.
2. La procedura di attivazione di una porta di accesso deve essere
effettuata dal responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al
C.N.S.D. utilizzando le credenziali e le «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione» fornite dal Ministero dell'Interno. La
procedura operativa si articola nelle seguenti fasi:
- messa a disposizione delle componenti hardware conformi alle regole
tecniche e di sicurezza indicate dal Ministero, riportate nell'allegato B al
presente decreto, e pubblicate nel sito;
- configurazione dell'infrastruttura di rete comunale secondo le regole
tecniche e di sicurezza indicate dal Ministero, riportate nell'allegato B al
presente decreto, e pubblicate nel sito;
- attivazione, a cura del responsabile della sicurezza, e nel rispetto delle
regole di sicurezza del C.N.S.D., della porta di accesso. L'attivazione
consta delle seguenti fasi:
a) abilitazione della porta di accesso tramite «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione», attivazione del canale Backbone del C.N.S.D.,
attivazione degli agenti di controllo monitoraggio e allarme,
predisposizione del certificato digitale server per il colloquio secondo
standard SSL (Secure Socket Layer)
con i sistemi comunali;
b) registrazione, presso il C.N.S.D., della porta di accesso tramite
«quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione»;
c) verifica, sulla base della lista fornita con le «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione», che sulla porta di accesso sia presente tutto
il software autorizzato e necessario e che non sia presente software non
necessario e non autorizzato. A seguito della verifica viene compilato il
verbale di cui al comma 10 dell'art. 9. A garanzia del funzionamento in
sicurezza della porta, il software autorizzato viene firmato tramite
certificati digitali forniti con le «quantita' di sicurezza, attivazione e
certificazione»
al fine di impedirne qualsiasi manomissione. Una porta su cui sia presente
software non autorizzato non viene considerata abilitata alle sue funzioni e
quindi qualsiasi operazione effettuata tramite la stessa e' da considerare a
tutti gli effetti una violazione della sicurezza;
d) prova di comunicazione, effettuata tramite dotazione di servizio fornita,
della porta di accesso in termini di sicurezza e di dimensionamento dei
flussi di comunicazione con il C.N.S.D.
3. Alla conclusione delle suddette fasi il Ministero dell'Interno -
C.N.S.D. certifica la porta di accesso in funzione dei risultati della prova
di cui al punto precedente. Fara' seguito una comunicazione di
certificazione che perverra' al Comune sulla medesima porta di accesso.
4. Alla corretta conclusione delle fasi sopra descritte, la porta di accesso
si ritiene attivata e, quindi, e' ritenuta un punto di accesso al C.N.S.D.
riconosciuto ed autorizzato. La porta di accesso rappresenta il punto di
presa in carico delle comunicazioni provenienti dal Comune relative ai
flussi di aggiornamento INA e di emissione della C.I.E. e trasmissione al
C.N.S.D., tramite Backbone, di tali comunicazioni in apposita «busta di
e-gov» creata dalla porta stessa secondo le specifiche del Sistema Pubblico
di Connettivita'.
5. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. deve
controllare la corretta attivazione della porta di accesso, secondo le
regole tecniche e di sicurezza riportate nel presente decreto.
6. Presso ogni Comune, entro il 30 settembre 2005, deve essere attivata una
porta di accesso del Comune. Per i piccoli comuni, se l'unica postazione
presente e' la postazione attualmente usata per l'invio dei dati AIRE su
Backbone AIRE, la stessa deve essere utilizzata, previa attivazione secondo
la procedura descritta nel presente articolo, come porta di accesso del
Comune mantenendo anche le attuali funzioni svolte per l'AIRE.
7. La porta di accesso della Prefettura-UTG ai domini applicativi del
C.N.S.D. identifica il punto di accesso autorizzato, presente presso la
Prefettura-UTG, che consente l'accesso, in sicurezza, ai servizi erogati dal
C.N.S.D. stesso. Presso ogni Prefettura-UTG, entro il 31 ottobre 2005, deve
essere attivata una porta di accesso della Prefettura-UTG.

Art. 12.
Abilitazione dei sistemi anagrafici comunali ai servizi applicativi del
C.N.S.D.

1. I sistemi comunali devono accedere ai servizi del C.N.S.D.
esclusivamente tramite la porta di accesso. La procedura per l'attivazione
di un sistema anagrafico comunale e' la seguente:
a) abilitazione e registrazione del sistema comunale alla porta di accesso
per lo specifico servizio applicativo del C.N.S.D. tramite
«quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione»: dal supporto
tecnologico-informatico, di cui all'art. 8, fornito dal Ministero
dell'Interno vengono scaricati sul sistema comunale i certificati digitali
client forniti per l'abilitazione alla comunicazione, secondo standard SSL,
del sistema comunale stesso con la porta di accesso;
b) prova di comunicazione, effettuata tramite dotazione di servizio fornita,
relativa alla corretta configurazione e funzionamento dei canali di
comunicazione.
Le relative regole tecniche e di sicurezza di dettaglio sono riportate
nell'allegato B al presente decreto.
2. Al termine delle fasi sopra descritte, il sistema comunale si ritiene
attivato e, quindi, e' autorizzato ad inviare le informazioni (secondo
protocollo XML SOAP o Post HTTP XML) alla porta di accesso che crea la busta
di e-gov e la trasmette automaticamente, tramite Backbone, al servizio
applicativo del C.N.S.D. per cui e' stata effettuata l'attivazione.
3. I formati XML per la comunicazione tra sistema comunale e porta di
accesso sono forniti dal Ministero dell'Interno.
4. I sistemi comunali che accedono ai servizi del C.N.S.D. devono essere
registrati presso la porta di accesso.
5. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. ha il
compito di controllare l'attivazione e la registrazione dei sistemi
comunali, secondo le reali esigenze.
6. I livelli di sicurezza relativi ai sistemi e ai prodotti della porta di
accesso sono certificati, sulla base degli standard internazionali, dal
Ministero dell'Interno.

Art. 13.
Attivazione del collegamento all'INA

1. I sistemi comunali utilizzati per l'accesso all'INA, devono essere
attivati per l'accesso al servizio INA del C.N.S.D., tramite porta di
accesso, entro e non oltre il 31 ottobre 2005, coerentemente con il disposto
dell'art. 7-vicies ter della legge n. 43 del 31 marzo 2005.
2. I formati XML che devono essere utilizzati per inviare le interrogazioni
INA e gli aggiornamenti INA, sono forniti e pubblicati dal Ministero
dell'Interno sul sito.

Art. 14

Emissione CIE

1. Le postazioni C.I.E. devono accedere ai servizi del C.N.S.D. e,
attraverso questo, a SSCE esclusivamente tramite porta di accesso. Le
postazioni C.I.E. possono essere:
a) postazioni C.I.E. di «Front office» deputate all'acquisizione dei dati
anagrafici dei richiedenti e alla consegna e attivazione della C.I.E.;
b) postazioni C.I.E. di Back Office per l'allestimento della C.I.E. deputate
alla predisposizione e stampa dei supporti C.I.E.
sulla base dei dati anagrafici acquisiti al Front office;
c) postazioni C.I.E. di Back Office per l'elaborazione e le comunicazioni di
informazioni con il C.N.S.D. e, attraverso questo, con il SSCE;
d) postazioni C.I.E. che integrino due o piu' delle tipologie precedenti.
2. Per qualsiasi tipologia di postazione C.I.E. deve essere seguita la
seguente procedura di attivazione:
a) abilitazione della postazione C.I.E. tramite «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione»;
b) registrazione, da effettuarsi prima della installazione del software di
emissione C.I.E., della postazione C.I.E. sulla porta di accesso tramite
«quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione»; a seguito di tale
registrazione viene assegnato automaticamente un identificativo univoco alla
postazione di emissione che la abilita all'emissione della C.I.E. e che
viene utilizzato per tutte le comunicazioni con il Ministero dell'Interno ed
il circuito di emissione della C.I.E.;
c) attivazione degli agenti di controllo, monitoraggio e allarme forniti dal
Ministero dell'Interno e del software di emissione C.I.E.;
d) installazione e attivazione del software di emissione C.I.E.;
e) verifica, sulla base della lista fornita con le «quantita' di sicurezza,
attivazione e certificazione», che sulla postazione C.I.E.
sia presente tutto il software autorizzato e necessario e che non sia
presente software non necessario e non autorizzato. A seguito della verifica
viene compilato il verbale di cui al comma 10 dell'art. 9. A garanzia del
funzionamento in sicurezza della postazione C.I.E., il software autorizzato
viene firmato tramite certificati digitali forniti con le «quantita' di
sicurezza, attivazione e certificazione»
al fine di impedirne qualsiasi manomissione. Una postazione C.I.E. su cui
sia presente software non autorizzato non viene considerata abilitata alle
sue funzioni e quindi qualsiasi operazione effettuata tramite la stessa e'
da considerare a tutti gli effetti una violazione della sicurezza;
f) prova, effettuata tramite dotazione di servizio fornita, della corretta
configurazione dei canali di comunicazione.
Le relative regole tecniche e di sicurezza di dettaglio sono riportate
nell'allegato B al presente decreto.
3. Al termine delle fasi sopra descritte, la postazione C.I.E. si ritiene
attivata e, quindi, e' autorizzata ad inviare i flussi relativi
all'emissione C.I.E. alla porta di accesso. Tramite porta di accesso sono
garantiti i servizi di sicurezza per l'accesso ai sistemi distribuiti di
verifica dello stato dei certificati C.I.E.
4. Le regole tecniche e di sicurezza di cui agli allegati A e B al presente
decreto devono essere rispettate anche dagli eventuali centri di
allestimento periferici che potrebbero essere costituiti per la stampa della
C.I.E.
I Sindaci dei Comuni presso i quali saranno costituiti i centri di
allestimento dovranno nominare il responsabile del centro di allestimento
per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D.
5. Il Ministero dell'Interno controlla e verifica il rispetto dei vincoli di
sicurezza relativi all'intero processo di emissione C.I.E.
avvalendosi anche delle proprie infrastrutture tecnologiche di controllo,
monitoraggio e allarme.
6. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D., ha
il compito di controllare l'attivazione e la registrazione delle postazioni
C.I.E.
7. I livelli di sicurezza relativi ai sistemi e ai prodotti del circuito di
emissione della C.I.E. sono certificati, sulla base degli standard
internazionali, dal Ministero dell'Interno.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: Pisanu

Allegato A

LINEE GUIDA E METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione pag. 17 2. Riferimenti pag. 18 3.
Definizioni e acronimi pag. 19 4. Introduzione pag. 20 5. Obiettivi pag. 21
6. Principi generali pag. 21 6.1. Responsabilita pag. 22 6.2. Revisione ed
adeguamento del piano pag. 22 6.3. Vincoli pag. 22 7. Uso degli allegati e
risultati attesi pag. 22 8. La metodologia utilizzata per l'attuazione del
piano della sicurezza pag. 23

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1. Descrizione delle norme relative alla «sicurezza» pag. 27 1.1. Ambiti
relativi alla sicurezza pag. 27 1.2. La sicurezza nell'ITC (Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione) pag. 27 1.3. Il contesto
internazionale pag. 28 1.3.1. Applicare le BS7799 pag. 29 1.3.2.
Composizione delle norme BS7799 pag. 29 1.4. Il contesto nazionale pag. 30
1.5. Prospetto sintetico delle norme e degli standard di riferimento pag. 31

Allegato 2 - POLITICHE DI SICUREZZA E METODOLOGIA DI ATTUAZIONE DEL PIANO
DELLA SICUREZZA

1. Ambito di applicazione del piano della sicurezza comunale pag. 35 2.
Attuazione del piano della sicurezza comunale pag. 35 2.1. Definizione piano
di sicurezza versione alfa pag. 35 3. Descrizione dei macroprocessi di
emissione ed uso CIE pag. 37 3.1. Macroprocesso di caricamento dell'INA pag.
39 3.2. Macroprocesso di emissione della CIE pag. 40 3.3. Macroprocesso di
uso della CIE pag. 44 4. Politiche di sicurezza pag. 45 4.1. Politica e
standard di sicurezza (Security Policy) pag. 46 4.2. Organizzazione per la
sicurezza (Security Organization) pag. 47 4.3. Classificazione e Controllo
delle risorse (Asset Classification and Control) pag. 47 4.3.1. Inventario
delle risorse pag. 48 4.4. Sicurezza del personale (Personnel Security) pag.
48 4.5. Sicurezza materiale e ambientale (Physical and Environmental
Security) pag. 48 4.6. Gestione dei sistemi e delle reti (Computer and
Network Management) pag. 48 4.7. Controllo degli accessi (System Access
Control) pag. 49 4.8. Sviluppo e manutenzione dei sistemi (System
Development and Maintenance) pag. 50 4.9. Gestione della continuita' del
servizio (Business Continuity Management) pag. 50 4.10. Conformita'
(Compliance) pag. 52

Allegato 3 - REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA VERSIONE ALFA:
DEFINIZIONE STRUTTURA DI RIFERIMENTO, ANALISI E CLASSIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE OPERATIVE

1. Introduzione pag. 55 2. Come si utilizza questo allegato pag. 55 2.1.
Descrizione della struttura organizzativa, logistica e tecnologica di
riferimento per l'emissione e l'uso della CIE pag. 56 2.2. Descrizione dei
macroprocessi di emissione ed uso CIE pag. 56 3. Struttura generale,
modalita' organizzativa e struttura logistica di riferimento per l'emissione
e l'uso della CIE pag. 57 3.1. Presentazione del Comune pag. 57 3.2.
Descrizione dei Macroprocessi di emissione ed uso della CIE pag. 57 3.3.
Descrizione degli uffici e dei servizi pag. 57 3.4. Ruoli e figure
professionali per l'emissione e l'uso della CIE pag. 59 3.5. Descrizione dei
dispositivi installati pag. 61 3.6. Altre Informazioni sensibili per la
sicurezza pag. 62 3.6.1. Ubicazione dei servizi e degli uffici CIE negli
immobili pag. 62 3.6.2. Descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per
ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza CIE pag. 63 3.6.3. Elenco
del personale e sua assegnazione agli uffici pag. 64 4. Macroprocessi e
relativi flussi informativi di emissione ed uso CIE pag. 65 4.1. Il
macroprocesso di caricamento dell'INA pag. 65 4.1.1. Acquisizione delle
«quantita' di sicurezza, attivazione e certificazione» pag. 65 4.1.2.
Predisposizione Porta di Accesso ai Domini applicativi del CNSD pag. 70
4.1.3. Predisposizione ed attivazione dei sistemi comunali per l'accesso ai
servizi applicativi INA del CNSD pag. 75 4.1.4. Allineamento dei codici
fiscali con gli archivi dell'Anagrafe Tributaria pag. 78 4.1.5. Primo
caricamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi pag. 84 4.1.6.
Aggiornamento continuo dell'Indice Nazionale delle Anagrafi pag. 87 4.2. Il
macroprocesso di emissione CIE pag. 90 4.2.1. Nomina del responsabile della
sicurezza CIE pag. 91 4.2.2. Predisposizione delle Postazioni di Emissione
pag. 92 4.2.3. Attivazione delle Postazioni di Emissione ai servizi
applicativi di emissione CIE del CNSD pag. 93 4.2.4. Acquisizione delle
quantita' di sicurezza pag. 95 4.2.5. Acquisizione delle CIE inizializzate
pag. 98 4.2.6. Rilascio CIE ai cittadini pag. 100 4.3. Il macroprocesso di
uso della CIE pag. 109 4.3.1. Abilitazione di una postazione di lavoro al
riconoscimento in rete dei cittadini che accedono tramite CIE ai servizi
comunali pag. 110 4.3.2. Abilitazione di un server comunale per
l'identificazione in rete dei cittadini che accedono tramite CIE ai servizi
in rete del Comune pag. 111

Allegato 4 - SCHEDE DI ATTUAZIONE DELLA VERSIONE ALFA DEL PIANO SICUREZZA
DEI COMUNI: CLASSIFICAZIONE MINACCE, VULNERABILITA' E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

1. Introduzione pag. 115 2. Schede di classificazione delle minacce e delle
vulnerabilita pag. 115 3. Minacce e vulnerabilita pag. 170 3.1. Minacce pag.
170 3.2. Vulnerabilita pag. 173 4. Valutazione del rischio pag. 176 4.1.
Modalita' di compilazione ed uso della tabella di valutazione del rischio
pag. 176 5. Trattamento del rischio pag. 178 6. Attuazione dei trattamenti
pag. 180 7. Definizione delle procedure operative pag. 180 7.1. Modulo di
definizione e descrizione delle procedure operative pag. 181 7.2. Procedure
operative obbligatorie pag. 182

Allegato 5 - MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DEL PIANO

1. Introduzione pag. 187 2. Schede di attuazione, monitoraggio e validazione
del piano di sicurezza pag. 187 2.1. Schede di attuazione pag. 187 2.2.
Schede di monitoraggio e validazione pag. 189

Allegato 6 - MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL PIANO

1. Descrizione delle attivita pag. 193 1.1. Variazioni della struttura
organizzativa, logistica e tecnica pag. 193 1.2. Analisi e classificazione
dei processi interessati pag. 194 1.3. Classificazione minacce,
vulnerabilita' e valutazione del rischio pag. 195 1.4. Variazioni delle
procedure operative pag. 197

Allegato 7 - DOCUMENTO OPERATIVO PER I COMUNI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL
PIANO DI SICUREZZA

1. Introduzione pag. 201 2. Indice Piano di Sicurezza pag. 201

----> Vedere allegato da pag. 17 a pag. 112 <----

----> Vedere allegato da pag. 113 a pag. 195 <----

Allegato B

REGOLE TECNICHE E DI SICUREZZA PER L'ACCESSO AI DOMINI APPLICATIVI DEL CNSD

INDICE

1. Introduzione pag. 201 2. Attivazione Porta di accesso ai domini
applicativi del CNSD pag.
202 2.1. Requisiti hardware e software di base pag. 203 2.2. Requisiti di
connettivita' della Porta di accesso ai domini applicativi del CNSD pag. 204
3. Accesso al dominio applicativo INA del CNSD pag. 207 3.1. Accesso al
dominio applicativo INA del CNSD - Requisiti di connettivita' tra sistemi
comunali e Porta di accesso ai domini applicativi del CNSD pag. 208 4.
Accesso al dominio applicativo CIE del CNSD pag. 209 4.1. Accesso al dominio
applicativo CIE del CNSD - Requisiti di sicurezza e connettivita' tra
sistemi CIE e Porta di accesso ai domini applicativi del CNSD pag. 211

----> Vedere allegato da pag. 201 a pag. 212 <----

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Avv. Barbara Gualtieri
Direttore Osservatorio Csig Firenze
www.csig.it









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