[e-privacy] Proroghe nel dettaglio da Altalex

Avv. Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Tue Dec 27 12:06:50 CET 2005


 


Decreto milleproroghe: privacy, digitale terrestre, scuola, condono edilizio

Decreto Legge approvato dal CdM il 22.12.2005
 
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Approvato il c.d. "decreto milleproroghe" che differisce talune scadenze
previste da disposizioni legislative.

Il provvedimento contiene, tra le altre, le seguenti proroghe:

*	al 31 marzo 2006 del termine per l'adozione delle nuove misure
minime di sicurezza e del DPS - documento programmatico sulla sicurezza
(art. 180, 1° co. Codice della Privacy); 

*	al 30 giugno 2006 del termine per l'adempimento all'obbligo
dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un
incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy); 

*	al 30 giugno 2006 l’affidamento alla Banca nazionale del lavoro
della gestione finanziaria provvisoria del Fondo per le attività
cinematografiche, al fine di evitare soluzione di continuità nell’erogazione
dei finanziamenti e negative ripercussioni al settore ed all’indotto; 

*	al 31 dicembre 2006 la privatizzazione, trasformazione e fusione di
alcuni enti pubblici; alla medesima data la disciplina per il funzionamento
dell’Istituto per la storia del risorgimento italiano; 

*	al 30 giugno 2006 l’adeguamento, da parte delle imprese
turistico-ricettive che abbiano presentato richiesta di nulla osta entro il
30 novembre 2004, alle prescrizioni antincendio; 

*	per tutto l’anno scolastico 2006-2007 la possibilità di iscrivere
alla scuola dell’infanzia bambini e bambine che compiono tre anni entro il
28 febbraio; 

*	al 30 giugno 2006 l’utilizzazione di personale nel programma
Socrates da parte dell’INDIRE; 

*	al 30 aprile 2006 l’integrazione della documentazione prevista dalla
normativa sul condono edilizio ad integrazione della domanda di definizione
dell’illecito,in considerazione dei ritardi nell’aggiornamento di taluni
catasti regionali; 

*	al 30 aprile 2007 la permanenza in carica, nella attuale
composizione, del Consiglio nazionale degli studenti universitari; 

*	al 30 giugno 2006 l’obbligo di equipaggiare con strisce
retroriflettenti autoveicoli, rimorchi e semirimorchi già in circolazione e
adibiti al trasporto di cose o classificati per uso speciale (massa
superiore a 3,5 t); al 1° gennaio 2007 l’obbligo per i medesimi veicoli di
nuova immatricolazione (ma con massa superiore a 7,5 t) di dotarsi di
dispositivi di nebulizzazione dell’acqua in caso di pioggia; 

*	entro l’anno 2008 la completa conversione del sistema televisivo su
frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale, in
sintonia con indirizzi europei in materia; 

*	al 31 dicembre 2006 la possibilità di iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di
quindici dipendenti 

*	al 30 aprile 2006 la permanenza in carica del Consiglio
universitario nazionale; 

*	al 28 febbraio 2006 l’adeguamento degli impianti di incenerimento e
coincenerimento esistenti alle nuove prescrizioni previste dall’Unione
europea; 

*	al 31 dicembre 2006 le procedure di trasformazione e fusione di enti
pubblici, finalizzate a ridurre la spesa e a migliorare efficienza e qualità
dei servizi;

Prevista anche una proroga, in coerenza con la decisione della Commissione
europea, della determinazione delle modalità di applicazione del credito
d’imposta per giovani imprenditori agricoli.

(Altalex, 27 dicembre 2005)



DECRETO-LEGGE RECANTE “DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONSEGUENTI PROVEDIMENTI URGENTI”

(Testo approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2005)


Art. 1

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di
competenza dell’ex Agensud )

	

1.	All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 


	

	

2.	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione
delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui
all’articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso
alla stessa data. 


	

Art. 2

(Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie
tecniche)

1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno 2006".

Art. 3

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

	

1.	Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31
dicembre 2005 dall’articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui
alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia
intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



	

2.	Il termine per la revisione dello Statuto, l’approvazione del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto per la storia
del Risorgimento italiano e per il rinnovo dei relativi organi statutari, è
prorogato al 31 dicembre 2006. 

Art. 4

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)

	

1.	Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali,
intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie
del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio
2006 dall’articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, è
ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2006. 


	

Art. 5

(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture recettive
esistenti)

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti
previsti per la messa a norma delle strutture ricettive, previsto
dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2006, per le imprese che abbiano presentato la
richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

Art. 6

(Iscrizioni alla scuola dell’infanzia)

1. All’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole:
"2003 – 2004, 2004 – 2005 e 2005 – 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"2003 –2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006 e 2006 – 2007".

Art. 7

(Università "Carlo Bo" di Urbino)

	

1.	All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le
parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro
dieci mesi". 


	

Art. 8

(Personale docente e non docente universitario)

1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già
prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 10 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Art. 9

(Programma Socrates)

	

1.	L’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la
ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2006, per la
realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all’articolo 11
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306. 


	

Art. 10

(Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali)

	

Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche: 


	

a) all’articolo 180: 

	

1.	al comma 1 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2006"; 


	

	

2.	al comma 3 le parole: "31 marzo 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2006"; 


	

b) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: " 28 febbraio 2006".

Art. 11

(Procedura di integrazione documentale in materia edilizia)

1. L’integrazione documentale prevista nell’allegato 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere
effettuata entro il 30 aprile 2006.

Art. 12

(Diritto annuale delle camere di commercio)

1. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole: "2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "2004, 2005 e 2006".

Art. 13

(Edilizia residenziale pubblica)

	

All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30
aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007". 

I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli
articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già
prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 19-quinquies del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007. 

Art. 14

(Misure per l’organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la
terzietà delle reti)

1. All’articolo 1-ter , comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le
parole: "1° luglio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2012".

Art. 15

(Prosecuzione attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)

	

All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le
parole: "per l’anno 2005" sono inserite le seguenti: "e per l’anno 2006". 

Art. 16

(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)

	

All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le
parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006". 

Art. 17

(Permanenza in carica del Consiglio nazionale studenti universitari)

1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai
sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in
carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007.

Art. 18

(Codice della strada)

	

All’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche: 


	

a.	al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"; 


	

	

b.	al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli
autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose,
di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con
dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua
in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.". 


	

Art. 19

(Semplificazione e qualità normativa, nonché strumenti di monitoraggio e
valutazione)

	

I componenti della Commissione di cui all’articolo 3, comma 6-duodecies, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata "Commissione per la semplificazione
e la qualità della regolazione", durano in carica tre anni. Due di detti
componenti sono nominati sentito il Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
svolgimento delle proprie competenze in materia normativa la Commissione si
avvale del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione
dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell’attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti
da ciascun Ministro, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, al fine di consentire l’adeguamento di questi ultimi al
sistema informativo messo a punto dal Ministro per l’attuazione del
programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio 2006. 

All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modifiche: 

a) al comma 6–duodecies, dopo le parole "da un numero massimo di", la parola
"venti" è sostituita dalla seguente: "trenta"; e dopo le parole "dirigenti
delle amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti "esperti nelle
materie economiche e statistiche";

b) al comma 6–terdecies, dopo le parole "e il funzionamento."è aggiunto il
seguente periodo: "Le professionalità amministrative della segreteria
tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all’interno delle
amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità.
A tal fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla
riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e
utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie".

Del supporto tecnico fornito dalla Commissione per la semplificazione e la
qualità delle regolazione si avvale un apposito comitato interministeriale
di indirizzo (di seguito denominato Comitato), cui è attribuita l’attività
di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di
qualità della regolazione. il Comitato è presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del
Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della funzione pubblica.
Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo
l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di
Autorità regionali e locali, nonché di associazioni di categoria. 

Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione
per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,
di riassetto e di qualità della regolazione per l’anno successivo. Il piano,
sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e
trasmesso alle Camere. 

Il Comitato verifica, durante l’anno, lo stato di realizzazione degli
obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato: 

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di
impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della
semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

b) può richiedere un approfondimento dell’esame delle iniziative normative
del governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate
relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli
obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 5, anche avvalendosi
degli strumenti di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione,
anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di
comunicazione e di formazione;

d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il
monitoraggio successivo dell’efficacia delle misure di semplificazione
introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario,
interventi correttivi; 

e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni
rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove
possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e
coordinando la consultazione in via telematica di cui all’articolo 18 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all’articolo 55 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.

Ai fini dell’attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate
dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le
politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone
comunicazione al Comitato. 

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
dell’articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato
acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della
regolazione e osservazioni per l’adozione di strumenti comuni nell’ambito
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di
semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell’impatto
della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli
minimi essenziali di semplificazione dell’attività di impresa che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una
misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le Regioni possono
imporre in ciascun settore di attività. 

Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui
al comma 1. Per l’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 14 della
legge n. 246 del 2005 ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai
sensi dell’articolo 14, 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in
tal caso non va acquisito il relativo parere previsto dall’articolo 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine la dotazione organica dei presidenti
di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare
alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l’invarianza
della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione
organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa
Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un
contingente di quindici unità, individuate nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di comando. 

Per la definizione delle linee guida di cui al comma 2, nonché per lo
svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e verifica dello stato
di attuazione del programma di Governo in relazione ai provvedimenti
emanati, degli effetti di questi ultimi e per i conseguenti aspetti di
comunicazione istituzionale, nell’anno 2006 il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’attuazione del
programma di governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e
composta dal Capo del dipartimento degli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice
presidente, e da un numero massimo di dieci componenti scelti tra le
categorie di cui all’articolo 3, comma 6–duodecies, del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80. Il Comitato tecnico è assistito da una segreteria tecnica. 

La nomina dei componenti del Comitato tecnico di cui al comma 10 è disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
l’attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina
altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione
di spesa di cui al comma 5, con successivo decreto dello stesso Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti ai predetti componenti. 

Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall’anno 2008 si provvede ai sensi
dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Per l’attuazione dei commi 10 e 11 è autorizzata la spesa massima di 500.000
euro per l’anno 2006, a valere sull’autorizzazione di spesa per l’anno 2006,
di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Art. 20

(Giurisdizioni)

	

I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della
proroga disposta dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4,
comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di
cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati
nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006. 

All’articolo 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le
parole "nei primi quindici giorni del mese di gennaio" sono sostituite dalle
seguenti: "nei primi quattro mesi dell’anno". 

La disposizione di cui alla lettera e), comma 97, dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita
l’assunzione prioritaria degli idonei dell’ultimo concorso a posti di
consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004. 

Per la finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del consiglio di
Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1 gennaio 2006, a valere
sui fondi stanziati da tale data per il funzionamento della giustizia
amministrativa. 

Art. 21

(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze
terrestri)

	

All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole:
"entro l’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro l’anno 2008. A
tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa
conversione". 

Art. 22

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

	

1.	All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, dopo le parole: "può essere prorogato" sono aggiunte le seguenti: ",
sulla base di specifici accordi in sede governativa," e, al secondo periodo,
le parole: "43 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "63 milioni
di euro". 


	

	

2.	All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come da ultimo modificato dall’articolo 6-septies , del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314,convertito, con modificazioni, dalla,legge 1° marzo
2005,n. 26, le parole: " 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole: "
31 dicembre 2006" e dopo le parole: " per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005" sono aggiunte le parole: " e di 45 milioni di euro per il 2006". 


	

Art. 23

(Consiglio universitario nazionale)

1. In attesa dell’approvazione del provvedimento di riordino, il Consiglio
universitario nazionale (CUN) già prorogato, nella sua attuale composizione,
fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
resta in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato e,
comunque, non oltre il 30 aprile 2006.

Art. 24

(Alimentazione del ruolo tecnico logistico dell’ Arma dei carabinieri)

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
le parole: "per gli anni dal 2001 al 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni dal 2001 al 2007".

Art. 25

( Incenerimento dei rifiuti)

All’articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, le parole " 28 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: " 28
febbraio 2006".

Art. 26

( Disposizioni in materia di energia e attività produttive )

	

1.	Il termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma
5, del decreto,legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31
dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009,
qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del
citato articolo 15. 


	

	

2.	I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati
di un anno, con atto dell’ente locale affidante o concedente, per comprovate
e motivate ragioni di pubblico interesse. 


	

	

3.	Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 del citato
articolo 15, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo
transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell’atto di affidamento o di
concessione. 


	

	

4.	I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale
ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al
dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di
approvazione delle risultanze finali dell’intervento. 


	

	

5.	I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge , previsti per l’adeguamento alle prescrizioni
contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in
atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti: 


	

	

6.	A decorrere dall’anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze
nell’azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per
la piena attuazione delle funzioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di
politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all’articolo 1,
comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilita in 35 milioni
di euro annui. Al relativo maggior onere pari al 17.375.000,00 euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 


	

	

a.	dalla " messa in esercizio dell’impianto ", intesa come data di
avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo; 


	

	

b.	dalla " entrata in esercizio dell’impianto ", intesa come data
successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l’impianto,
nel suo complesso risulta in funzione nelle condizioni operative definitive
ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera
a base oraria. 


	

Art. 27

( Differimento termini in materia di assicurazioni )

1. L’efficacia dell’articolo 1 – bis , comma 1, secondo periodo della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall’articolo 353 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, decorre dal 1° gennaio 2007.

Art. 28

( Disposizioni in materia di catasto )

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai
sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’esercizio delle funzioni
previste dall’articolo 66 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998,
è prorogato di un anno.

Art. 29

( Fondo meccanizzazione legge n. 910/66)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le
parole " 31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007".

Art. 30

( Disposizioni in materia di Consorzi agrari )

1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: " Decorso il predetto termine, entro trenta
giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della
composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria".

2. All’articolo 12, comma 1-bis , del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
apportate le seguenti modificazioni:

	

a.	le parole: " di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410"; 


	

	

b.	dopo le parole: " di liquidazione, valuta ", sono aggiunte le
seguenti: " di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter; 


	

3. All’articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma
1-bis, è aggiunto il seguente: 1-ter. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei
consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti
alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato".

Art. 31

( Personale del Ministero degli affari esteri )

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni
internazionali, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1 e 10 del
D.P.R. 6 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006".

Art. 32

( Trasformazione e soppressione di enti pubblici )

1. All’articolo 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, primo periodo le
parole " 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre
2006".

Art. 33

( Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: "
nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e nei limiti della
somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al
2009" sono sostituite dalle seguenti: nel limite della somma di dieci
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010", e le parole
: " da emanarsi entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "
da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di
approvazione del regime di aiuti al presente comma".

Art. 34

( Disposizioni in materia di fiscalità d’impresa )

I termini per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I
termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

Art. 35

(Controllo sulla gestione degli enti)

1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l’invio ai ministeri
vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta
giorni per gli enti che, a decorrere dall’anno 2006, effettuano la
trasmissione in via telematica ai predetti ministeri nonché, insieme ai
conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono
obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall’esercizio
2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i
ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità
applicative della presente disposizione, incluse quelle occorrenti per la
fase della sua prima attuazione.

Art. 36

( Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ai sensi
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68-70)

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per
l’anno 2005 dall’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, costituiscono il patrimonio della Fondazione, appositamente costituita
dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell’Esposizione
permanente del design italiano e del made in Italy , di cui ai commi 68 e 69
del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il
28 febbraio 2006 al fine di favorirne l’immediata operatività.

Art. 37

( Rideterminazione dei valori d’acquisto )

1. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, sono differiti al 15 gennaio 2006.










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