[e-privacy] Dati sanitari i busta chiusa

Avv. Barbara Gualtieri mail at avvocatogualtieri.it
Thu Nov 4 16:39:04 CET 2004


Privacy: la trasmissione di dati sanitari deve avvenire in busta chiusa 
Garante Privacy , newsletter 18.10.2004


La trasmissione dei dati sanitari deve sempre avvenire in busta chiusa,
mentre gli allegati alle note di trasmissione devono essere presenti
soltanto se indispensabili.

Lo ha segnalato il Garante della Privacy, nella newsletter 18-31 ottobre
2004, riportando il caso di un cittadino che, dopo essersi sottoposto ad
accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da causa di
servizio, lamentava il fatto che i referti gli fossero stati comunicati
dall'amministrazione di appartenenza, tramite il messo comunale,
dall'amministrazione di appartenenza spillati ad una nota di
accompagnamento, anziché custoditi in busta chiusa.

(Fonte: Altalex.it)

Garante per la protezione dei dati personali


Newsletter 18-31 ottobre 2004


DATI SANITARI IN BUSTA CHIUSA

Risultati della visita medica sotto gli sguardi di tutti. Il Garante dà
ragione ad un dipendente comunale

Si sottopone ad accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da
causa di servizio e i referti gli vengono comunicati, tramite il messo
comunale, dall'amministrazione di appartenenza spillati ad una nota di
accompagnamento, anziché custoditi in busta chiusa. 

E' successo ad un dipendente comunale che, indignato dall'accaduto ritenuto
lesivo della sua riservatezza, dopo una prima istanza rivolta al datore di
lavoro in cui chiedeva conto di questa procedura, insoddisfatto della
risposta ricevuta, ha presentato ricorso al Garante. L'Autorità gli ha dato
ragione ed ha ordinato all'ente locale di conformarsi al rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. Entro la fine di
novembre il comune dovrà comunicare al Garante misure di sicurezza,
istruzioni al personale, procedure adottate per la tutela dei dati. 

Quando le amministrazioni pubbliche trattano informazioni personali, a
maggior ragione se vi sono riferimenti alla salute, alla vita sessuale, alle
convinzioni religiose ecc., hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e
precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati. Dati sanitari, quindi, in busta chiusa e
allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili.

Nel caso in esame il Garante ha ritenuto illecite sia le modalità di
circolazione dei dati all'interno dell'ente (redazione di documenti, invio
di note, loro protocollazione), sia quelle di comunicazione all'interessato
ed ha richiamato l'amministrazione all'adozione di soluzioni che permettano
di svolgere le funzioni istituzionali eliminando ogni occasione di superflua
conoscibilità dei dati sulla salute, anche da parte degli incaricati del
trattamento, compresi i messi notificatori (dati sanitari in busta chiusa,
inviti a ritirare personalmente un documento presso l'ufficio competente,
comunicazione telematica direttamente all'interessato). Contrariamente a
quanto sostenuto dal Comune, infatti, nelle note recapitate all'interessato
erano presenti riferimenti a procedure per il riconoscimento di patologie
contratte in servizio, e a esami clinici ai quali il dipendente doveva
sottoporsi: tutti dati idonei a rivelare lo stato di salute secondo quanto
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Avv. Barbara Gualtieri





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