[e-privacy] Sui log- Sent. 1856/2003 (Corte dei Conti)

Avv.Barbara Gualtieri barbaragualtieri at libero.it
Sun Jan 25 22:12:56 CET 2004


Vi segnalo questa  Sentenza, n° 1856 del 2003 - del 12 febbraio 2003,
dep. il 13 novembre 2003, segnalatami da altra lista.
 Per esteso qui (su una riga):

http://www.corteconti.it/La-Corte-n/Piemonte/Sezione-gi/Novit--giu/Sentenza-n.1856-2003-del-13-novembre.doc


Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
Presidente: F. De Filippis - Relatore: T. Parisi


...omissis.....

"il Centro di elaborazione dati del Comune in parola aveva appurato, già da
qualche tempo, che la rete informatica era stata oggetto di incursioni di
virus provenienti da collegamenti internet su siti non istituzionali.
Le registrazioni disponibili consentivano di individuare non soltanto la
postazione lavorativa incriminata, quella del Dr. R.M., ma anche il
dettaglio di tutti gli accessi ad internet nel periodo compreso tra
l'1.06.2001 ed il 30.11.2001, con approfondita e specifica descrizione del
tipo di sito visitato; i dati elaborati indicavano che il funzionario in
narrativa si sarebbe collegato, ripetutamente e con sistematicità, a siti
non istituzionali.
"

....omissis....

"In data 24 luglio 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania adottava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierno
convenuto, per i fatti esposti in rassegna, contestandogli i reati di cui
agli articoli 314, 323 e 640, 2° comma, del Codice Penale.
Con riferimento al prefato procedimento penale, appare utile rammentare che
le apparecchiature elettroniche, come quella in dotazione all'odierno
convenuto, conservano la memoria delle operazioni digitate e, pertanto,
garantiscono la possibilità di eseguire la ricognizione analitica in merito
alla tipologia ed alla durata dei collegamenti effettuati; in tale ottica,
con relazione di perizia tecnica affidata dalla Procura della Repubblica di
Verbania al Prof. Enzo M., è stata compiuta l'analisi dei files di "Log"
generati dal programma in uso nel Comune di Arona, giungendo alla
conclusione secondo cui la durata dell'utilizzo illecito del servizio
internet sulla postazione del Dr. R.M., nel periodo di tempo compreso tra
giugno e novembre 2001, ammonterebbe a circa 250 ore."

...omissis...

"Per quanto concerne la prima censura, incentrata sul divieto di utilizzare,
da parte del datore di lavoro, impianti audiovisivi ed altre apparecchiature
finalizzate a svolgere un controllo a distanza dei lavoratori, con
conseguente violazione della normativa a tutela della privacy, questi
Giudici ritengono che la stessa debba essere disattesa.
Il Collegio, infatti, non ravvisa nell'operato del Comune di Arona alcun
comportamento invasivo preordinato al controllo recondito dell'attività del
proprio dipendente, ma semplicemente l'impiego, con verifiche svolte ex
post, di un tipo di software in uso a molte Pubbliche Amministrazioni in
grado di registrare i dati inerenti agli accessi degli utenti collegati alla
rete, non solo per finalità di repressione di comportamenti illeciti, ma
anche per esigenze statistiche e di controllo della spesa.
Del resto, non risulta che i controlli siano stati concomitanti all'attività
lavorativa dell'odierno convenuto, ma sono stati disposti soltanto a
posteriori, in funzione di significative e ripetute anomalie rappresentate
da incursioni di virus provenienti da siti non istituzionali;
l'utilizzabilità e l'efficacia nel presente giudizio dell'intero materiale
probatorio raccolto, quindi, non può essere, ad avviso di questi Giudici,
posta in discussione."


...omissis...

"Relativamente alla seconda censura, quella concernente l'asserito difetto
di responsabilità del proprio assistito, la difesa propugna la tesi secondo
la quale altre persone ignote diverse dal convenuto avrebbero potuto avere
facile accesso al p.c. in dotazione a quest'ultimo; il Dr. R.M.,
ripercorrendo quanto esposto analiticamente nell'atto defensionale, era
solito accendere il p.c. al mattino, per approntare subito tutti gli
strumenti di lavoro, con spegnimento del medesimo alla sera, prima di
lasciare l'ufficio. Durante la giornata, il Dirigente in parola era
costretto, per motivi di servizio, ad assentarsi dalla postazione di lavoro,
anche per diverse ore, allo scopo di recarsi in altri uffici o partecipare a
riunioni, lasciando conseguentemente il p.c. in funzione ed abilitato al
collegamento alla rete di internet, essendo la "password" personale già
inserita.
Le richiamate considerazioni si appalesano infondate e non possono trovare
accoglimento.
Sulla specifica questione, il Collegio non condivide le conclusioni
prospettate dalla difesa, relativamente all'asserita possibilità per la
quale chiunque avrebbe potuto navigare in internet con il p.c. in dotazione
all'odierno convenuto e la "password" avrebbe potuto essere conosciuta da
altri soggetti, quali gli addetti al C.E.D., sul rilievo che, se ciò non si
può certamente escludere in via di fatto, residua, tuttavia, un
comportamento negligente, inescusabile e gravemente colposo del Dr. R.M., il
quale, per sua espressa ammissione, si allontanava dal proprio ufficio per
diverse ore al giorno lasciando il locale aperto ed il p.c. acceso,
incustodito e con la parola chiave inserita. Il contegno serbato con
sistematicità dal citato Dirigente, connotato dal mancato esercizio di
quelle minime, possibili e semplici cautele procedimentali che la situazione
richiedeva, da considerarsi oltremodo censurabile, poiché posto in essere da
una figura lavorativa che ricopriva un ruolo di vertice nell'organigramma
dell'Ente locale, depone a favore di una diretta imputabilità del danno,
sotto il profilo eziologico, all'odierno convenuto.
Tale assunto appare suffragato anche da un ulteriore particolare, non scevro
di un elevato valore sintomatico: se, infatti, gli accessi ai siti non
istituzionali effettuati dalla postazione del prefato Dirigente non fossero
stati dal medesimo compiuti, egli, in qualità di legittimo possessore del
p.c., avrebbe dovuto, verosimilmente, avvedersi dell'uso improprio da parte
di ignoti dell'apparecchio in dotazione, comunicando le anomalie riscontrate
ai competenti servizi dell'Ente di appartenenza, considerato che l'utilizzo
illecito si è protratto costantemente per alcuni mesi; risulta, al
contrario, che i primi accertamenti sono stati avviati a seguito delle
rilevazioni e delle conseguenti segnalazioni del C.E.D. del Comune di Arona.
"


...omissis...

"le rilevazioni dei files di "Log", se da un lato consentono di verificare
l'esistenza e la durata di un collegamento alla rete, non sono ovviamente in
grado di dimostrare che il soggetto connesso sia, in quel determinato
intervallo temporale, dedito esclusivamente alla consultazione del sito
ricercato, ben potendo dedicarsi ad ogni altra attività lavorativa
rientrante nelle proprie mansioni, pur se il p.c. rimane, durante le ore
medesime, collegato ad internet; in altre parole, non sarebbe in alcun modo
possibile ritenere accertata e provata la precisa coincidenza tra ore di
collegamento e ore prive di qualsivoglia prestazione lavorativa, per trarre
l'esistenza e l'entità di un danno che, in base soltanto ai suddetti
elementi, non è determinato, né logicamente determinabile.
In merito al profilo della determinazione del danno patrimoniale, il
Collegio muove da un dato oggettivo, nonostante le osservazioni critiche
inerenti al grado di sicurezza della rete formulate nella perizia di parte
privata stilata da F. Paolo, da reputarsi sufficientemente preciso,
acclarato con dovizia di argomentazioni tecniche dalla relazione del Prof.
M. e dai rilevamenti elaborati dal C.E.D. del Comune di Arona: dal p.c. in
uso all'odierno convenuto sono stati effettuati accessi a siti non
istituzionali della rete internet pari a circa 250 ore di collegamento nel
periodo interessato; tali connessioni, in ragione di quanto precedentemente
esposto circa il comportamento gravemente colposo del Dr. R.M., associato
alla circostanza corroborante attinente all'esame incrociato del riepilogo
delle giornate di presenza e degli orari di entrata e di uscita dello
stesso, sono da ritenersi direttamente imputabili al Dirigente in parola."





More information about the E-privacy mailing list