[e-privacy] Comuni: niente nomi dei pignorati su manifesti e avvisi pubblici

Avv. Barbara Gualtieri barbaragualtieri at libero.it
Mon Feb 23 17:12:05 CET 2004


Comuni: niente nomi dei pignorati su manifesti e avvisi pubblici
http://www.altalex.it/index.php?idnot=2475
Gli enti locali devono valutare sempre l'effettiva necessità di riportare
dettagliate informazioni nelle deliberazioni da pubblicare

(Garante della Privacy, NEWSLETTER 9-15 febbraio 2004)

Il comune non può indicare nome e cognome di un debitore, sottoposto a
pignoramento, nei manifesti recanti avvisi pubblici, come la convocazione
del Consiglio comunale. Per portare a conoscenza della cittadinanza i temi
all'ordine del giorno della seduta consiliare è sufficiente indicare l'
oggetto e la sentenza di esecuzione del tribunale senza specificare i
nominativi delle parti.

Lo ha stabilito il Garante esaminando il ricorso di una ex dipendente di un
comune ed assessore della precedente giunta, che si era trovata al centro
dei commenti dei compaesani dopo l'affissione dell'avviso della seduta
consiliare nelle strade del centro e delle frazioni.

Nell'avviso pubblico, tra i punti all'ordine del giorno, vi era anche il
riconoscimento di un debito che il comune avrebbe dovuto iscrivere fuori
bilancio a seguito di sentenza, per non aver proceduto a suo tempo al
pignoramento del quinto dello stipendio della allora dipendente. Tale
provvedimento era stato adottato dal giudice per il recupero di una somma in
favore di una società creditrice. Il disagio provocato dalla divulgazione
delle informazioni personali aveva indotto l'interessata a chiedere l'
intervento del Garante, il quale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha
ordinato al comune di astenersi dall'ulteriore pubblicazione in luoghi
pubblici dei dati personali della ricorrente.

Nel provvedimento l'Autorità sottolinea che le necessarie forme di
pubblicità previste dalla normativa - affissioni all'albo pretorio,
comunicazioni ai consiglieri, avvisi alla cittadinanza - devono indurre le
amministrazioni a selezionare con particolare attenzione i dati personali,
specie quelli di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di
tipo giudiziario o contenzioso. Alle amministrazioni spetta quindi il
compito di vagliare, al momento in cui redigono atti e avvisi, se sia
realmente necessario riportare nelle deliberazioni o nei relativi estratti o
corrispondenti annunci da pubblicare informazioni così dettagliate o se non
sia sufficiente indicarle negli atti d'ufficio comunque accessibili agli
aventi diritto.

Nel caso in esame, pubblicare sul manifesto il nominativo per esteso è
apparso realmente sproporzionato: sarebbe stato sufficiente riportare l'
oggetto e il riferimento alla sentenza. Il nominativo avrebbe potuto
eventualmente essere inserito nell'ordine del giorno distribuito ai soli
gruppi consiliari e ai singoli c



Avv. Barbara Gualtieri




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