[e-privacy] Rodotà e decreto Urbani

Avv. Barbara Gualtieri barbaragualtieri at libero.it
Wed Apr 7 11:39:46 CEST 2004


06/04/2004  17:42:00 - INTERNET: RODOTA', BISOGNA TUTELARE PRIVACY
NAVIGATORI

   ANSA ROMA, 6 APR - Tutela delle informazioni personali e ruolo dei
provider sono stati i due argomenti sui quali si e' incentrata l'audizione
informale del Garante della Privacy Stefano Rodota' ascoltato oggi in
commissione cultura della Camera nel corso dell'esame del ddl di conversione
del Decreto Urbani. Secondo il presidente dell'autorita' garante della
privacy, i commi 4,5,6 dell'art.1 del decreto Urbani (che prevedono una
serie di adempimenti a carico dei 'provider-sceriffi' e l'obbligo di
informazione verso il Dipartimento di sicurezza del ministero degli Interni)
hanno degli aspetti di ''incompatibilita' con norme previste dalla legge
sulla privacy'', se non addirittura con il diritto costituzionale alla
liberta' e alla segretezza delle comunicazioni sancito dall'art. 15 della
Costituzione. Al centro del dibattito torna ancora la funzione dei provider
(gli operatori che oltre alla connessione offrono servizi ai navigatori su
internet) ai quali il decreto Urbani ha demandato un ruolo di controllo di
attivita' illecite via web. ''Siamo di fronte a soggetti privati - ha
rilevato il Garante - i quali, per la disciplina del trattamento dei dati
personali, non possono utilizzare ne' tanto meno diffondere informazioni sui
propri clienti se non previa autorizzazione degli stessi. Ancora piu'
illegittima sarebbe, sempre secondo le norme per la privacy, un'
acquisizione diretta di dati''. Rodota' ha poi sottolineato il problema del
controllo delle attivita' degli internauti che i provider sarebbero chiamati
a svolgere. Senza sconfinare nel problema del controllo di attivita'
sanzionate dal decreto (il downloading di file), che il Garante ha preferito
non esaminare, gia' la semplice rilevazione delle attivita' in rete dei
singoli utenti ''implica - osserva Rodota' - una serie di conoscenze e di
informazioni sul singolo sulla base delle quali puo' essere tracciato un
profilo rilevante della personalita' di ciascuno. Questo profilo e' pero'
tutelato dal diritto costituzionale alla liberta' e alla segretezza della
comunicazione previsto dall'art.15 della costituzione''







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