[e-privacy] [filippo at linuxelba.org: [cyber~rights] Schedati in rete]

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Fri Dec 26 09:36:52 CET 2003


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Date: Thu, 25 Dec 2003 10:01:32 +0100
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To: cyber-rights at ecn.org
Subject: [cyber~rights] Schedati in rete

http://www.ilmanifesto.it/oggi/art83.html

Schedati in rete


Un decreto obbliga i gestori di internet e telefono a conservare i dati 
sugli accessi per 5 anni

SARA MENAFRA
Schedati. Da oggi chiunque si collega a internet, riceve un sms o fa una 
telefonata, rimarrà registrato negli archivi del gestore della 
connessione (telefonica o telematica) per 60 mesi, cioè per cinque anni. 
Come hanno dimostrato le recenti indagini, soprattutto quelle sulle 
nuove Brigate rosse, attualmente le comunicazioni telefoniche sono tutte 
registrate negli archivi dei gestori dei servizi telefonici, al punto 
che a distanza di anni è stato possibile ricostruire tutto il traffico 
dei cellulari dell'organizzazione e delle schede telefoniche prepagate 
che li contattavano. Fino a qualche tempo fa, però, le aziende 
telefoniche conservavano questi archivi senza che nessuna legge li 
avesse obbligati a farlo. La prima normativa su questo punto era stata 
approvata lo scorso 27 giugno e sarebbe entrata in vigore il prossimo 1 
gennaio. Il «Codice della privacy», infatti, stabiliva che dal 1 gennaio 
2004 le compagnie telefoniche avrebbero dovuto tenere memoria del 
traffico per 30 mesi, e solo per 6 mesi sarebbe stato possibile fornire 
i dati necessari per la fatturazione. Questo significava che con il 
nuovo anno i gestori della rete avrebbero dovuto distruggere tutti i 
dati relativi al biennio 1999-2000 e parte di quelli relativi al 2001.

Ora invece l'ultimo consiglio dei ministri ha espanso l'obbligo di 
conservare la memoria delle comunicazioni telefoniche a 60 mesi. Non 
solo: da oggi l'obbligo di mantenimento dei dati riguarderà tutti i 
«dati di traffico», una definizione un po' generica che comprende non 
solo il traffico telefonico, ma anche tutte le connessioni agli Internet 
Service Provider, e gli stessi sms. Per i primi 30 mesi questi dati 
potranno essere prelevati per qualunque «finalità di accertamento e 
repressione dei reati» (art.132 comma 1). I dati relativi ai precedenti 
30 mesi, invece, potranno essere prelevati dai magistrati solo se la 
persona di cui si vogliono ricostruire tutte le tracce telematiche è 
indagata per reati molto gravi, come rapimento, mafia, estorsione o 
terrorismo.

Il testo approvato dal governo è stato immediatamente bocciato dal 
Garante sulla privacy secondo cui la nuova norma è anticostituzionale: 
«è in conflitto con le norme costituzionali sulla libertà e segretezza 
delle comunicazioni e sulla libera manifestazione del pensiero», 
argomenta il breve comunicato. Il problema, dicono dall'authority, è che 
dai dati di connessione alla rete internet si possono ricavare 
moltissimi elementi personali. Dai file di log -che sono una sorta di 
firma sul registro di ingresso di un sito internet - infatti, si può 
ricostruire quali pagine internet sono state visitate, da chi e per 
quanto tempo, oppure da chi era stata spedita una determinata mail, 
quanto «pesava» e quando è stata scaricata.

Con questa legge per di più, l'Italia supera anche il dibattito europeo 
su questo punto. I Quindici, infatti, stanno discutendo da tempo della 
possibilità di obbligare i gestori dei provider a tenere il registro 
degli accessi (cioè l'elenco dei log), ma il termine massimo avrebbe 
dovuto essere fissato a 12 mesi. Dopo una lunga discussione, però, la 
normativa si è di fatto bloccata.

La decisione è stata presa «in nome della lotta al terrorismo e alla 
criminalità organizzata» ha argomentato ieri il ministro Roberto 
Castelli. E infatti a gioire della decisione presa sono stati 
soprattutto i magistrati della Direzione distrettuale antimafia e 
dell'antiterrorismo.

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