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<BODY>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Antiriciclaggio per i
Professionisti: nuovi chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi </FONT>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>Ufficio Italiano Cambi,
chiarimenti 21.06.2006</FONT></DIV></DIV>
<DIV align=right><A href="javascript:window.print()"><SPAN
class=552312216-28062006><FONT face=Arial color=#000000
size=2> </FONT></SPAN></A></DIV>
<DIV><BR><BR></DIV>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>Dagli illeciti penali in materia tributaria può
scattare l'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'Ufficio Italiano Cambi ha emesso alcuni chiarimenti
in merito alle nuove norme antiriciclaggio, definendo le modalità di attuazione
del </FONT><A href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33921"><FONT
face=Arial size=2>Provvedimento 24 febbraio 2006</FONT></A><FONT face=Arial
size=2> (secondo cui le società di elaborazione dati sono tenute ad identificare
i clienti in un apposito archivio - ad eccezione di quelle che imputano solo le
informazioni - ed a registrare le operazioni): la decorrenza degli obblighi,
l'istituzione dell'archivio unico e le sanzioni previste in caso di
inadempimenti.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>In particolare, si specifica che <EM>"le fattispecie
oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il
professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità
oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di
cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti)"</EM>.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(<SPAN class=552312216-28062006>fonte:
</SPAN>Altalex, 28 giugno 2006)</FONT></P></DIV>
<DIV><BR><BR></DIV>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>UFFICIO ITALIANO DEI
CAMBI</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>21 Giugno 2006</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><A href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33921"><FONT
face=Arial size=2>Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006</FONT></A><FONT face=Arial
size=2> per i Professionisti - Chiarimenti Vari</FONT></STRONG></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2></FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>1. Modalità di identificazione - attributo
D03</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>I valori ammessi sono indicati nell'Allegato B delle
Istruzioni UIC, paragrafo 1.7 ("Codice Tipo di Identificazione").</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>2. Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2
</FONT></STRONG><A
href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=6965"><STRONG><FONT face=Arial
size=2>D.Lgs. 56/2004</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT face=Arial size=2> "...
ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi"</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Gli obblighi di identificazione, registrazione e
segnalazione delle operazioni sospette saranno applicabili in seguito alla
modifica del </FONT><A href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33860"><FONT
face=Arial size=2>D.M. n. 141/2006</FONT></A><FONT face=Arial size=2>, che dovrà
aver luogo entro 240 gg. a partire dalla data di entrata in vigore (23/02/06)
del decreto.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>3. Decorrenza obblighi
antiriciclaggio</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Gli obblighi di identificazione della clientela, di
istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette
decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Gli
obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli
incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora
in essere nei 12 mesi successivi. In questo caso il professionista dovrà
adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>4. Archivio unico
cartaceo</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Consiste in un registro numerato progressivamente,
siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o
dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio
l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette
persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché
già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non
è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad
anelli.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>5. Documenti per
l'identificazione</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Non è necessario acquisire copia del documento di
identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli
estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non
sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>6. Esenzioni dagli obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 </FONT><A
href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33919"><FONT face=Arial size=2>D.M.
n. 142/06</FONT></A><FONT face=Arial size=2>, non si applicano per prestazioni e
operazioni poste in essere tra professionisti.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>7. Istituzione archivio
unico</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'obbligo di istituzione dell'archivio unico
informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da
registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla
identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla
conclusione della prestazione.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>8. Sanzioni</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la
tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911
euro.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>9. Segnalazioni di operazioni
sospette</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'obbligo sussiste a prescindere dal valore della
prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>10. Attività di componente collegio
sindacale</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'attività di componente di un collegio sindacale,
anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell'ambito di
applicazione degli obblighi antiriciclaggio (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2).
Il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una
prestazione professionale oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata
l'applicazione dell'obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato
L. 197 n. 98 del 15/06/05 all'indirizzo www.uic.it,
Antiriciclaggio-Normativa-Pareri Comitato AR).</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>11. Archivio unico informatico affidato a
terzi</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell'archivio
unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o
società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il
professionista deve poter accedere all'archivio in ogni momento, attraverso un
collegamento tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico
centro servizi per la tenuta e la gestione dell'AUI per più studi professionali,
devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire
l'individuazione dell'archivio di ogni singolo professionista.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>12. Ricezione di somme in contanti o tramite
assegno bancario per il pagamento delle imposte</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>E' vietato il trasferimento tra soggetti diversi di
contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L.
197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari
abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi
dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la
clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l'utilizzo per
conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se
riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento
delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui
sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in
archivio unico.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>13. Attività professionale in forma associata
o societaria</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>I professionisti che svolgono l'attività
professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma
accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità,
nell'archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il
professionista che ha eseguito l'identificazione del cliente. E' fatta salva la
facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio
archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua,
come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un
proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio
associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione
professionale.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>14. Prestazioni professionali
periodiche</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>In caso di prestazioni professionali periodiche (ad
esempio: assistenza e compilazione della dichiarazione dei redditi, assistenza e
redazione del bilancio) l'identificazione del cliente è eseguita al momento
dell'accettazione dell'incarico e un eventuale rinnovo dello stesso incarico
professionale, anche tacito, non esime il professionista dall'adempimento degli
obblighi di identificazione e di registrazione in archivio unico, ferma restando
la possibilità di avvalersi della modalità di identificazione indiretta, ossia
senza la presenza fisica del cliente, essendo il cliente già stato identificato
direttamente dallo stesso professionista.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>15. Attività professionale svolta a seguito
di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'attività svolta dal professionista a seguito di
incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore
fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di
applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il
professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si
ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione
professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e
dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>16. Contratti di consulenza a compenso fisso
annuale</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel caso di contratto di consulenza a compenso fisso
annuale che comprenda la prestazione di numerose attività non ancora specificate
al momento della conclusione del contratto, gli obblighi di identificazione e
registrazione si applicano al momento in cui viene effettuata la prima
prestazione professionale, d'importo superiore a 12.500 euro o di valore non
determinato né determinabile, oggetto di registrazione in base all'allegato A
delle Istruzioni UIC. Analogamente, ogni successiva prestazione rilevante dovrà
essere registrata, mentre per l'identificazione del cliente, già avvenuta
direttamente in occasione della prima prestazione, ci si potrà avvalere
dell'identificazione indiretta. Qualora, invece, l'incarico preveda sin
dall'inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste dovranno essere
registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell'allegato A, al momento
del conferimento dell'incarico. Si precisa che per le prestazioni consistenti
nella tenuta della contabilità di paghe e contributi, nella revisione contabile
e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza,
è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico e non i singoli
movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano. Sussiste,
inoltre, l'obbligo di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni in tutti i
casi in cui, pur nell'ambito di una delle attività elencate nell'allegato, il
professionista ponga in essere operazioni che si sostanziano nella "diretta
trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in
nome e per conto del cliente" d'importo superiore alla soglia di legge,
integrando le stesse nuove prestazioni professionali.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>17. Archivio unico informatico -
reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato - rettifica di
una registrazione</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato
registrato nell'archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca
successivamente la necessità di reinserirlo per una nuova prestazione
professionale, trattandosi di una nuova registrazione per altra prestazione, si
valorizza l'attributo D09 e si può utilizzare il codice già utilizzato nella
prima registrazione successivamente cancellata. Si valorizza altresì l'attributo
D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una
registrazione mai modificata prima, lo stato dell'attributo A54.A passa da 0 a 3
e nell'attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si
dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si
valorizza la nuova data di rettifica nell'attributo A54.B</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>18. Incarichi ricevuti da altro
professionista</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel caso in cui un professionista A conferisca
incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il
cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il
professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di
identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il
cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal
professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente
intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del
cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di
identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>19. Identificazione di persona
giuridica</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i
professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la
denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E' inoltre necessario
verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte
II punto 2, l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione
prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata
documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti
competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati
identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra
informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai
fini della registrazione dei dati identificativi nell'archivio informatico, i
dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale
andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno
inseriti nell'attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o
amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere
ripetuta.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>20. Società di elaborazione
dati</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Qualora dei revisori contabili esercitino la
professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le
disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai
liberi professionisti anche nello svolgimento della propria attività
professionale in forma societaria, oltreché individuale. Lo svolgimento in forma
societaria dell'attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una
prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che comporta
l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei soggetti che
conferiscono l'incarico alla suddetta società qualora tale prestazione comprenda
anche la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori
adempimenti. Viceversa, lo svolgimento dell'attività di mera elaborazione
contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei
risultati di tale elaborazione (nonchè la vendita o il noleggio di programmi
software destinati all'elaborazione stessa) non comporta l'adempimento degli
obblighi in questione. </FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>21. Segnalazione di operazioni sospette -
reati tributari</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>In merito alla rilevanza come reati presupposto del
reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del
D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art.
3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il
sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta
dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del
codice penale (delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie
delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato
presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le
casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del
D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa
al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l'illecito
perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al
riciclaggio.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>22. Incarico di recupero
credito</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'incarico di recupero del credito di importo
superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività
giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto
ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di
applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni
UIC, Parte 1, par. 2.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>23. Attività di docenza</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>L'attività di docenza esplicata da un professionista
nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell'ambito di
applicazione della disciplina antiriciclaggio.</FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>24. Notai: stipula di atti di compravendita
di immobili e contratto di mutuo</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>In caso di compravendita immobilare, sono da
considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell'atto, e
pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il
notaio è in genere l'acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il
notaio potrà procedere ad identificazione indiretta - tramite atto pubblico o
gli altri documenti previsti - per l'identificazione del rappresentante legale
della banca che concede il mutuo. </FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>25. Nozione di cliente: società
fiduciaria</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel caso in cui cliente del professionista sia una
società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto
la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale
la fiduciaria opera.</FONT></P>
<DIV><BR><SPAN class=552312216-28062006><FONT face=Arial size=2>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=552312216-28062006><FONT face=Arial size=2>Direttore
Osservatorio Csig Firenze</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=552312216-28062006><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.csig.it">www.csig.it</A> </FONT></SPAN></DIV></BODY></HTML>