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<BODY>
<DIV>
<DIV class=headernot><FONT face=Arial size=2>Privacy e televisione: quando si ha
il diritto di non ricomparire in tv </FONT>
<DIV class=headernotsubt><FONT face=Arial size=2>Garante Privacy provvedimento
07.07.2005</FONT></DIV></DIV>
<DIV align=right><A href="javascript:window.print()"><U><FONT face=Arial
size=2></FONT></U></A> </DIV><BR><BR>
<DIV class=commento>
<P><FONT face=Arial size=2>La ritrasmissione di una ripresa televisiva di un
processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva a
distanza di anni, quando ormai il soggetto che compare nelle riprese è inserito
in un contesto sociale diverso, può integrare la lesione della reputazione e
della dignità della persona.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Lo ha stabilito dal Garante della Privacy, con il
provvedimento 7 luglio 2005, ritenendo fondata la segnalazione dell'interessato
e vietando all'emittente televisiva e al direttore del canale (nella specie alla
Rai S.p.a.) l'ulteriore diffusione delle immagini in questione.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>(<SPAN class=132120909-20072005>Fonte:
</SPAN>Altalex, 20 luglio 2005<SPAN class=132120909-20072005> <A
href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=1477">http://www.altalex.com/index.php?idnot=1477</A> </SPAN>)</FONT></P></DIV><BR><BR>
<P><STRONG><FONT face=Arial size=2>Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento 7 luglio 2005</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Attività giornalistica - Privacy e
televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv</STRONG>
</FONT></FONT></P>
<P align=center><BR><STRONG><FONT face=Arial size=2>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nella riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>VISTA la segnalazione presentata in nome e per conto
di XY, dagli avv.ti Luciano Randazzo e Magdalena Giannavola;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>VISTO il Codice in materia di protezione dei dati
personali (</FONT><A href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>d.lg. 30 giugno 2003, n.
196</FONT></A><FONT face=Arial size=2>) e il codice deontologico relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
(Allegato A1);</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell'</FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1098801"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>art 15. del regolamento n.
1/2000</FONT></A><FONT face=Arial size=2>;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>RELATORE il dott. Mauro Paissan;</FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>PREMESSO</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il giorno 11 marzo 2004, nel corso della trasmissione
televisiva di Rai Tre "<I>Un giorno in pretura"</I>, è andata in onda una
puntata, già trasmessa nel 1988, dedicata ad un procedimento penale a carico di
alcune persone accusate di omicidio volontario, celebrato nello stesso anno
dinanzi alla Corte di assise di Roma.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Con segnalazione presentata al Garante è stata
lamentata la circostanza che Rai S.p.a, nel riproporre la predetta puntata,
abbia diffuso illecitamente immagini che ritraevano, oltre alle parti del
processo, altre persone presenti nell'aula del dibattimento, tra cui la sig.ra
XY, all'epoca del processo legata affettivamente ad uno degli
imputati.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>In particolare, è stato fatto presente che nella
puntata dell'11 marzo 2004 sarebbero state diffuse nuovamente le immagini che
coglievano la stessa assistita in vivaci reazioni emotive emerse durante il
processo, legate alla drammaticità del momento.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Secondo quanto sostenuto nella segnalazione, la
rinnovata pubblicità dell'episodio a notevole distanza di tempo dai fatti
avrebbe danneggiato l'interessata "<I>ledendo l'onore, la reputazione e la
dignità di una donna ormai di 35 anni inserita in un contesto sociale
differente</I>".</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Per tali motivi i legali hanno adito l'autorità
giudiziaria competente, segnalando invece al Garante la possibile violazione, da
parte di Rai S.p.a., della disciplina a tutela della riservatezza e del diritto
alla protezione dei dati personali;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Nel fornire riscontro alla richiesta di questa
Autorità volta ad acquisire ogni elemento utile all'esame del caso, Rai S.p.a.
ha risposto precisando che la decisione di riproporre le sequenze del processo
era assunta per permettere al pubblico di confrontare le regole processuali
vigenti all'epoca dei fatti e il diverso rito processuale intervenuto
successivamente, nonché per evidenziare il "<I>contesto sociale e di
costume</I>" di allora. La società ha evidenziato che la puntata dell'11 marzo
2004 seguiva un'altra, andata in onda la settimana precedente e relativa ad un
caso giudiziario analogo a quello del 1988, ma risalente al 1999 e quindi
trattato con il nuovo rito processuale. Rai S.p.a. ha poi ritenuto infondate le
doglianze della segnalante, adducendo che le riprese sarebbero state autorizzate
dal giudice presso il quale era incardinato il giudizio e che le immagini
contestate consistevano, in realtà, in "<I>una ripresa larga</I>", di
"<I>pochissimi secondi</I>", del pubblico presente in aula, effettuata "<I>senza
ritrarre alcuna delle persone ivi presenti in primo piano</I>" e con telecamere
ben visibili a tutti i soggetti presenti in aula; in ogni caso -ha aggiunto-
tali persone non sarebbero state riconoscibili in ragione del tempo trascorso e
del presumibile mutamento del loro aspetto avvenuto nel frattempo. RAI S.p.a. ha
infine precisato che aveva preannunciato ai telespettatori l'intenzione di
riproporre il processo <I>de quo</I>, con un comunicato stampa e con altri
canali di promozione dei propri programmi televisivi, e che nessun dissenso era
stato manifestato al riguardo dall'interessata o da altre persone; ha
specificato da ultimo di aver comunque deciso di non trasmettere più il
programma, "<I>fino a diversa decisione</I>".</FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
OSSERVA</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=Arial size=2>La questione oggetto di segnalazione riguarda la
liceità della diffusione, a distanza di diversi anni (sedici), di immagini
riprese nel corso di un dibattimento penale.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Com'è noto, tale fase processuale, salvo casi
particolari, è pubblica (art. 471 c.p.p.). Ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca, il giudice, può anche autorizzarne la ripresa televisiva (art. 147
disp. att. c.p.p.). Invero, la cronaca diretta nell'aula giudiziaria riguarda a
volte vicende umane, dettagli e relazioni interpersonali particolarmente
delicati. L'ordinamento processuale detta alcune cautele volte a non interferire
sulla regolarità e genuinità del procedimento e a tutelare i soggetti presenti
in aula (art. 472 c.p.p. e art. 147 cit.). Tali cautele non esauriscono i doveri
dei giornalisti relativi alla successiva diffusione delle immagini, posti dal
Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle fonti ad esso
allegate o presupposte. Infatti, la disciplina in materia di protezione dei dati
personali contenuta in particolare nel Codice (artt. </FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1105372#art_136"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>136</FONT></A><FONT face=Arial size=2> e
</FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1105372#art_137"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>137</FONT></A><FONT face=Arial size=2>,
comma 3, d.lg. n. 196/2003) e nel </FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=46685"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>codice di deontologia</FONT></A><FONT
face=Arial size=2> relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica, riportato in allegato, permette di trattare dati
personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso degli
interessati, ma nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto della dignità
della persona. In particolare, la diffusione dei dati è ammessa sul presupposto
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
(</FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1105372#art_137"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>art. 137, comma 3 del
Codice</FONT></A><FONT face=Arial size=2>; artt. </FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=46685#art_5"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>5</FONT></A><FONT face=Arial size=2> e
</FONT><A href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=46685#art_6"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>6</FONT></A><FONT face=Arial size=2> del
predetto codice di deontologia).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Il trattamento oggetto della segnalazione non
rispetta tale disciplina.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>La finalità dichiarata da Rai S.p.a. di far conoscere
quale sia stata l'evoluzione nel tempo del sistema processual-penalistico
italiano e dell'ambiente culturale e sociale di cui esso è espressione
giustificava un approfondimento informativo quale quello realizzato da Rai Tre,
volto ad illustrare tale evoluzione utilizzando anche immagini di repertorio
relative ad un processo risalente agli anni antecedenti alla riforma del
processo penale del 1989 e relativo ad un grave fatto di cronaca.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Dall'esame della registrazione della puntata dell'11
marzo 2004 emerge che Rai S.p.a. ha omesso talune inquadrature del pubblico
presente nell'aula giudiziaria, rendendo non identificabili alcuni dei soggetti
coinvolti nel processo; analoghe cautele non sono invece state adottate con
riguardo alla segnalante.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Le immagini che ritraggono quest'ultima e le sue
reazioni emotive nel corso del processo medesimo sono state proposte senza
alcuna cautela volta ad evitarne l'identificazione, non rispettando il
richiamato requisito di essenzialità.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Tali immagini riguardano infatti una persona presente
tra il pubblico, estranea al processo e che è stata poi collegata alla vicenda
solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa,
intercorrente all'epoca con uno degli imputati (cfr. </FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=46685#art_5"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>art. 5, comma 1 del codice
deontologico</FONT></A><FONT face=Arial size=2>).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Già all'epoca della prima trasmissione televisiva
riguardante la vicenda giudiziaria la stessa segnalante aveva contestato alla
Rai la liceità della diffusione delle immagini che la ritraevano nel corso del
processo, documentando specifiche conseguenze negative.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Alla luce della normativa in materia di protezione
dei dati personali intervenuta dopo la prima trasmissione del 1988, la tutela
invocata dalla segnalante trova un giusto fondamento anche nel diritto della
segnalante di non essere più ricordata pubblicamente, anche a distanza di molti
anni (cd. diritto all'oblio; </FONT><A
href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1105372#art_11"
target=_blank><FONT face=Arial size=2>art. 11, comma 1, lett. e) del
Codice</FONT></A><FONT face=Arial size=2>). La riproposizione di una delicata
vicenda giudiziaria e personale -già a suo tempo oggetto di un'ampia attenzione
da parte del pubblico e dei mezzi di informazione- ha leso il diritto
dell'interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e
affettiva così come si è venuta definendo successivamente alla vicenda stessa,
anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>A differenza di quanto sostenuto da Rai S.p.a., la
tipologia delle riprese consente di riconoscere la segnalante. Dall'esame della
registrazione emerge infatti che le telecamere si soffermano sull'interessata
mentre la stessa reagisce a seguito della richiesta di condanna del pubblico
ministero. Le immagini diffuse concernono una persona che era già adulta
all'epoca del processo, le cui sembianze, pertanto, non erano destinate a subire
necessariamente mutamenti significativi nel tempo.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Inoltre, la circostanza che Rai S.p.a avesse
annunciato tramite comunicato stampa e canali di promozione dei propri programmi
la messa in onda di detto processo non era sufficiente a rendere di per se
stessa lecita la diffusione delle immagini suddette, in ragione dei richiamati
principi.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>A sostegno di quanto sin qui osservato, non è poi
priva di rilievo la circostanza che anche in caso di interesse sociale
particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento che giustifica la
ripresa dell'udienza, le parti presenti nell'aula hanno diritto di non essere
riprese (art. 147, comma 3, cit.).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Non risulta infine sufficiente l'autonoma decisione
di Rai S.p.a. di sospendere la trasmissione del programma, ma solo fino a
diversa decisione della stessa, dovendo questa Autorità assicurare un risultato
certo di garanzia provvedendo ai sensi dell'art. 144 del Codice, anche al fine
di prevenire il rischio di un nuovo possibile pregiudizio per
l'interessata.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Alla luce delle considerazioni svolte va disposto nei
confronti di Rai S.p.a e del direttore di Rai tre, ai sensi dell'art. 143, comma
1, lett. c), del Codice, il divieto di ulteriore diffusione delle immagini
relative alla segnalante descritte in premessa in difformità dai principi sopra
affermati.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Copia del presente provvedimento è inviata, per le
valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.</FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:</FONT></STRONG></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr>
<BLOCKQUOTE dir=ltr>
<P><FONT face=Arial size=2>a) dichiara fondata la segnalazione e, ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in
materia di protezione dei dati personali, vieta alla Rai S.p.a e al
direttore di Rai tre, l'ulteriore diffusione delle immagini relative alla
sig.ra XY; inoltre, ai sensi degli art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154,
comma 1, lett. c) prescrive agli stessi soggetti l'adozione delle misure
necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella
decisione medesima, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai
medesimi principi;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b) dispone l'invio di copia del presente
provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><EM><BR><FONT face=Arial size=2>Roma, 7 luglio
2005</FONT></EM></P></BLOCKQUOTE>
<P align=right><FONT face=Arial size=2>IL PRESIDENTE<BR>Pizzetti</FONT></P>
<P align=right><FONT face=Arial size=2>IL RELATORE<BR>Paissan</FONT></P>
<P align=right><FONT face=Arial size=2>IL SEGRETARIO
GENERALE<BR>Buttarelli</FONT></P><SPAN class=132120909-20072005></SPAN><FONT
face=Arial><FONT size=2>a<SPAN class=132120909-20072005>vv. Barbara
Gualtieri</SPAN></FONT></FONT><BR></DIV></BODY></HTML>