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<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Le reti
telematiche utilizzabili ai fini della prova di fatto
notorio<BR><BR><BR><BR><BR>CdS, sez. VI, n. 685/2004<BR>REPUBBLICA
ITALIANA<BR><BR>IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO<BR><BR>N.685/04<BR><BR>Reg.Dec.<BR><BR>N. 11515
Reg.Ric.<BR><BR>ANNO 1997<BR><BR>Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente<BR><BR>DECISIONE<BR><BR>sul ricorso in appello proposto da Pensabene
Paolo rappresentato e difeso dal prof. avv. Michele Salazar ed elettivamente
domiciliato in Roma via dei Gracchi n. 130 presso lo studio dell'avv. Filippo
Neri;<BR><BR>contro<BR><BR>- Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in
persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;<BR><BR>- Direzione Centrale per il personale di detto Ministero non
costituita;<BR><BR>- Commissione Centrale per il personale non
costituita;<BR><BR>per l'annullamento<BR><BR>della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria - Reggio Calabria - n. 646 del 1997;
<BR><BR> Visto il ricorso con i relativi
allegati;<BR><BR> Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'appellato;
<BR><BR> Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;<BR><BR> Visti gli atti tutti della
causa;<BR><BR> Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2003
relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro;<BR><BR> Uditi
l'avv. Sanino in dichiarata sostituzione dell'avv. Salazar e l'avv. dello Stato
Barbieri;<BR><BR> Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:<BR><BR>FATTO<BR><BR> Con ricorso
in appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Paolo Pensabene dipendente
dell'amministrazione delle poste, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio, dell'infermità "esiti di pneumaneotomia allargata con K
polmonare operativa in o.c." e l'annullamento del decreto del 8/11/1993 con il
quale il Direttore generale del Ministero delle Poste e telecomunicazioni, in
conformità al parere reso dalla Commissione centrale di detto Ministero nella
seduta del 23/7/1993, aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento
della anzidetta causa di servizio.<BR><BR> Il Tar ha
respinto il gravame ritenendo sufficiente la relativo al provvedimento della
Commissione centrale per il personale, nonostante l'avverso giudizio espresso
dal collegio medico legale di Messina.<BR><BR> Ancora il
giudice di primo grado ha ritenuto che il servizio prestato non avesse gravosità
tal da potere rilevare quale concausa della neoplasia sia pure sotto il profilo
del mero contributo concausale all'insorgenza o al più rapido sviluppo della
malattia.<BR><BR> Inoltre il giudice di primo grado ha
rilevato che è incontestata la qualità di fumatore del Pensabene sicché l'unico
fattore cancerogeno sarebbe riconducibile alla volontà
dell'interessato.<BR><BR> L'appello ripropone i motivi
del ricorso di primo grado e lamenta l'erroneità della sentenza
impugnata.<BR><BR> In particolare sono descritte
analiticamente le mansioni nel tempo espletate dal Pensabene dedotte con il
terzo motivo di appello.<BR><BR> All'udienza del 2
dicembre 2003 la causa è stata ritenuta per la
decisione.<BR><BR>DIRITTO<BR><BR> L'appello è
infondato.<BR><BR> Non sussiste l'erroneità della
sentenza appellata, essendo risultato in atti (cfr. parere della commissione
centrale per il personale) che l'odierno appellante, colpito da un tumore al
polmone, sia un fumatore abituale, circostanza che costituisce - come osservato
dalla sentenza - un fattore cancerogeno specifico, non riconducibile al servizio
prestato ma alla volontà dell'interessato.<BR><BR>
Esaminando poi più specificamente i singoli motivi di impugnazione, quanto al
primo ed al secondo motivo di appello, incentrati sul difetto di motivazione,
deve rilevarsi che il parere espresso dalla Commissione Centrale, in difformità
rispetto al precedente parere della commissione medica ospedaliera, è motivato
analiticamente avendo rilevato, quanto ai fattori ambientali che il sig.
Pensabene è stato prevalentemente applicato alla Ragioneria Provinciale ed al
primo reparto con carichi di lavoro amministrativo contabili, non gravosi,
soggiornando in ambienti chiusi; quanto ai fattori relativi alle modalità di
espletamento della prestazione, anche sotto il profilo cronologico, è stato
rilevato che egli ha lavorato con turni lavorativi non stressanti, circostanze
tutte queste tali da non determinare un rischio specifico ma solo un rischio
generico, quale il rischio legato al permanere in un ambiente polveroso, umido e
saturo di fumo di sigarette, mentre quanto alla saltuaria esposizione ai fumi di
ceralacca è stato ritenuto impossibile che la stessa possa aver influito in modo
precipuo e determinante sull'insorgenza dell'infermità.
<BR><BR> Si censura il difetto di motivazione sia in
assoluto sia, nel secondo motivo di appello, con riferimento a specifiche
circostanze elencate nell'atto di appello e relative alle modalità di
espletamento del servizio .<BR><BR> L'assenza di
motivazione specifica è legittima e non vizia il provvedimento in relazione a
casi nei quali i pareri individuano in modo specifico le ragioni per cui occorre
disattendere il parere di altri organi tecnici o tengano conto degli altri
pareri di segno opposto e del complesso dell'istruttoria in modo da risultare
finali e complessivi o comunque provengano da organi come il Cppo dotati di
particolare composizione e competenza, negli altri casi occorrendo un onere
motivatorio specifico in ossequio al principio generale dell'art. 3 l. 7 agosto
1990 n. 241 (C. Stato, sez. VI, 06-05-2002, n.
2400).<BR><BR> Non v'è dubbio che nella specie la
commissione centrale abbia preso le sue conclusioni esaminando le
caratteristiche della patologia, le sue cause alla luce delle attuali conoscenze
medico-scientifiche, le condizioni dell'ambiente di lavoro, le caratteristiche
della prestazione lavorativa, la possibile incidenza causale dell'ambiente di
lavoro e delle modalità della prestazione lavorativa sulla patologia
riscontrata, legittimamente discostandosi dal parere reso dalla commissione
medica ospedaliera (C. Stato, sez. VI, 03-05-2002, n.
2342).<BR><BR> In tale situazione il parere dell'organo
consultivo centrale dell'amministrazione postale, si impone all'amministrazione
decidente, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione,
nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni
svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia valutate; ne
consegue, allora, che un obbligo di puntuale motivazione è ipotizzabile solo per
l'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di non potersi uniformare al parere
del comitato e, ancora, nell'ipotesi di giudizio difforme non motivato espresso
dal comitato rispetto al parere reso dalla commissione medica (cfr. C. Stato,
sez. VI, 04-06-2002, n. 3151 per valutazioni analoghe in tema di parere del
CPPO).<BR><BR> Circa il terzo motivo di appello, va
ribadito che la valutazione concreta sulle modalità della prestazione vì è
stata, in atti risulta che il sig. Pensabene ha svolto mansioni contabili in
ambienti di lavoro chiusi , con orario d'obbligo, presso uffici che non
richiedevano prestazioni notturne o lavori a cottimo, e si è occupato
prevalentemente di revisione sintetica ed analitica di conti di cassa; lo
straordinario non ha ecceduto quello usuale per personale in analoghe mansioni
(si veda relazione del direttore Giuliano a seguito di richiesta del
riconoscimento dell'infermità).<BR><BR> Quanto poi alla
circostanza relativa alla contestazione della qualifica di fumatore
abituale, l'appello sostiene che tale qualifica non può essere ritenuta
appropriata in presenza di abitudine al fumo di sole due o tre sigarette al
giorno, mentre la relazione medica della commissione medica ospedaliera (che
pure ritiene, senza motivazione, che l'appellante non sia un fumatore abituale)
riferisce di un numero di sigarette variabile da due a
cinque.<BR><BR> Il fumo giornaliero di due o tre
sigarette tuttavia è incontestato, solo cercando l'appello di minimizzarne
l'incidenza di tale comportamento abituale, anche in difformità di quanto
accertato, sul piano fattuale, dalla stessa commissione medica ospedaliera (che
riferisce di un numero più alto di sigarette
fumate).<BR><BR> E' vero che un fumo abituale "moderato"
è diverso da un fumo abituale "forte", ma entrambi possono definirsi ipotesi di
fumo abituale costituente rischio tumorale specifico.
<BR><BR> Osserva il Collegio che il parere della
commissione centrale ha solo fatto riferimento all'esistenza di un
abitudine al fumo da parte dell'appellante e tale giudizio non è viziato
posto che è pacifico che il fumo è comunque un fattore di rischio specifico per
il tumore al polmone. <BR><BR> Si calcola che da ogni
sigaretta fumata vengono liberate 40 sostanze con effetto cancerogeno (In
Internet sono agevolmente reperibili elenchi delle componenti del fumo di
sigaretta considerate, notoriamente, cancerogene fra esse si menzionano ad es.:
acetaldeide; acetammide; acrilonitrile; 4-aminobifenile; anilina; o-anisidina;
benz[a]antracene; benzene; benzo[b]fluorantene; benzo[j]fluorantene;
benzo[k]fluorantene; benzo[a]pirene; 1,3-butadiene; crisene; DDT;
dibenza[a,h]acridina; dibenza[a,j]acridina; dibenz[a,h]antracene;
7H-dibenzo[c,g]carbazolo; dibenzo[a,e]pirene; dibenzo[a,h]pirene;
dibenzo[a,i]pirene; dibenzo[a,l]pirene; 1,1-dimetilidrazina; formaldeide;
idrazina; nitrosamine (N-nitrosodietanolamina; N'-nitrosonornicotina;
N-nitrosodi-n-butilamina; N- nitrosodietilamina; N-nitroso-n-metiletilamina;
N-nitrosopiperidina; N-nitrosopirrolidina); 2-naftilamina; 2-nitropropano;
stirene; 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-p-diossina; 2-toluidina; uretano;
vinilcloruro; arsenico; cadmio; cromo VI; piombo; nichel. Questo elenco risulta
dalla compilazione delle seguenti fonti:California Code of Regulations. Title
22, Section 12000 (Proposition 65). 1994 California Air Resources Board: Toxic
air contaminant identification list.Sacramento, aprile 1993. International
Agency for Research on Cancer: IARC Monograph, Volume 54. Lyon, 1992 Löfroth G.,
Zebühr Y.: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and diben- zofurans (PCDFs)
in mainstream and sidestream cigarette smoke. Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology 1992 ; 48: 789-794 US Environmental Protection
Agency: Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer and other
diseases. Publication No. EPA/600/6-90/006F. Washington, dicembre 1992. Un
riassunto di questi due elenchi è presente alle pagine 15 e 16 National Cancer
Institute: Health effects of exposure to environmental tobacco smoke: The report
of the California Environmental Protection Agency. Smoking and tobacco control
monograph No. 10. Bethesda, 1999. (disponibile in Internet
all'indirizzo:http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/).<BR><BR>
Tali conoscenze sugli effetti dannosi del fumo - riportabili all'individuazione
delle singole sostanze cancerogene - sono comunemente diffuse dalla
stampa, appartengono ormai alla cultura dell'uomo medio, e vengono poi
approfondite in siti scientifici reperibili in Internet (da intendersi
come strumento che ben può supportare il
notorio).<BR><BR> Gli effetti dannosi del fumo, anche di
una sola sigaretta, possono quindi ricondursi alla nozione di fatto
notorio.<BR><BR> E' vero che il ricorso alle nozioni di
comune esperienza (fatto notorio) comportando una deroga al principio
dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove
non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né
controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire
indubitabile ed incontestabile; è pacifico altresì che non si possono di
conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza
quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la
pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza
privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella
categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa
trattazione di analoghe controversie.(Cass., sez. II, 08-08-2002, n. 11946) va
tuttavia considerato che il notorio coincide con la conoscenza dell'uomo medio,
in un dato tempo e luogo, conoscenza che attualmente è arricchita
dall'esistenza di Internet (strumento di larga diffusione della
conoscenza).<BR><BR> Ciò ovviamente non comporta affatto
che ogni notizia reperibile in Internet sia di per sé utilizzabile come fatto
notorio, ma solo che , fra gli indici di ricorrenza del fatto notorio, anche la
reperibilità agevole delle informazioni sulla rete va valutata dal giudice.
<BR><BR> Alla luce di questa affermazione ben può essere
consentito al giudice, considerare - stante le notizie comunemente diffuse dalla
stampa e la discussione pubblica esistente sul tema, non solo nel mondo
scientifico - notoria la dannosità anche di una sola sigaretta al giorno (e
supportare tale affermazione con notizie ricavabili da istituzioni scientifiche
reperibili su Internet).<BR><BR> E' notorio altresì che
la nicotina rappresenta la causa della dipendenza dal tabacco in quanto è
all'origine degli effetti piacevoli del fumo e la sua carenza induce i sintomi
d'astinenza che portano il fumatore abituale mantenere la sua abitudine.
Esiste una vera e propria dipendenza da tabacco, clinicamente studiata. Il
fumatore abituale e che non ha intenzione di smettere ("fuma e si sente bene")
si definisce in fase precontemplativa o preriflessiva o "consonante"; e ciò può
avvenire indipendentemente dalla quantità di sigarette fumate. Non risulta in
atti che l'appellante abbia superato tale fase, avendo egli sostenuto
nell'ultimo motivo di appello di essersi limitato a fumare due o tre sigarette
al giorno.<BR><BR> Va qui ricordato che la
giurisprudenza contabile conferma che il fumo abituale è fattore specifico di
insorgenza del tumore al polmone avendo ritenuto che "ancorché adottata per
ragioni di servizio (nella specie, necessità di combattere il freddo delle
stazioni radiotelegrafiche di alta montagna ed il sonno per i lunghi turni di
servizio) l'abitudine prettamente voluttuaria del fumo non assume causalità
generica ai fini dell'insorgenza di una forma tumorale polmonare"(C. conti, sez.
IV, pens. mil., 03-02-1992, n. 77846).<BR><BR> Ne
consegue il rigetto del ricorso.<BR><BR> Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del
giudizio.<BR><BR>P.Q.M.<BR><BR> Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe
specificato.<BR><BR> Compensa integralmente le spese del
giudizio.<BR><BR> Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.<BR><BR> Così
deciso in Roma, il 2 dicembre 2003 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:<BR><BR>Mario Egidio SCHINAIA
Presidente<BR><BR>Alessandro PAJNO
Consigliere<BR><BR>Carmine VOLPE
Consigliere<BR><BR>Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI
Consigliere<BR><BR>Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
<BR><BR><BR>Presidente
<BR><BR><BR>Consigliere Segretario
<BR> <BR> <BR> <BR><BR><BR>DEPOSITATA IN SEGRETERIA
<BR><BR><BR>il.....................................<BR><BR>(Art. 55,
L.27/4/1982, n.186)<BR><BR>Il Direttore della Sezione
<BR> <BR> <BR><BR><BR>CONSIGLIO DI STATO<BR><BR>In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
<BR><BR><BR>Addì...................................copia conforme alla presente
è stata trasmessa <BR><BR><BR>al
Ministero..............................................................................................
<BR><BR><BR>a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907
n.642
<BR><BR><BR>
Il Direttore della Segreteria</FONT><BR><BR>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT></DIV></BODY></HTML>