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<DIV class=headernot>Corrispondenza dei detenuti: nuove disposizioni in materia
di visto di controllo
<DIV class=headernotsubt>( Legge 08.04.2004 n° 95, G.U. 14.04.2004
)</DIV></DIV><BR><BR>
<DIV class=commento>Con la legge 95 dell'8 aprile 2004 il Parlamento ha
modificato la disciplina in materia di limitazioni e controlli della
corrispondenza.<BR><BR>In base alle nuove norme per esigenze attinenti le
indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di
sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei
singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:<BR>a) limitazioni nella
corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;<BR>b) la
sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;<BR>c) il controllo del
contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della
medesima.<BR><BR><BR><B>LEGGE 8 aprile 2004, n.95 <BR><BR>Nuove disposizioni in
materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei
detenuti.<BR></B><BR>(G.U. n. 87 del 14-4-2004) <BR><BR>La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<BR><BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA<BR><BR><BR>Promulga<BR><BR><BR>la seguente legge:<BR><BR>ART.
1.<BR>1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito
il seguente:<BR>"ART. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza).
- 1.<BR>Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:<BR>a)
limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;<BR>b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di
controllo;<BR>c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la
corrispondenza, senza lettura della medesima.<BR>2. Le disposizioni del comma 1
non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia
indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di
procedura penale, all'autorita' giudiziaria, alle autorita' indicate
nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle
Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono
cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti
alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.<BR>3. I
provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su
richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore
dell'istituto:<BR>a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonche' nei
confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal
magistrato di sorveglianza;<BR>b) nei confronti degli imputati, fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279
del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il
provvedimento e' adottato dal presidente del tribunale o della corte di
assise.<BR>4. L'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la
sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di
provvedere direttamente, puo' delegare il controllo al direttore o ad un
appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso
direttore.<BR>5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorita'
giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non
debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia
trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.<BR>6.
Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 puo' essere proposto
reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di
sorveglianza, se il provvedimento e' emesso dal magistrato di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento. Del collegio non puo' fare parte il giudice che
ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente
comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura
penale.<BR>7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle
buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o
dell'internato".<BR><BR><BR><BR>ART. 2.<BR>1. Le disposizioni dell'articolo
18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti
l'interessato, nel termine di venti giorni, puo' proporre reclamo secondo le
modalita' indicate al comma 6 del medesimo articolo 18-ter.<BR><BR><BR><BR>ART.
3.<BR>1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e' sostituito dal seguente:<BR>"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei
detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter".<BR>2. Il settimo e
il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono abrogati.<BR>3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la
sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse.<BR>4.
All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera b), le
parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti
dagli articoli 18 e 18-ter".<BR><BR><BR><BR>ART. 4.<BR>1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.<BR><BR>La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.<BR><BR>Data a Roma, addi' 8 aprile
2004<BR><BR>CIAMPI<BR><BR>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri<BR><BR>Castelli, Ministro della giustizia<BR><BR>Visto, il
Guardasigilli: Castelli<BR><BR>LAVORI PREPARATORI<BR><BR>Camera dei deputati
(atto n. 2675):<BR><BR>Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 19
aprile 2002.<BR>Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
6 maggio 2002 con pareri delle commissioni I e III.<BR>Esaminato dalla II
commissione, in sede referente, l'11 dicembre 2002; 21 e 29 gennaio 2003; 26
marzo 2003.<BR>Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il
9 luglio 2003 con parere delle commissioni I e III.<BR>Esaminato dalla II
commissione, in sede legislativa, il 9 e 29 luglio 2003, ed approvato il 30
luglio 2003.<BR><BR>Senato della Repubblica (atto n. 2466):<BR><BR>Assegnato
alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 18 settembre 2003, con
parere della commissione 1ª.<BR>Esaminato dalla 2ª commissione il 15 e 22
ottobre 2003 ed approvato con modificazioni, il 30 ottobre 2003.<BR><BR>Camera
dei deputati (atto n. 2675/B):<BR><BR>Assegnato alla II commissione (Giustizia),
in sede referente, il 10 novembre 2003 con pareri della commissione
I.<BR>Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 2 dicembre 2003 ed
il 20 gennaio 2004.<BR>Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 24 marzo 2004 con il parere della commissione I.<BR>Esaminato
dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 24 marzo 2004.<BR><A
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<DIV class=commento> </DIV>
<DIV class=commento>Avv. Barbara
Gualtieri</FONT></DIV></DIV></BODY></HTML>